5.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 settembre 2013

relativa all'applicazione del regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motocicli per quanto riguarda le emissioni acustiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/483/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 97/836/CE (1) l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (2) («accordo del 1958 riveduto»).

(2)

Le prescrizioni armonizzate del regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motocicli per quanto riguarda le emissioni acustiche (3) («regolamento n. 41 dell'UNECE») intendono eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e protezione.

(3)

La direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e le sue misure di attuazione stabiliscono l'adozione di livelli sonori ammissibili, dispositivi di scarico e procedure di prova dei veicoli a motore a due e tre ruote.

(4)

Il capitolo 9 dell'allegato III della direttiva 97/24/CE contiene prescrizioni per l'omologazione dei veicoli della categoria L per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scarico. Alla categoria L appartengono i veicoli leggeri come le biciclette elettriche, i motocicli a due o tre ruote, i motocicli con e senza sidecar, i tricicli e i quadricicli.

(5)

Alla data di adesione all'accordo del 1958 riveduto, l'Unione ha aderito a un numero limitato di regolamenti dell'UNECE elencati nell'allegato II della decisione 97/836/CE; il regolamento n. 41 dell'UNECE non era compreso in tale elenco.

(6)

Come stabilito dall'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 97/836/CE e a norma dell'articolo 1, paragrafo 7, dell'accordo del 1958 riveduto, l'Unione può decidere di applicare uno, alcuni o tutti i regolamenti dell'UNECE a cui non ha aderito al momento della sua adesione all'accordo del 1958 riveduto.

(7)

È opportuno ora che l'Unione applichi il regolamento n. 41 dell'UNECE al fine di avere prescrizioni comuni armonizzate a livello internazionale, in modo da agevolare gli scambi internazionali e sostituire le prescrizioni di omologazione vigenti stabilite dal capitolo 9 dell'allegato III della direttiva 97/24/CE. Ciò consentirà alle imprese europee di seguire un'unica serie di prescrizioni riconosciute a livello mondiale, in particolare nelle parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Unione europea applica il regolamento n. 41 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motocicli per quanto riguarda le emissioni acustiche.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La Commissione notifica la presente decisione al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(2)  GU L 346 del 17.12.1997, pag. 81.

(3)  GU L 317 del 14.11.2012, pag. 1

(4)  Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1).

(5)  Direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1).