31.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/54


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2013

relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi di controllo delle attività di pesca degli Stati membri per il 2013

[notificata con il numero C(2013) 4256]

(I testi nelle lingue bulgara, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2013/410/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Nella sua lettera del 9 ottobre 2012 la Commissione ha definito i settori prioritari che possono beneficiare di un finanziamento dell’Unione nell’ambito dei programmi di controllo della pesca. Tali settori prioritari comprendono interventi di miglioramento del sistema di controllo di uno Stato membro, la misurazione della potenza motrice e la tracciabilità dei prodotti della pesca. Nella sua lettera del 14 maggio 2012 la Commissione ha inoltre specificato i requisiti previsti per gli operatori e gli Stati membri che effettuano investimenti destinati a progetti di tracciabilità.

(2)

Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione il rispettivo programma di controllo delle attività di pesca per il 2013, in conformità all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006, comprese le domande di partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese da sostenere per l’esecuzione dei progetti che fanno parte di tale programma.

(3)

Visti i limiti imposti dal bilancio, sono state respinte, in quanto non dedicate ai settori prioritari summenzionati, alcune domande contenute nei programmi di finanziamento dell’Unione per azioni non prioritarie, quali l’installazione di sistemi di identificazione automatica (AIS) a bordo dei pescherecci, i programmi di formazione non correlati ai miglioramenti da apportare ai sistemi di controllo degli Stati membri, nonché l’acquisto o l’ammodernamento di navi e aerei pattuglia.

(4)

È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso della partecipazione finanziaria dell’Unione entro i limiti fissati all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione.

(5)

Con riguardo ai progetti in materia di tracciabilità, è importante garantire che vengano elaborati sulla base di norme internazionalmente riconosciute, secondo il disposto dell’articolo 67, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (2).

(6)

Le domande di finanziamento unionale devono essere valutate in relazione alla loro conformità alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell’11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (3).

(7)

La Commissione ha valutato i progetti il cui costo non eccedeva 40 000 EUR, IVA esclusa, e ha scelto quelli per i quali un cofinanziamento dell’Unione risulta giustificato in considerazione dei miglioramenti che possono apportare al sistema di controllo degli Stati membri richiedenti.

(8)

Al fine di promuovere gli investimenti nei settori prioritari definiti dalla Commissione e tenuto conto dell’impatto negativo della crisi finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è opportuno che le spese relative ai summenzionati settori prioritari beneficino di un tasso di cofinanziamento elevato, entro i limiti stabiliti all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006.

(9)

Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione, è necessario che i dispositivi automatici di localizzazione e i dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione presenti a bordo dei pescherecci siano conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione prevede, per il 2013, una partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese sostenute dagli Stati membri nel 2013 per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (PCP), di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006.

Articolo 2

Liquidazione degli impegni residui

Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso sono effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2017. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2018.

Articolo 3

Nuove tecnologie e reti informatiche

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire una raccolta e una gestione dei dati sicure ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, nonché per la verifica della potenza del motore, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   Con riguardo ai progetti in materia di tracciabilità, il contributo dell’Unione è limitato a 1 000 000 EUR nel caso di investimenti effettuati dalle autorità degli Stati membri e a 250 000 EUR nel caso di investimenti privati. Possono essere accettati al massimo 2 progetti di operatori privati per Stato membro e per decisione di finanziamento. Il numero massimo totale di progetti relativi alla tracciabilità realizzati da operatori privati è di 8 per Stato membro e per decisione di finanziamento.

3.   Per poter beneficiare del contributo finanziario di cui al paragrafo 2, tutti i progetti cofinanziati a norma della presente decisione devono soddisfare i requisiti applicabili previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

4.   Qualsiasi altra spesa sostenuta in relazione ai progetti di cui all’allegato I beneficia di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Articolo 4

Dispositivi automatici di localizzazione

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato II, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano ad un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   La partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a un massimo di 2 500 EUR per peschereccio.

