3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2013

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR con riguardo alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)

(2013/421/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità con regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio (1) ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983 (2).

(2)

Una versione consolidata della convenzione TIR è stata pubblicata come allegato della decisione 2009/477/CE del Consiglio (3), conformemente alla quale la Commissione deve pubblicare le future modifiche della convenzione TIR nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.

(3)

Dopo lunghe deliberazioni, nell’ottobre 2011 il gruppo di lavoro della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulle questioni doganali relative ai trasporti ha deciso che era necessario apportare alcune modifiche alla convenzione TIR. Tali modifiche riguardano l’articolo 6 e l’introduzione di una nuova parte III nell’allegato 9 della convenzione TIR, che stabilisce le condizioni e i requisiti che devono essere rispettati da un’organizzazione internazionale autorizzata ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR.

(4)

Le modifiche proposte della convenzione TIR introducono una definizione di organizzazione internazionale e stabiliscono chiaramente il relativo processo di autorizzazione. L’inserimento di una nuova parte III nell’allegato 9 completerebbe la finalità di tale allegato definendo chiaramente i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori del regime TIR e ne accrescerebbe la trasparenza della gestione. L’introduzione di tali condizioni e requisiti nel testo giuridico della convenzione TIR semplificherebbe inoltre il testo dell’accordo scritto tra l’UNECE e l’organizzazione internazionale conformemente alla nota esplicativa 0.6.2 bis 2 dell’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione TIR.

(5)

I delegati di tutti gli Stati membri hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta di modifica nell’ambito del comitato della legislazione doganale («coordinamento Ginevra»).

(6)

Nella sua cinquantatreesima riunione del febbraio 2012, il comitato amministrativo della convenzione TIR ha adottato le modifiche proposte della convenzione TIR, con riserva dell’espletamento delle procedure interne dell’Unione.

(7)

Il 5 luglio 2012 il comitato amministrativo ha trasmesso al segretario generale, conformemente all’articolo 59, paragrafi 1 e 2, della convenzione TIR, le proposte di modifica dell’articolo 6, paragrafo 2 bis, e dell’allegato 9 del testo della convenzione TIR, adottate nell’ambito della cinquantatreesima riunione tenutasi a Ginevra il 9 febbraio 2012. Il 10 luglio 2012 il segretario generale ha pubblicato la notifica depositaria C.N.358.2012.TREATIES per informare che, qualora entro il 10 luglio 2013 nessuna delle parti contraenti abbia sollevato obiezioni alle modifiche proposte, queste entrerebbero in vigore il 10 ottobre 2013.

(8)

È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione, con riguardo alla proposta di modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR è basata sul progetto di allegato del comitato amministrativo accluso alla presente decisione.

Le modifiche della convenzione sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1.

(2)  GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

(3)  GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1.


ALLEGATO

All’articolo 6 è così inserito un nuovo paragrafo:

Articolo 6, paragrafo 2 bis

Modificare il paragrafo 2 bis come segue:

2 bis   Un’organizzazione internazionale è autorizzata dal comitato amministrativo ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale. L’autorizzazione è concessa nella misura in cui l’organizzazione rispetta le condizioni e i requisiti di cui all’allegato 9, parte III. Il comitato amministrativo può revocare l’autorizzazione qualora vengano meno tali condizioni e requisiti.

Nell’allegato 9 è così inserita una nuova parte III:

Allegato 9, nuova parte III

Inserire la seguente nuova parte III:

Autorizzazione di un’organizzazione internazionale, di cui all’articolo 6, ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR.

Condizioni e requisiti

1.

Le condizioni e i requisiti che un’organizzazione internazionale deve rispettare per essere autorizzata dal comitato amministrativo, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 bis, della convenzione, ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR sono:

a)

prova di una solida competenza professionale e di una sana situazione finanziaria ai fini dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale nonché delle capacità organizzative che consentono di adempiere agli obblighi previsti dalla convenzione mediante la presentazione annuale di stati finanziari consolidati sottoposti a debita revisione da parte di revisori contabili indipendenti riconosciuti a livello internazionale;

b)

assenza di gravi o reiterate violazioni della normativa doganale o fiscale.

2.

