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19.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/41 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2012
relativa all’aiuto di stato SA. 26374 (C 49/08) (ex N 402/08) concesso dalla Polonia a favore di PZL Dębica S.A.
[notificata con il numero C(2012) 9464]
(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/294/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1);
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
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(1) |
Con lettera del 13 agosto 2008, la Polonia ha notificato alla Commissione un progetto di aiuti alla ristrutturazione a favore di PZL Dębica S.A. (in appresso "PZL Dębica" o “l’impresa”). Con lettera del 3 ottobre 2008 la Commissione ha chiesto alla Polonia di fornire alcuni documenti mancanti che le autorità polacche hanno presentato in data 20 ottobre 2008. |
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(2) |
Con lettera del 19 dicembre 2008, la Commissione ha informato la Polonia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso “TFUE”) in relazione alla misura in questione (in appresso “decisione di avvio del procedimento”). |
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(3) |
La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito. Nessuna delle terze parti interessate ha presentato osservazioni sull’avvio del procedimento. |
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(4) |
In risposta alla decisione di avvio di un procedimento di indagine formale le autorità polacche hanno presentato informazioni supplementari in data 12 febbraio, 9 luglio 2010, 16 maggio 2011, 7 giugno 2011 e 8 giugno 2011. |
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(5) |
Il 18 agosto 2011 le autorità polacche hanno chiesto alla Commissione di sospendere la valutazione dell’aiuto concesso fino al 31 ottobre 2011. Il 10 ottobre 2011 le autorità polacche hanno ritirato una parte delle misure proposte, vale a dire l’apporto di capitale e il prestito agevolato; entrambe le misure dovevano essere concesse da un ente statale: l’agenzia di sviluppo industriale (Agencja Rozwoju Przemysli S.A., in appresso: ARP). |
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(6) |
Il 2 novembre 2011 le autorità polacche hanno presentato una relazione volta a dimostrare che la rimanente parte delle misure di aiuto notificate, consistente in un rinvio del rimborso del debito per quanto riguarda il pagamento dei contributi di previdenza sociale, soddisfaceva il test del creditore privato e pertanto non costituiva un aiuto di Stato. |
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(7) |
Con lettera del 26 febbraio 2012 la Commissione ha chiesto alla Polonia di fornire spiegazioni supplementari su una serie di punti. Le autorità polacche hanno risposto con lettera del 31 agosto 2012 in cui hanno anche comunicato la conclusione in data 1o marzo 2012 di un accordo relativo al rinvio del rimborso del debito per quanto riguarda il pagamento dei contributi di previdenza sociale e, in data 14 agosto 2012, di un accordo sul ripianamento del debito non rimborsato nei confronti dell’Ufficio del Presidente della regione locale. |
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(8) |
Le autorità polacche hanno fornito le ultime informazioni il 6 dicembre 2012. |
II. IL BENEFICIARIO E I PIANI DI RISTRUTTURAZIONE
1. Il beneficiario
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(9) |
PZL Dębica è un’impresa di media grandezza che dà lavoro a 212 dipendenti; è attiva nella produzione di impianti frigoriferi come compressori, impianti per la refrigerazione dell’acqua e refrigeratori, apparecchi per il raffreddamento dell'aria e dei fluidi, condensatori a spruzzo e a vapore, condensatori a fascio tubiero e mantello verticali e orizzontali, cisterne: separatori di umidità, cisterne orizzontali, intercooler, economizzatori, separatori di olio, valvole di refrigerazione. |
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(10) |
E' ubicata nella regione della Precarpazia, vale a dire una delle regioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. L’impresa è stata fondata nel 1938 e, a partire dal 1995, è una società per azioni. Nel 1999 gli azionisti della società erano il tesoro di Stato (con una partecipazione del 25,08 %) e i dipendenti dell’impresa (con una partecipazione del 74,92 %). Nel 2006 l’impresa è stata interamente privatizzata: ne erano azionisti principalmente i dipendenti, gli ex-dipendenti e i loro eredi. Nel 2010 il 16,7 % delle azioni di PZL Dębica è stato acquisito dall’investitore privato Eurotech. |
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(11) |
La quota dell’impresa sul mercato polacco degli impianti di refrigerazione non è elevata (nel 2006 era pari a meno dell’1 %). Nel 2006 il 15,6 % della produzione è stato destinato all’esportazione di cui il 6,8 % fuori dall’Unione europea. Sul mercato polacco PZL Dębica deve far fronte ad una forte concorrenza da parte di numerose imprese come York International, GEA GRASSO Refrigeration Division, Mycom International Refrigeration (Ltd), MOSTOSTAL Wrocław SA, Aerzen Maschinenfabrik GmbH e Zakład Metalowy PILZNO. |
2. Il primo piano di ristrutturazione
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(12) |