3.   Per poter beneficiare della partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003della Commissione (5).

Articolo 5

Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato III, per lo sviluppo, l’acquisto e l’installazione, compresa l’assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) destinati a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Articolo 6

Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato IV, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi ERS che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   Fatto salvo il paragrafo 4, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a un massimo di 3 000 EUR per peschereccio.

3.   Per poter beneficiare di una partecipazione finanziaria, i dispositivi ERS devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

4.   Per i dispositivi che combinano funzioni ERS e VMS e che risultano conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a un massimo di 4 500 EUR per peschereccio.

Articolo 7

Progetti pilota

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato V, per progetti pilota riguardanti nuove tecnologie di controllo beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Articolo 8

Partecipazione massima dell’Unione

La partecipazione massima dell’Unione per Stato membro è la seguente:

(EUR)

Stato membro

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima dell’Unione

Belgio

1 369 250

1 369 250

1 232 325

Bulgaria

15 339

15 339

13 805

Danimarca

6 801 633

5 226 502

4 691 350

Germania

17 502 400

4 291 800

3 794 200

Estonia

280 000

280 000

252 000

Irlanda

1 200 000

1 200 000

1 080 000

Grecia

1 370 029

1 370 029

1 153 026

Spagna

12 186 266

9 137 042

7 562 370

Francia

5 373 796

5 363 796

4 811 416

Italia

7 480 000

2 160 000

1 944 000

Cipro

600 000

600 000

540 000

Lettonia

192 735

192 735

173 462

Lituania

389 539

389 539

350 585

Malta

1 375 002

1 228 802

636 605

Paesi Bassi

3 264 205

2 389 410

2 142 252

Polonia

3 422 251

3 322 251

2 990 026

Portogallo

1 608 900

703 500

633 150

Romania

769 000

419 000

313 100

Slovenia

315 100

293 400

241 500

Finlandia

1 682 500

1 682 500

1 514 250

Svezia

1 392 838

1 392 838

1 253 555

Regno Unito

1 039 444

1 039 444

816 423

Totale

69 630 227

44 067 177

38 139 400

Articolo 9

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Cipro, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

(3)   GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.

(4)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(5)   GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.