A norma dell’autorizzazione, l’organizzazione internazionale si impegna a:

a)

fornire alle parti contraenti della convenzione TIR, per il tramite delle associazioni nazionali affiliate all’organizzazione internazionale, copie certificate conformi del contratto di garanzia globale e della prova della copertura della garanzia;

b)

informare gli organi competenti della convenzione TIR in merito alle norme e procedure stabilite per il rilascio dei carnet TIR da parte delle associazioni nazionali;

c)

fornire annualmente agli organi competenti della convenzione TIR dati sulle richieste di pagamento presentate, pendenti, liquidate o evase senza pagamento;

d)

informare in modo esaustivo gli organi competenti della convenzione TIR in merito al funzionamento del regime TIR, fornendo in particolare, ma non esclusivamente, informazioni fondate e tempestive sulle tendenze rilevate nel numero di operazioni TIR non terminate, sulle richieste di pagamento presentate, pendenti, liquidate o evase senza pagamento, che potrebbero dar adito a preoccupazioni sul corretto funzionamento del regime TIR o che potrebbero rendere difficile il mantenimento del sistema di garanzia internazionale;

e)

comunicare agli organi competenti della convenzione TIR dati statistici sul numero di carnet TIR distribuiti a ciascuna parte contraente, ripartiti per tipo;

f)

comunicare alla commissione esecutiva TIR informazioni dettagliate sui prezzi di distribuzione di ciascun tipo di carnet TIR applicati dall’organizzazione internazionale;

g)

adottare tutte le misure possibili per ridurre il rischio di falsificazione dei carnet TIR;

h)

adottare le misure correttive adeguate qualora siano rilevati errori o lacune nel carnet TIR e darne comunicazione alla commissione esecutiva TIR;

j)

partecipare pienamente ai casi in cui la commissione esecutiva TIR è chiamata a facilitare la composizione di una controversia;

k)

assicurare che qualsiasi problema dovuto ad attività fraudolente o ad altre difficoltà inerenti all’applicazione della convenzione TIR sia immediatamente portato all’attenzione della commissione esecutiva TIR;

l)

gestire il sistema di controllo dei carnet TIR di cui all’allegato 10 della convenzione, insieme alle associazioni garanti nazionali affiliate all’organizzazione internazionale e alle autorità doganali, e informare le parti contraenti e gli organi competenti della convenzione in merito a eventuali problemi rilevati nel sistema;

m)

fornire agli organi competenti della convenzione TIR statistiche e dati sui risultati ottenuti dalle parti contraenti con riguardo al sistema di controllo di cui all’allegato 10;

n)

concludere, almeno due mesi prima della data provvisoria di entrata in vigore o di rinnovo dell’autorizzazione concessa conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 bis, della convenzione, un accordo scritto con il segretariato della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, su mandato del comitato amministrativo e agendo per conto dello stesso, che comprenda l’accettazione da parte dell’organizzazione internazionale dei compiti indicati nel presente paragrafo.

3.

Quando è informata da un’associazione garante in merito a una richiesta di pagamento, l’organizzazione internazionale comunica entro tre (3) mesi a tale associazione la propria posizione in merito alla richiesta.

4.

Tutte le informazioni acquisite, direttamente o indirettamente, dall’organizzazione internazionale a norma della convenzione, che siano di natura riservata o ottenute a titolo riservato, sono coperte dal secreto professionale e non sono utilizzate né trattate per finalità commerciali o per finalità diverse da quelle per cui sono state fornite, né comunicate a terzi senza il permesso esplicito della persona o dell’autorità che le ha fornite. Tali informazioni possono, tuttavia, essere divulgate senza permesso alle autorità competenti delle parti contraenti della presente convenzione ove esista un’autorizzazione o un obbligo in tal senso a norma di disposizioni del diritto nazionale o internazionale o nell’ambito di procedure giudiziarie. La divulgazione o la comunicazione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.

5.

Il comitato amministrativo ha il diritto di revocare l’autorizzazione concessa conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 bis, in caso di non conformità alle condizioni e ai requisiti di cui sopra. Qualora il comitato amministrativo decida di revocare l’autorizzazione, la decisione diverrà esecutiva non prima di sei (6) mesi dalla data della revoca.

6.

L’autorizzazione di un’organizzazione internazionale nei termini sopra stabiliti non pregiudica le responsabilità e gli obblighi dell’organizzazione previsti dalla convenzione.