20.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/12 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2013
in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità svedesi nei confronti di una lampada fluorescente «GW 80 455» (ATEX-SE-01-2012)
[notificata con il numero C(2013) 5315]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/438/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (1) (direttiva ATEX), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 94/9/CE dispone che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie affinché gli apparecchi e sistemi di protezione e i dispositivi cui si applica la direttiva possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, purché siano debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione. |
(2) |
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 94/9/CE stabilisce che uno Stato membro, qualora constati che un apparecchio, un sistema di protezione o un dispositivo munito della marcatura CE di conformità e utilizzato in conformità della destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, prende tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato detto apparecchio, sistema di protezione o dispositivo, vietarne la commercializzazione e la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della suddetta misura, motivando la decisione. |
(3) |
Il 2 ottobre 2012 le autorità svedesi hanno notificato formalmente alla Commissione europea un provvedimento di divieto, adottato il 19 settembre 2012, concernente l’immissione sul mercato di una lampada fluorescente, marca e tipo «GW 80 455», fabbricata dalla Gewiss SpA, via A. Volta 1, 24069 Cenate Sotto (Bergamo), Italia. |
(4) |
La motivazione addotta dalle autorità svedesi per tale provvedimento era la non conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all’articolo 3 della direttiva 94/9/CE e che figurano nell’allegato II della stessa, in particolare al punto 1.0.5 (Marcatura) e al punto 1.0.6 (Istruzioni per l’uso), in relazione alla non corretta applicazione o a carenze nell’applicazione della norma armonizzata EN 60079-0:2006 — Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — parte 0: Regole generali (IEC 60079-0:2004, modificata), cui fa riferimento la dichiarazione di conformità CE del fabbricante. |
(5) |
Le autorità svedesi hanno presentato la relazione di prova, datata 3 aprile 2012, riguardante l’esame della lampada antideflagrante. Secondo le autorità svedesi le deviazioni rilevate comprendono:
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(6) |
In data 6 novembre 2012 la Commissione ha scritto al fabbricante, Gewiss S.p.A, invitandolo a comunicare le proprie osservazioni sul provvedimento adottato dalle autorità svedesi. |
(7) |
In data 11 gennaio 2013 la Gewiss SpA ha risposto, fornendo spiegazioni specifiche e un’analisi tecnica per ciascuna delle deviazioni segnalate dalle autorità svedesi:
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(8) |
Nella sua risposta il fabbricante ha sottolineato che le istruzioni che accompagnano il prodotto e la sua marcatura sono state migliorate e modificate in base alla versione più recente delle norme armonizzate applicabili (2009, 2010 e 2012). In effetti, il prodotto basato sulla versione del 2006 della norma armonizzata EN 60079-0 non è più disponibile sul mercato dell’UE. Con la risposta sono state fornite copie delle nuove marcature, delle istruzioni e della dichiarazione di conformità del prodotto; in particolare, le istruzioni che accompagnano il prodotto sono ora disponibili anche in svedese. |
(9) |
Le autorità svedesi non hanno presentato ulteriori documenti dopo la risposta fornita dal fabbricante. |
(10) |
Alla luce della documentazione disponibile e delle osservazioni delle parti interessate, la Commissione ritiene che la lampada fluorescente, marca e tipo «GW 80 455», nella configurazione analizzata dalle autorità svedesi facendo riferimento alla norma armonizzata EN 60079-0:2006, non era conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all’articolo 3 della direttiva 94/9/CE e che figurano nell’allegato II della stessa, in particolare al punto 1.0.5 (Marcatura) e al punto 1.0.6 (Istruzioni per l’uso). Tali non conformità e le relative carenze tecniche hanno comportato gravi rischi per gli utilizzatori in quanto si riferivano a requisiti essenziali di sicurezza e di salute, stabiliti nell’allegato II della direttiva 94/9/CE, che non erano soddisfatti dal prodotto, tenuto conto di quanto segue:
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il provvedimento adottato dalle autorità svedesi che vieta l’immissione sul mercato di una lampada fluorescente, marca e tipo «GW 80 455», fabbricata in precedenza dalla Gewiss SpA, basata sull’edizione 2006 della norma EN 60079-0 e ora obsoleta, è giustificato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2013
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1.