ALLEGATO I

NUOVE TECNOLOGIE E RETI INFORMATICHE

(EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima dell’Unione

Belgio

BE/13/01

240 000

240 000

216 000

BE/13/02

30 000

30 000

27 000

BE/13/03

30 000

30 000

27 000

BE/13/05

60 000

60 000

54 000

BE/13/06

30 000

30 000

27 000

BE/13/08

4 250

4 250

3 825

BE/13/09

825 000

825 000

742 500

Totale parziale

1 219 250

1 219 250

1 097 325

Bulgaria

BG/13/01

15 339

15 339

13 805

Totale parziale

15 339

15 339

13 805

Danimarca

DK/13/01

536 215

536 215

482 593

DK/13/03

402 161

402 161

361 945

DK/13/04

335 134

0

0

DK/13/05

268 107

268 107

241 297

DK/13/06

335 134

335 134

301 621

DK/13/07

536 215

0

0

DK/13/08

201 080

201 080

180 972

DK/13/09

134 054

134 054

120 648

DK/13/10

335 134

335 134

301 621

DK/13/11

402 161

402 161

361 945

DK/13/12

100 540

0

0

DK/13/13

134 054

0

0

DK/13/14

536 215

536 215

482 593

DK/13/15

201 080

0

0

DK/13/16

268 107

0

0

DK/13/17

1 125 000

1 125 000

1 000 000

DK/13/18

73 000

73 000

65 700

DK/13/19

275 000

275 000

247 500

DK/13/20

268 107

268 107

241 296

Totale parziale

6 466 498

4 891 368

4 389 731

Germania

DE/13/09

60 000

60 000

54 000

DE/13/10

75 000

75 000

67 500

DE/13/12

90 000

90 000

81 000

DE/13/15

2 880 000

2 880 000

2 592 000

DE/13/14

170 000

170 000

153 000

DE/13/17

353 800

353 800

250 000

DE/13/18

110 000

110 000

99 000

DE/13/19

350 000

0

0

DE/13/20

95 000

0

0

DE/13/21

443 100

0

0

DE/13/22

650 000

0

0

DE/13/23

970 000

0

0

DE/13/24

275 000

0

0

DE/13/25

420 000

0

0

DE/13/26

250 000

0

0

DE/13/27

105 500

105 500

94 950

Totale parziale

7 297 400

3 844 300

3 391 450

Grecia

EL/13/02

300 000

300 000

270 000

EL/13/03

200 000

200 000

100 000

EL/13/04

300 000

300 000

270 000

EL/13/05

50 000

50 000

45 000

EL/13/06

50 000

50 000

45 000

EL/13/08

169 694

169 694

152 724

EL/13/09

230 335

230 335

207 302

Totale parziale

1 300 029

1 300 029

1 090 026

Irlanda

IE/13/01

50 000

50 000

45 000

IE/13/02

50 000

50 000

45 000

Totale parziale

100 000

100 000

90 000

Spagna

ES/13/01

651 500

651 500

325 750

ES/13/02

205 971

205 971

185 374

ES/13/03

377 698

377 698

339 928

ES/13/04

252 976

252 976

227 678

ES/13/05

256 514

256 514

230 863

ES/13/06

527 423

527 423

474 680

ES/13/07

298 291

298 291

268 462

ES/13/09

353 996

353 996

318 596

ES/13/10

63 457

63 457

57 111

ES/13/11

72 922

72 922

65 630

ES/13/12

183 900

183 900

165 510

ES/13/13

215 814

215 814

194 233

ES/13/14

786 000

786 000

707 400

ES/13/15

186 567

186 567

167 910

ES/13/16

367 543

367 543

330 789

ES/13/17

186 754

186 754

168 079

ES/13/18

178 000

178 000

160 200

ES/13/20

115 000

115 000

103 500

ES/13/21

230 000

230 000

207 000

ES/13/22

142 400

0

0

ES/13/23

25 000

25 000

22 500

ES/13/24

90 000

90 000

81 000

ES/13/25

250 000

0

0

ES/13/27

160 000

0

0

ES/13/29

95 557

95 557

86 001

ES/13/30

95 410

95 410

85 869

ES/13/33

33 000

33 000

29 700

ES/13/34

54 000

54 000

48 600

ES/13/35

681 000

0

0

ES/13/36

780 000

0

0

ES/13/37

518 710

518 710

250 000

ES/13/39

258 000

258 000

232 200

ES/13/40

481 698

481 698

250 000

ES/13/41

379 119

263 294

236 966

Totale parziale

9 554 220

7 424 995

6 021 529

Francia

FR/13/02

180 000

180 000

162 000

FR/13/03

150 000

150 000

135 000

FR/13/04

400 000

400 000

360 000

FR/13/06

1 000 300

1 000 300

900 270

FR/13/07

1 080 600

1 080 600

972 540

FR/13/08

1 080 600

1 080 600

972 540

FR/13/09

211 500

211 500

190 350

