che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per gli scambi di ovini e caprini all'interno dell'Unione e le prescrizioni sanitarie relative alla scrapie
[notificata con il numero C(2013) 5527]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/445/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 91/68/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intra-UE di ovini e caprini. Essa dispone tra l'altro che durante il trasporto verso il luogo di destinazione gli ovini e i caprini debbono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello I, II o III figurante nell'allegato E.
(2)
Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. L'allegato VII di tale regolamento stabilisce le misure per il controllo e l'eradicazione delle TSE. L'allegato VIII, capitolo A, di detto regolamento stabilisce inoltre le condizioni per gli scambi intra-UE di animali vivi, sperma ed embrioni.
(3)
Alla luce delle nuove prove scientifiche, il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione (3). Le modifiche del regolamento (CE) n. 999/2001 eliminano la maggior parte delle restrizioni per quanto riguarda la scrapie atipica. Esse allineano inoltre ulteriormente le norme relative agli scambi intra-UE di ovini e caprini a quelle dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), in modo da riflettere un approccio più rigoroso per quanto concerne la scrapie classica.
(4)
È quindi opportuno modificare i modelli di certificati sanitari II e III figuranti nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE al fine di riflettere le prescrizioni relative agli scambi intra-UE di ovini e caprini stabilite dal regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013.
(5)
Occorre inoltre adeguare il formato dei modelli di certificati sanitari I, II e III figuranti nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE al formato previsto dal regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (4).
(6)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/68/CEE.
(7)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
(2) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60).
(4) Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).
91/68 EI Ovini/Caprini destinati alla macellazione
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b. Numero di riferimento locale
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali sopra descritti soddisfano le seguenti prescrizioni:
(1) [II.1. Gli animali sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio dell'Unione.]
(1) oppure [II.1. Gli animali sono stati importati almeno 30 giorni prima del carico da un paese terzo conforme alle condizioni di polizia sanitaria stabilite nel regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione].
II.2. Gli animali:
II.2.1. sono stati esaminati in data odierna (nel corso delle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;
II.2.2. non sono animali che devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
II.2.3. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni in caso di brucellosi, negli ultimi 30 giorni in caso di rabbia e negli ultimi 15 giorni in caso di carbonchio ematico e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;
II.2.4. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda situata in una zona di protezione istituita in virtù di una normativa dell'Unione, dalla quale è vietata l'uscita degli animali;
II.2.5. non sono soggetti a misure di polizia sanitaria secondo la normativa dell'Unione in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia.
II.3. In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall'allevatore o ad un esame del registro dell'azienda e dei documenti di trasporto tenuti in conformità al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, in particolare alle parti B e C dell'allegato di tale regolamento:
II.3.1. gli animali provengono da un'azienda in cui sono rimasti costantemente per un periodo di almeno 21 giorni prima del carico o dall'azienda di origine in cui sono rimasti sin dalla nascita, se hanno un'età inferiore a 21 giorni, e nella quale negli ultimi 30 giorni prima della spedizione non sono stati introdotti animali biungulati importati da un paese terzo, a meno che tali animali siano stati introdotti in conformità all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE, e
(1) [provengono da un'azienda nella quale non sono stati introdotti animali della specie ovina o caprina, a meno che tali animali siano stati introdotti in conformità all'articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 91/68/CEE durante gli ultimi 21 giorni precedenti la spedizione dall'azienda.]
(1) oppure [devono essere consegnati direttamente da un'unica azienda al macello di destinazione].
II.4.1. Gli animali sono stati trasportati mediante mezzi di trasporto e contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, e tali da garantire un'efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali.
II.4.2. In base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali, il trasporto della partita cui si riferisce il presente certificato sanitario ha inizio il … (inserire la data)(2).
II.4.3. Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio(3)(4).
II.5. Il presente certificato
(1) [è valido per 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione presso l'azienda di origine, il centro di raccolta riconosciuto o la sede del commerciante riconosciuta nello Stato membro di origine;]
(1) oppure [scade in conformità all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 91/68/CEE il … (inserire la data)](5).
Note:
Parte I:
Casella I.19.: utilizzare il codice NC appropriato alle seguenti voci: 0104 10 o 0104 20.
Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.31.: sistema di identificazione: gli animali devono recare un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio;
91/68 EI Ovini/Caprini destinati alla macellazione
II. Informazioni sanitarie
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b. Numero di riferimento locale
Parte II:
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.
(2) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, la data d'inizio del trasporto dell'intera partita è considerata la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato l'azienda d'origine.
(3) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.
(4) Da compilare se la partita è raggruppata in un centro di raccolta riconosciuto o nella sede del commerciante riconosciuta.
(5) Da compilare se la partita è raggruppata in un centro di raccolta riconosciuto situato in uno Stato membro di transito.
Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali sopra descritti soddisfano le seguenti prescrizioni:
(1) [II.1. Gli animali sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio dell'Unione.]
(1) oppure [II.1. Gli animali sono stati importati almeno 30 giorni prima del carico da un paese terzo conforme alle condizioni di polizia sanitaria stabilite nel regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione].
II.2. Gli animali:
II.2.1. sono stati esaminati in data odierna (nel corso delle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;
II.2.2. non sono animali che devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
II.2.3. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni in caso di brucellosi, negli ultimi 30 giorni in caso di rabbia e negli ultimi 15 giorni in caso di carbonchio ematico e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;
II.2.4. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda situata in una zona di protezione istituita in virtù di una normativa dell'Unione, dalla quale è vietata l'uscita degli animali;
II.2.5. non sono soggetti a misure di polizia sanitaria secondo la normativa dell'Unione in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia.
II.3. In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall'allevatore o ad un esame del registro dell'azienda e ai documenti di trasporto tenuti in conformità al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, in particolare alle parti B e C dell'allegato di tale regolamento, gli animali sono rimasti in un'unica azienda di origine per un periodo di almeno 30 giorni prima del carico o nell'azienda di origine sin dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni; nessun animale della specie ovina e caprina è stato introdotto nell'azienda di origine nei 21 giorni precedenti il carico e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda di origine nei 30 giorni precedenti la spedizione da tale azienda, a meno che tali animali siano stati introdotti in conformità dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 91/68/CEE.
(1)[II.4 Gli animali sono conformi alle garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, specificate per lo Stato membro di destinazione o una parte del suo territorio …(indicare lo Stato membro o una parte del suo territorio) nella decisione …/…/… (inserire il numero) della Commissione.]
[II.5. Gli animali soddisfano almeno una delle seguenti condizioni e possono pertanto essere ammessi in un allevamento di ovini o caprini ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis):
(1) [l'azienda di origine è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio … (indicare il nome dello Stato membro o della parte del suo territorio) riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi, in conformità alla decisione …/…/… (inserire il numero) della Commissione.]
(1) oppure [provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis).]
(1) oppure [provengono da un'azienda indenne da brucellosi (B. melitensis) e
i) sono identificati individualmente,
ii) non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o, se sono stati vaccinati, lo sono da più di due anni, oppure sono femmine di età superiore a due anni sottoposte a vaccinazione prima dei sette mesi d'età,
iii) sono stati isolati sotto sorveglianza ufficiale nell'azienda di origine e durante tale periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due test per la ricerca della brucellosi effettuati con un intervallo di almeno sei settimane, in conformità all'allegato C della direttiva 91/68/CEE].
II.6. Gli animali soddisfano almeno una delle seguenti condizioni e possono pertanto essere ammessi in un allevamento di ovini o caprini indenne da brucellosi (B. melitensis):
(1) [provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis)]
(1) e/o [provengono da un'azienda indenne da brucellosi (B. melitensis)]
(1) e/o [provengono, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nei piani di eradicazione approvati a norma della decisione 90/242/CEE del Consiglio, da un'azienda diversa da quelle ufficialmente indenni o indenni da brucellosi e soddisfano le seguenti condizioni:
i) sono identificati individualmente,
ii) sono originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti dai sintomi clinici o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno 12 mesi; e
(1) [non sono stati vaccinati contro la brucellosi (B. melitensis) negli ultimi due anni e sono stati isolati sotto sorveglianza veterinaria nell'azienda di origine e durante tale periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due test per la ricerca della brucellosi effettuati con un intervallo di almeno sei settimane, in conformità all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.]]
