26.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/40


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2013

che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda l’assistenza finanziaria dell’Unione

(2013/313/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio ha concesso all’Irlanda, su richiesta della stessa, assistenza finanziaria mediante la decisione di esecuzione 2011/77/UE (2) a sostegno di un robusto programma economico e di riforme volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell’economia verso una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nella zona euro e nell’Unione.

(2)

La Commissione ha completato il nono riesame del programma di riforme economiche dell’Irlanda il 22 aprile 2013.

(3)

Una proroga della scadenza media massima del prestito UE apporterebbe vantaggi in quanto sosterrebbe gli sforzi dell’Irlanda per riacquisire un pieno accesso al mercato ed effettuare con successo un’uscita dal programma. Affinché sia tratto pieno beneficio dalla proroga della scadenza media massima del prestito UE, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a prorogare la scadenza di rate e tranche.

(4)

Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 1 della decisione di esecuzione 2011/77/UE è così modificato:

1)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Unione mette a disposizione dell’Irlanda un prestito per un importo massimo di 22,5 miliardi di EUR, con una scadenza media massima di 19,5 anni. La scadenza di ogni singola tranche del prestito non può essere superiore a trenta anni.»;

2)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«9.   Su richiesta dell’Irlanda, la Commissione può prorogare la scadenza di una rata o di una tranche, a condizione che sia rispettata la scadenza media massima di cui al paragrafo 1. La Commissione può procedere a tale scopo ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti. Eventuali importi presi in prestito anticipatamente sono tenuti in un conto aperto dalla Commissione presso la BCE per la gestione dell’assistenza finanziaria.»

Articolo 2

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)   GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(2)   GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.