FR/13/10

269 350

269 350

242 415

FR/13/11

51 446

51 446

46 301

Totale parziale

4 423 796

4 423 796

3 981 416

Italia

IT/13/01

260 000

260 000

234 000

IT/13/02

120 000

0

0

IT/13/03

500 000

500 000

450 000

IT/13/04

1 000 000

1 000 000

900 000

IT/13/05

300 000

300 000

270 000

IT/13/07

800 000

0

0

IT/13/08

2 000 000

0

0

IT/13/09

2 400 000

0

0

Totale parziale

7 380 000

2 060 000

1 854 000

Cipro

CY/13/01

50 000

50 000

45 000

CY/13/02

150 000

150 000

135 000

CY/13/03

400 000

400 000

360 000

Totale parziale

600 000

600 000

540 000

Lettonia

LV/13/01

11 200

11 200

10 080

LV/13/02

58 350

58 350

52 515

LV/13/03

123 185

123 185

110 867

Totale parziale

192 735

192 735

173 462

Lituania

LT/13/01

144 810

144 810

130 329

LT/13/03

13 033

13 033

11 730

Totale parziale

157 843

157 843

142 059

Malta

MT/13/01

55 510

55 510

49 959

MT/13/02

1 173 292

1 173 292

586 646

Totale parziale

1 228 802

1 228 802

636 605

Paesi Bassi

NL/13/01

278 172

278 172

250 000

NL/13/02

277 862

277 862

250 000

NL/13/03

286 364

286 364

250 000

NL/13/04

276 984

276 984

249 285

NL/13/05

129 398

129 398

116 458

NL/13/06

200 000

0

0

NL/13/07

230 000

0

0

NL/13/08

36 120

36 120

32 508

NL/13/09

89 860

0

0

NL/13/10

129 500

129 500

116 550

NL/13/11

125 010

125 010

112 450

NL/13/12

72 908

0

0

NL/13/13

282 027

0

0

NL/13/14

200 000

200 000

180 000

NL/13/15

400 000

400 000

360 000

NL/13/16

50 000

50 000

45 000

Totale parziale

3 064 205

2 189 410

1 962 251

Polonia

PL/13/04

1 000 000

1 000 000

900 000

PL/13/05

540 000

440 000

396 000

PL/13/06

227 350

227 350

204 615

PL/13/07

240 300

240 300

216 270

PL/13/08

172 600

172 600

155 340

PL/13/09

323 000

323 000

290 700

PL/13/10

208 760

208 760

187 884

PL/13/11

416 000

416 000

374 400

PL/13/12

40 500

40 500

36 450

Totale parziale

3 168 510

3 068 510

2 761 659

Portogallo

PT/13/01

834 000

0

0

Totale parziale

834 000

0

0

Romania

RO/13/03

155 000

155 000

139 500

RO/13/04

120 000

120 000

60 000

RO/13/05

40 000

40 000

20 000

RO/13/06

104 000

104 000

93 600

Totale parziale

419 000

419 000

313 100

Slovenia

SI/13/01

42 000

42 000

37 800

SI/13/02

7 300

0

0

SI/13/03

1 200

1 200

600

SI/13/04

14 400

0

0

SI/13/05

5 000

5 000

2 500

SI/13/06

1 200

1 200

600

SI/13/07

40 000

40 000

36 000

SI/13/08

40 000

40 000

36 000

SI/13/10

45 000

45 000

40 500

SI/13/12

49 000

49 000

24 500

SI/13/13

20 000

20 000

18 000

Totale parziale

265 100

243 400

196 500

Finlandia

FI/13/01

1 000 000

1 000 000

900 000

FI/13/03

200 000

200 000

180 000

FI/13/04

150 000

150 000

135 000

Totale parziale

1 350 000

1 350 000

1 215 000

Svezia

SE/13/01

348 210

348 210

313 389

SE/13/02

464 280

464 280

417 852

SE/13/03

580 348

580 348

522 314

Totale parziale

1 392 838

1 392 838

1 253 555

Regno Unito

UK/13/01

496 155

496 155

446 539

Totale parziale

496 155

496 155

446 539

Totale

50 925 720

36 617 770

31 570 012


ALLEGATO II

DISPOSITIVI AUTOMATICI DI LOCALIZZAZIONE

(EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima dell’Unione

Germania

DE/13/08

12 500

12 500

11 250

DE/13/28

367 500

0

0

DE/13/02

493 500

0

0

DE/13/04

50 000

50 000

45 000

Totale parziale

923 500

62 500

56 250

Malta

MT/13/03

146 200

0

0

Totale parziale

146 200

0

0

Romania

RO/13/07

100 000

0

0

Totale parziale

100 000

0

0

Slovenia

SI/13/09

10 000

10 000

9 000

Totale parziale

10 000

10 000

9 000

Spagna

ES/13/19

1 256 340

1 256 340

1 130 706