(1) oppure [sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 prima dell'età di sette mesi, ma almeno 15 giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destinazione.]
(1)[II.7. gli animali sono destinati ad uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica, riconosciuto in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio o elencato all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2 del regolamento (CE) n. 999/2001 come avente un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e
(1) [provengono da uno Stato membro o una zona di uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica, riconosciuto in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.]
(1) e/o [sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e non provengono da un'azienda soggetta alle misure stabilite dall'allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001.]
(1) e/o [provengono da un'azienda o da aziende riconosciute con un rischio trascurabile di scrapie classica, in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.]
(1) e/o [provengono da un'azienda o aziende che hanno soddisfatto i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, lettere da a) a i) del regolamento (CE) n. 999/2001 per almeno gli ultimi sette anni e arrivano nell'azienda di destinazione prima del 1o gennaio 2015.]
II.8.1. Gli animali sono stati trasportati mediante mezzi di trasporto e contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, e tali da garantire un'efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali.
II.8.2. In base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali, il trasporto della partita cui si riferisce il presente certificato sanitario ha inizio il … (inserire la data) (2).
II.8.3. Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (3).
Note
Parte I:
Casella I.19.: utilizzare il codice NC appropriato alle seguenti voci: 0104 10 o 0104 20.
Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.31.: sistema di identificazione: gli animali devono recare un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio;
età: (mesi).
sesso: (M = maschio, F = femmina, C = castrato)
Parte II:
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.
(2) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, la data d'inizio del trasporto dell'intera partita è considerata la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato l'azienda d'origine.
(3) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.
Il presente certificato è valido 10 giorni.
Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali sopra descritti soddisfano le seguenti prescrizioni:
(1) [II.1. Gli animali sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio dell'Unione.]
(1) oppure [II.1. Gli animali sono stati importati almeno 30 giorni prima del carico da un paese terzo conforme alle condizioni di polizia sanitaria stabilite nel regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione].
II.2. Gli animali:
II.2.1. sono stati esaminati in data odierna (nel corso delle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;
II.2.2. non sono animali che devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
II.2.3. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni in caso di brucellosi, negli ultimi 30 giorni in caso di rabbia e negli ultimi 15 giorni in caso di carbonchio ematico e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;
II.2.4. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda situata in una zona di protezione istituita in virtù di una normativa dell'Unione, dalla quale è vietata l'uscita degli animali;
II.2.5. non sono soggetti a misure di polizia sanitaria secondo la normativa dell'Unione in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia.
II.3. In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall'allevatore o ad un esame del registro dell'azienda e ai documenti di trasporto tenuti in conformità al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, in particolare alle parti B e C dell'allegato di tale regolamento, gli animali sono rimasti in un'unica azienda di origine per un periodo di almeno 30 giorni prima del carico o nell'azienda di origine sin dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni; nessun animale della specie ovina e caprina è stato introdotto nell'azienda di origine nei 21 giorni precedenti il carico e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda di origine nei 30 giorni precedenti la spedizione da tale azienda, a meno che tali animali siano stati introdotti in conformità dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 91/68/CEE.
(1) [II.4. Gli animali sono conformi alle garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, specificate per lo Stato membro di destinazione o una parte del suo territorio … (iindicare lo Stato membro o una parte del suo territorio) nella decisione … / … / … (inserire il numero) della Commissione.]
II.5. Gli animali soddisfano almeno una delle seguenti condizioni e possono pertanto essere ammessi in un allevamento di ovini o caprini ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis):
(1) [l'azienda di origine è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio … (indicare il nome dello Stato membro o della parte del suo territorio) riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi, in conformità alla decisione … / … / … (inserire il numero) della Commissione.]
(1) oppure [provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis)]
(1) oppure [provengono da un'azienda indenne da brucellosi (B. melitensis) e
i) sono identificati individualmente,
ii) non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o, se sono stati vaccinati, lo sono da più di due anni, oppure sono femmine di età superiore a due anni sottoposte a vaccinazione prima dei sette mesi d'età,
iii) sono stati isolati sotto sorveglianza ufficiale nell'azienda di origine e durante tale periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due test per la ricerca della brucellosi effettuati con un intervallo di almeno sei settimane, in conformità all'allegato C della direttiva 91/68/CEE].