Secondo le autorità polacche i problemi finanziari dell’impresa hanno avuto inizio nel 2002 quando è stato adottato il piano di ristrutturazione per gli anni 2002-2007, successivamente aggiornato nell’ottobre 2003. Il piano prevedeva le seguenti misure:
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(13) |
Per via delle restrizioni di bilancio il Fondo per la ristrutturazione delle imprese non ha potuto concedere a PZL Dębica il prestito promesso (si veda il punto 12, lettera c)). Pertanto ZUS ha deciso di non concedere il rinvio del termine per il rimborso del debito nei suoi confronti (si veda il punto 12, lettera d)) e l’impresa PZL Dębica non ha quindi potuto realizzare la ristrutturazione finanziaria su cui si basava il piano. |
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(14) |
Ciononostante, l’impresa è riuscita a realizzare altri punti del piano di ristrutturazione riuscendo a ottenere un profitto modesto già nel 2006. Nella tabella che segue sono riportati i risultati finanziari dell’impresa negli anni 2002-2011. Tabella 1 Risultati finanziari di PZL Dębica negli anni 2002-2011 (in milioni di PLN)
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3. Il secondo piano di ristrutturazione
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(15) |
La ristrutturazione finanziaria nell’ambito del primo piano di ristrutturazione non è stata realizzata per cui nell’agosto 2008 è stato notificato un secondo piano di ristrutturazione. L’obiettivo del secondo piano era principalmente la ristrutturazione finanziaria dell’impresa da realizzare mediante le seguenti misure:
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III. DECISIONE DI AVVIARE UN PROCEDIMENTO
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(16) |
Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità con il mercato interno delle seguenti misure del primo piano di ristrutturazione:
La Commissione ha inoltre espresso dubbi sul fatto che le misure di cui alla tabella 2 costituiscano aiuti de minimis. |
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(17) |
Inoltre, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il piano di ristrutturazione contenga tutti gli elementi indispensabili per il ripristino della redditività di PZL Dębica e ha ritenuto che il periodo di dodici anni previsto per la ristrutturazione possa risultare troppo lungo conformemente al punto 35 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (4) (in appresso orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione). |
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(18) |
Per quanto riguarda gli aiuti concessi nell’ambito del primo piano (punto 12, lettere a) e b)), la Commissione ha inoltre messo in dubbio che l’impresa avesse diritto ad ulteriori aiuti a favore della ristrutturazione (si veda il punto 15) in base al principio dell’aiuto una tantum (di cui alla parte 3.3 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione). |
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(19) |
Nella decisione di avvio di un procedimento di indagine formale, la Commissione ha segnalato, in relazione alle misure che le autorità polacche hanno presentato come aiuti preadesione (punto 16, lettere a) e c) della presente decisione), di non aver ricevuto alcun provvedimento giuridicamente vincolante nel quale le autorità nazionali competenti si impegnassero a concedere l’aiuto. |
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(20) |
Per quanto riguarda l’effettivo valore nominale delle misure d’aiuto già concesse all’impresa, la Commissione ha espresso dubbi quanto al fatto che gli aiuti de minimis concessi nel 2006 possano essere riconosciuti tali dal momento che sono stati concessi a un’impresa in difficoltà e che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (5), ciò esclude l’adozione di aiuti di questo tipo. |
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(21) |
La Commissione nutriva dubbi anche sul fatto che le misure compensative fossero legate al ripristino della redditività a lungo termine, condizione fondamentale perché esse possano essere accettate come misure compensative. La Commissione ha sottolineato che la Polonia non ha dimostrato che le attività cui rinunciava non fossero in perdita. |
IV. OSSERVAZIONI DEELLO STATO MEMBRO
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(22) |
Nella presente parte si riportano esclusivamente le osservazioni delle autorità polacche relative alle misure che non sono state ritirate nel corso del procedimento. |
1. Durata della ristrutturazione
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(23) |
Per quanto riguarda la durata del processo di ristrutturazione, le autorità polacche hanno sottolineato che i due piani di ristrutturazione devono essere trattati come un piano unico poiché il primo piano ha avuto fine per motivi indipendenti dalla volontà dell’impresa e il secondo piano si pone essenzialmente come la continuazione della ristrutturazione finanziaria interrotta del primo piano. |
2. Principio della concessione di aiuti una tantum
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(24) |
