20.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/10 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti
(2013/297/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla decisione 2012/428/UE del Consiglio (1), in data 23 luglio 2012 è stato firmato l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti (l’«accordo»), con riserva della sua conclusione. |
(2) |
È opportuno approvare l’accordo. |
(3) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(4) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti.è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 2 dell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo (4).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 199 del 26.7.2012, pag. 1.
(2) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(3) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(4) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
20.6.2013 |
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L 168/10 |
ACCORDO
fra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti
L’UNIONE EUROPEA,
da un lato, e
L’UCRAINA,
dall’altro,
in prosieguo le «parti»,
VISTO l’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, entrato in vigore il 1o gennaio 2008,
DESIDEROSE di facilitare maggiormente i contatti fra i popoli,
RICONOSCENDO l’importanza dell’introduzione, a tempo debito, di un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini dell’Ucraina, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza,
TENENDO CONTO dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (1), che prevede in particolare la motivazione obbligatoria del rifiuto di un visto e il diritto del richiedente di presentare ricorso in caso di rifiuto,
TENENDO CONTO del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea e del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda,
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano alla Danimarca,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L’accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, in prosieguo l’«accordo», è modificato conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo:
1) |
nel titolo, la parola «Comunità» è sostituita dalla parola «Unione»; |
2) |
nell’articolo 1, paragrafo 2, è inserito il comma seguente: «L’Ucraina può reintrodurre l’obbligo di visto solo per i cittadini, o per determinate categorie di cittadini, di tutti gli Stati membri, e non per i cittadini o per determinate categorie di cittadini di singoli Stati membri.»; |
3) |
all’articolo 2, paragrafo 1, la parola «Comunità» è sostituita dalle parole «Unione europea», e all’articolo 2, paragrafo 2, la parola «comunitario» è sostituita da «dell’Unione europea»; |
4) |
all’articolo 3, lettera e), la parola «comunitaria» è sostituita dalle parole «dell’Unione europea»; |
5) |
l’articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:
|
6) |
all’articolo 5, i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi cinque anni alle seguenti categorie di persone:
In deroga al primo comma, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo, in particolare quando
è inferiore a cinque anni. 2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato:
In deroga al primo comma, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo. 3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e a meno che la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente non sia chiaramente limitata a un periodo più corto, nel qual caso la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo.»; |
7) |
l’articolo 6 è così modificato:
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8) |
l’articolo 10 è così modificato:
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9) |
l’articolo 12, paragrafo 1, è così modificato:
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10) |
l’articolo 13 è così modificato:
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Articolo 2
Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l’ultima parte notifica all’altra l’avvenuto espletamento di tali procedure.
Fatto a Bruxelles, addì ventitré luglio duemiladodici, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Європейське Спiвтовариство
За Украйна
Por Ucrania
Za Ukrajinu
For Ukraine
Für die Ukraine
Ukraina nimel
Για την Ουκρανία
For Ukraine
Pour l'Ukraine
Per l'Ucraina
Ukrainas vārdā
Ukrainos vardu
Ukrajna részéről
Għall-Ukrajna
Voor Oekraïne
W imieniu Ukrainy
Pela Ucrânia
Pentru Ucraina
Za Ukrajinu
Za Ukrajino
Ukrainan puolesta
På Ukrainas vägnar
За Украïнy
(1) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.
DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA
L’Unione europea stila un elenco armonizzato di documenti giustificativi, conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti, per garantire che i richiedenti ucraini siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.
DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI
L’Unione europea prende atto del suggerimento dell’Ucraina di intendere in senso più ampio la nozione di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio dei visti e dell’importanza che l’Ucraina ascrive alla semplificazione della circolazione di questa categoria di persone.
Per favorire la mobilità di un maggiore numero di persone aventi legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e rispettivi figli) con cittadini dell’Ucraina regolarmente soggiornanti nei territori degli Stati membri o con cittadini dell’Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, l’Unione europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste dal codice dei visti per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni dai diritti per il trattamento delle domande ed eventualmente rilasciando visti per ingressi multipli.
DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA SULL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO
L’Unione europea può invocare la sospensione parziale dell’accordo e in particolare dell’articolo 10, paragrafo 2, conformemente alla procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 5 dell’accordo, qualora l’Ucraina abusi nell’applicare l’articolo 10, paragrafo 2, ovvero ove l’applicazione del suddetto articolo costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica. In caso di sospensione dell’articolo 10, paragrafo 2, l’Unione europea avvia consultazioni in seno al comitato istituito dall’accordo al fine di risolvere i problemi che hanno occasionato la sospensione.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione, la Svizzera e il Liechtenstein, segnatamente in virtù dell’accordo del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
È di conseguenza auspicabile che le autorità della Svizzera, del Liechtenstein e dell’Ucraina concludano quanto prima accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo modificato.