II.6. Gli animali soddisfano almeno una delle seguenti condizioni e possono pertanto essere ammessi in un allevamento di ovini o caprini indenne da brucellosi (B. melitensis):
(1) [provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis)]
(1) oppure [provengono da un'azienda indenne da brucellosi (B. melitensis)]
(1) oppure [provengono, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nei piani di eradicazione approvati a norma della decisione 90/242/CEE del Consiglio, da un'azienda diversa da quelle ufficialmente indenni o indenni da brucellosi e soddisfano le seguenti condizioni:
ii) sono originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti dai sintomi clinici o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno 12 mesi; e
(1) [non sono stati vaccinati contro la brucellosi (B. melitensis)nel corso degli ultimi due anni e sono stati isolati sotto sorveglianza veterinaria nell'azienda di origine e durante tale periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due test per la ricerca della brucellosi effettuati con un intervallo di almeno sei settimane, in conformità all'allegato C della direttiva 91/68/CEE].
(1) oppure [sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 prima dell'età di sette mesi e non sono stati vaccinati nei 15 giorni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario.]
(1) [II.7. Gli arieti da riproduzione non castrati devono:
i) provenire da un'azienda in cui non è stato registrato alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis) negli ultimi 12 mesi,
ii) essere rimasti ininterrottamente in tale azienda nei 60 giorni precedenti la spedizione,
iii) essere stati sottoposti nei 30 giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, a un test per la ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis) in conformità all'allegato D della direttiva 91/68/CEE.]
II.8. A conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali non sono stati ottenuti da un'azienda, né sono stati in contatto con gli animali di un'azienda, in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:
i) negli ultimi sei mesi, agalassia contagiosa della pecora (Mycoplasma agalactiae) e agalassia contagiosa della capra (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides “large colony”),
ii) negli ultimi 12 mesi, paratubercolosi o linfoadenite caseosa,
iii) negli ultimi tre anni, adenomatosi polmonare, Maedi-Visna o artrite-encefalite virale caprina. Questo termine viene tuttavia ridotto a 12 mesi se gli animali affetti da Maedi-Visna o da artrite-encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due test.
(1) [II.9. Gli animali provengono da uno Stato membro o una zona di uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica, riconosciuto in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.]
(1) e/o [sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e non provengono da un'azienda soggetta alle misure stabilite all'allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001.]
(1) e/o [provengono da un'azienda o da aziende riconosciute con un rischio trascurabile di scrapie classica, in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.]
(1) e/o [II.9. Gli animali sono destinati ad uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie, e
(1) [provengono da un'azienda o da aziende riconosciute con un rischio controllato di scrapie classica, in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001.]
(1) e/o [provengono da un'azienda o da aziende che hanno soddisfatto i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001 per almeno gli ultimi tre anni e arrivano nell'azienda di destinazione prima del 1o gennaio 2015.]
(1) e/o [II.9. Gli animali sono destinati ad uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 e provengono da un'azienda o da aziende che hanno soddisfatto i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punti 1.2., lettere da a) a i), del regolamento (CE) n. 999/2001 per almeno gli ultimi sette anni e arrivano nell'azienda di destinazione prima del 1o gennaio 2015.]
II.10.1 Gli animali sono stati trasportati mediante mezzi di trasporto e contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, e tali da garantire un'efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali.
II.10.2 In base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali, il trasporto della partita cui si riferisce il presente certificato sanitario ha inizio il … (inserire la data) (2)
II.10.3 Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (3)
Note
Parte I:
Casella I.19.: utilizzare il codice NC appropriato alle seguenti voci: 0104 10 o 0104 20.
Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.31.: sistema di identificazione: gli animali devono recare un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio;
età: (mesi).
sesso: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
Parte II:
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.
(2) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, la data d'inizio del trasporto dell'intera partita è considerata la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato l'azienda d'origine.
(3) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.
Il presente certificato è valido 10 giorni.
Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.