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2.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/16 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2013
relativa all’approvazione, da parte della Commissione, di piani di campionamento, piani di controllo e programmi di controllo comuni per la pesatura dei prodotti della pesca conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio
[notificata con il numero C(2013) 4908]
(I testi in lingua neerlandese, inglese, francese, spagnola e svedese sono i soli facenti fede)
(2013/418/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 60, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 61,
visti i piani di campionamento, i piani di controllo e i programmi di controllo comuni presentati dagli Stati membri,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, uno Stato membro è tenuto ad assicurare che, prima di essere immagazzinati, trasportati o venduti, tutti i prodotti della pesca siano pesati allo sbarco con sistemi autorizzati dalle autorità di controllo, a meno che lo Stato membro non abbia adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione. Tale piano di campionamento deve essere conforme alla metodologia fondata sul rischio di cui all’articolo 76, paragrafo 1, e all’allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (2). |
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(2) |
A norma dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che siano destinati a una località situata sul territorio dello Stato membro interessato e che tale Stato membro abbia adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione. Tale piano deve essere conforme alla metodologia fondata sul rischio di cui all’articolo 77, paragrafo 1, e all’allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. |
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(3) |
A norma dell’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le autorità di controllo dello Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca possono autorizzare che tali prodotti siano trasportati prima della pesatura presso acquirenti registrati, centri d’asta registrati o altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in un altro Stato membro, a condizione che gli Stati membri interessati abbiano adottato un programma di controllo comune approvato dalla Commissione secondo quanto previsto all’articolo 94 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Tale programma deve essere conforme alla metodologia fondata sul rischio di cui all’articolo 77, paragrafo 3, e all’allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. |
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(4) |
La Commissione ha approvato, con la decisione di esecuzione 2012/474/UE (3), un primo gruppo di piani di campionamento adottati da Germania, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Finlandia e Regno Unito, e di piani di controllo adottati da Germania, Estonia, Irlanda, Polonia, Finlandia e Regno Unito. Con la decisione di esecuzione 2013/78/UE (4), la Commissione ha approvato un secondo gruppo di piani di campionamento adottati da Bulgaria, Lettonia, Slovenia e Svezia e un nuovo piano di campionamento adottato dai Paesi Bassi, un piano di controllo adottato dalla Francia e un programma di controllo comune approvato da Irlanda e Francia. |
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(5) |
Successivamente all’adozione della decisione di esecuzione 2013/78/UE, sono stati presentati un piano di campionamento dalla Spagna il 27 febbraio 2013, un piano di controllo dalla Svezia l’8 novembre 2012 e programmi di controllo comuni dal Belgio e dalla Francia il 18 dicembre 2012, e dal Belgio e dall’Irlanda il 14 novembre 2012. Il piano di campionamento, il piano di controllo e i programmi di controllo comuni di cui sopra sono conformi alle relative metodologie fondate sul rischio. È pertanto opportuno che vengano approvati. |
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(6) |
È opportuno che la Commissione abbia la facoltà di revocare l’approvazione qualora risulti che lo Stato membro interessato non applica o non applica pienamente i piani di campionamento, il piano di controllo o il programma di controllo comune. |
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(7) |
La Commissione è tenuta a monitorare l’applicazione dei piani di campionamento, del piano di controllo e del programma di controllo comune, con riguardo sia al loro corretto funzionamento che al loro esame periodico da parte dello Stato membro interessato. Gli Stati membri devono pertanto riferire alla Commissione in merito a tale applicazione. Qualora risulti che un piano o un programma non garantisce una pesatura adeguata, è opportuno che lo Stato membro interessato presenti alla Commissione per approvazione un piano o un programma riveduto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Approvazione
1. È approvato il piano di campionamento presentato dalla Spagna in data 27 febbraio 2013 a norma dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. È approvato il piano di controllo presentato l’8 novembre 2012 dalla Svezia per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto in una destinazione situata sul territorio di tale Stato membro, di cui all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. Sono approvati i programmi di controllo comuni presentati il 18 dicembre 2012 dal Belgio e dalla Francia e il 14 novembre 2012 dal Belgio e dall’Irlanda per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto in una destinazione situata sul territorio di un altro Stato membro, di cui all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 2
Revoca
La Commissione può revocare l’approvazione di cui all’articolo 1 qualora risulti che lo Stato membro interessato non applica o non applica pienamente il proprio piano di campionamento, piano di controllo o programma di controllo comune.
Articolo 3
Relazione
Gli Stati membri di cui all’articolo 1 trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2014, una relazione sull’applicazione del piano di campionamento, del piano di controllo e dei programmi di controllo comuni di cui al suddetto articolo.
Articolo 4
Destinatari
Il Regno del Belgio, l’Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2013
Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.