ES/13/31

326 124

326 124

293 512

Totale parziale

1 582 464

1 582 464

1 424 218

Regno Unito

UK/13/03

245 597

245 597

221 037

Totale parziale

245 597

245 597

221 037

Totale

3 007 761

1 900 561

1 710 505


ALLEGATO III

SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima dell’Unione

Belgio

BE/13/04

70 000

70 000

63 000

BE/13/07

80 000

80 000

72 000

Totale parziale

150 000

150 000

135 000

Danimarca

DK/13/02

335 134

335 134

301 619

Totale parziale

335 134

335 134

301 619

Germania

DE/13/11

75 000

75 000

67 500

DE/13/13

140 000

140 000

126 000

DE/13/16

170 000

170 000

153 000

Totale parziale

385 000

385 000

346 500

Estonia

EE/13/01

110 000

110 000

99 000

EE/13/02

90 000

90 000

81 000

EE/13/03

80 000

80 000

72 000

Totale parziale

280 000

280 000

252 000

Irlanda

IE/13/03

1 100 000

1 100 000

990 000

Totale parziale

1 100 000

1 100 000

990 000

Francia

FR/13/05

910 000

900 000

810 000

Totale parziale

910 000

900 000

810 000

Italia

IT/13/06

100 000

100 000

90 000

Totale parziale

100 000

100 000

90 000

Lituania

LT/13/02

231 696

231 696

208 526

Totale parziale

231 696

231 696

208 526

Paesi Bassi

NL/13/17

200 000

200 000

180 000

Totale parziale

200 000

200 000

180 000

Polonia

PL/13/01

170 948

170 948

153 853

PL/13/02

60 000

60 000

54 000

PL/13/03

27 793

27 793

20 514

Totale parziale

253 741

253 741

228 367

Portogallo

PT/13/03

492 500

492 500

443 250

PT/13/05

211 000

211 000

189 900

Totale parziale

703 500

703 500

633 150

Slovenia

SI/13/11

40 000

40 000

36 000

Totale parziale

40 000

40 000

36 000

Spagna

ES/13/08

129 582

129 582

116 624

Totale parziale

129 582

129 582

116 624

Totale

4 818 653

4 808 653

4 327 786


ALLEGATO IV

DISPOSITIVI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima dell’Unione

Finlandia

 

 

 

FI/13/02

157 500

157 500

141 750

FI/13/05

175 000

175 000

157 500

Totale parziale

332 500

332 500

299 250

Totale

332 500

332 500

299 250


ALLEGATO V

PROGETTI PILOTA

(EUR)

Stato membro e codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima dell’Unione

Spagna

ES/13/28

100 000

0

0

ES/13/32

530 000

0

0

ES/13/38

250 000

0

0

Totale parziale

880 000

0

0

Francia

FR/13/01

40 000

40 000

20 000

Totale parziale

40 000

40 000

20 000

Regno Unito

UK/13/02

297 693

297 693

148 846

Totale parziale

297 693

297 693

148 846

Totale

1 217 693

337 693

168 846


ALLEGATO VI

PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI SCAMBIO

(EUR)

Stato membro e codice progetto

Spese previste dai programmi nazionali di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima dell’Unione

Germania

DE/13/03

15 000

0

0

DE/13/06

1 500

0

0

Totale parziale

16 500

0

0

Grecia

EL/13/01

70 000

70 000

63 000

Totale parziale

70 000

70 000

63 000

Romania

RO/13/01

200 000

0

0

RO/13/02

50 000

0

0

Totale parziale

250 000

0

0

Spagna

ES/13/26

40 000

0

0

Totale parziale

40 000

0

0

Totale

376 500

70 000

63 000


ALLEGATO VII

IMPORTI DELLE DOMANDE RESPINTE RELATIVE A PROGRAMMI PILOTA IN MATERIA DI ISPEZIONE E OSSERVATORI, INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE ALLE NORME DELLA PCP E ACQUISTO O AMMODERNAMENTO DI NAVI E AEREI PATTUGLIA

(EUR)

Natura della spesa

Spese previste dai programmi nazionali di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima dell’Unione

Programmi pilota in materia di ispezione e osservatori

36 000

0

0

Iniziative di sensibilizzazione alle norme della PCP

35 400

0

0

Navi e aerei pattuglia

8 880 000

0

0

Totale

8 951 400

0

0