29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/57 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 28 giugno 2013
che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
(2013/312/UE)
IL CONSIGLIO EUROPEO,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
visto l’articolo 2, paragrafo 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie,
vista l’iniziativa del Parlamento europeo (1),
vista l’approvazione del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie cesserà di produrre effetti alla scadenza della legislatura 2009-2014. |
(2) |
L’articolo 19, paragrafo 1, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica cesserà di produrre effetti alla scadenza della legislatura 2009-2014. |
(3) |
È necessario conformarsi immediatamente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, del protocollo n. 36 e adottare quindi la decisione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull’Unione europea, onde consentire agli Stati membri di porre in atto in tempo utile le misure interne necessarie per l’organizzazione delle elezioni del Parlamento europeo per la legislatura 2014-2019. |
(4) |
L’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull’Unione europea stabilisce i criteri della composizione del Parlamento europeo, vale a dire che il numero dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e che a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi. |
(5) |
L’articolo 10 del trattato sull’Unione europea stabilisce, tra l’altro, che il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa in cui i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo e gli Stati membri sono rappresentati dai rispettivi governi, che a loro volta sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini, nel Consiglio. L’articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea sulla composizione del Parlamento europeo trova pertanto applicazione nel contesto delle più ampie disposizioni istituzionali enunciate nei trattati, tra cui le disposizioni sul processo decisionale all’interno del Consiglio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In applicazione del principio della proporzionalità degressiva di cui all’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull’Unione europea, si applicano i seguenti principi:
— |
l’assegnazione dei seggi del Parlamento europeo utilizza pienamente le soglie minime e massime fissate dal trattato sull’Unione europea onde rispecchiare il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri, |
— |
il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell’arrotondamento ai numeri interi, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato ma, al contempo, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato. |
Articolo 2
La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base di dati forniti dagli Stati membri stessi, conformemente a un metodo istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 3
A norma dell’articolo 1, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro è fissato come segue per la legislatura 2014-2019:
Belgio |
21 |
Bulgaria |
17 |
Repubblica ceca |
21 |
Danimarca |
13 |
Germania |
96 |
Estonia |
6 |
Irlanda |
11 |
Grecia |
21 |
Spagna |
54 |
Francia |
74 |
Croazia |
11 |
Italia |
73 |
Cipro |
6 |
Lettonia |
8 |
Lituania |
11 |
Lussemburgo |
6 |
Ungheria |
21 |
Malta |
6 |
Paesi Bassi |
26 |
Austria |
18 |
Polonia |
51 |
Portogallo |
21 |
Romania |
32 |
Slovenia |
8 |
Slovacchia |
13 |
Finlandia |
13 |
Svezia |
20 |
Regno Unito |
73 |
Articolo 4
La presente decisione è rivista con sufficiente anticipo prima dell’inizio della legislatura 2019-2024 sulla base di un’iniziativa del Parlamento europeo presentata prima della fine del 2016 al fine di istituire un sistema che consenta, in futuro, prima di ogni nuova elezione del Parlamento europeo, di assegnare i seggi agli Stati membri in modo obiettivo, equo, duraturo e trasparente, che traduca il principio della proporzionalità degressiva di cui all’articolo 1, tenendo conto dell’eventuale cambiamento del loro numero e dell’evoluzione demografica della loro popolazione quale debitamente accertata, rispettando così l’equilibrio globale del sistema istituzionale stabilito dai trattati.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013
Per il Consiglio europeo
Il presidente
H. VAN ROMPUY
(1) Iniziativa adottata il 13 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Approvazione del 12 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).