Le autorità polacche hanno ritirato le misure di cui al punto 15, lettere a) e b) dal momento che, conformemente alla decisione di avvio del procedimento, la loro concessione avrebbe potuto violare il principio una tantum. Secondo le autorità polacche, tali misure sono state ritirate perché PZL Dębica aveva perso lo status di grande impresa. Dal momento che dà lavoro a meno di 250 dipendenti, PZL Dębica, non si qualifica più per un finanziamento da parte dell’ARP che finanzia esclusivamente grandi imprese. Non è stata tuttavia ritirata la misura relativa al rinvio del termine per il rimborso del debito nei confronti di ZUS e l’estinzione del debito nei confronti del Consiglio regionale. Gli argomenti delle autorità polacche relativi alle altre misure vengono presentati più avanti. |
3. L’aiuto promesso prima dell’adesione
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(25) |
Per quanto riguarda le tre misure di cui al punto 16, lettere a) e c) della presente decisione, che erano state considerate aiuti promessi prima dell’adesione all’Unione nella decisione di avvio del procedimento, le autorità polacche hanno presentato una documentazione a supporto dell’affermazione che l’aiuto era stato riconosciuto come aiuto precedente l’adesione e che quindi non si configurava come un nuovo aiuto. |
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(26) |
Riguardo ai debiti nei confronti del Consiglio comunale di Dębica, le autorità polacche hanno presentato un atto notarile dal quale risulta che essi sono stati ripianati in data 31 maggio 2004 mediante un trasferimento di proprietà a favore del Consiglio comunale di Dębica. In tale atto si menziona un ripianamento del debito principale per un importo di 1 116 788,60 PLN e un interesse di mora dell’importo di 592 669,80 PLN (6). |
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(27) |
Le autorità polacche hanno inoltre spiegato che il piano di ristrutturazione non includeva tale misura poiché la domanda di aiuto inviata da PZL Dębica al Consiglio comunale di Dębica aveva avuto esito negativo. |
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(28) |
Per quanto riguarda il debito dell’importo di 914 552,15 PLN nei confronti dell'Ufficio delle imposte, le autorità polacche hanno presentato una decisione del 20 ottobre 2003 sulle condizioni di ristrutturazione, firmata dal capo dell’Ufficio delle imposte della città. Conformemente a tale decisione, l’importo di 636 729,85 PLN con l’interesse di mora di 277 822,30 PLN doveva essere estinto. |
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(29) |
Le autorità polacche hanno spiegato che la qualificazione, data nella decisione di avvio del procedimento, di tale aiuto come aiuto promesso ma non concesso prima dell’adesione non è corretta per una serie di motivi. |
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(30) |
In primo luogo, le autorità polacche hanno spiegato il meccanismo per la concessione degli aiuti previsto dalla legge del 30 agosto 2002 relativa alla ristrutturazione di alcuni debiti istituzionali delle imprese (7) (in appresso: la legge del 2002). Tale legge prevede che su richiesta di un’impresa che si trovi in difficoltà finanziarie, l’organo che concede l’aiuto (in questo caso, l’Ufficio delle imposte) possa adottare una decisione sulle condizioni di ristrutturazione (in appresso: decisione di ristrutturazione). In virtù di tale decisione il beneficiario acquisisce il diritto a ottenere l’aiuto. L’effettiva erogazione o estinzione (a seconda della misura) avviene sulla base di una decisione di attuazione in cui l’organo che concede l’aiuto dichiara conclusa la ristrutturazione (decisione di attuazione). Secondo le autorità polacche, la decisione di attuazione ha il fine di confermare che il beneficiario dell’aiuto: 1) abbia presentato un piano di ristrutturazione aggiornato e informazioni sulla situazione finanziaria dell’impresa; 2) abbia pagato le spese della ristrutturazione e 3) non abbia accumulato nuovi debiti nei confronti dell’organo che concede l’aiuto. Le autorità polacche hanno sottolineato che la decisione di attuazione è soltanto un atto amministrativo che conferma che sono soddisfatte le condizioni di cui alla decisione di ristrutturazione. Conformemente alla legge del 2002, l’organo che concede l’aiuto verifica che le condizioni della ristrutturazione siano soddisfatte non prima di 15 mesi dell’emissione della decisione di ristrutturazione. |
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(31) |
In secondo luogo, le autorità polacche hanno informato la Commissione del fatto che l’Ufficio delle imposte non aveva adottato alcuna decisione di attuazione nel caso di PZL Dębica. Così è stato, secondo le autorità polacche, perché alcuni organi pubblici polacchi non erano sicuri del modo in cui interpretare le norme vincolanti che disciplinano la concessione degli aiuti di Stato dal 1o maggio 2004. Pertanto, alcuni organi avevano deciso di aspettare che la Commissione prendesse posizione sulle misure in oggetto. Le autorità polacche hanno presentato una dichiarazione del capo dell’Ufficio delle imposte in questione in cui si afferma che tale è stata la situazione nel caso di PZL Dębica. |
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(32) |
In terzo luogo, le autorità polacche hanno sottolineato che, in virtù della decisione dell’Ufficio delle imposte del 20 ottobre 2003, PZL Dębica ha acquisito il diritto all’estinzione. Le autorità polacche hanno fatto riferimento alla decisione della Commissione del 6 novembre 2008 relativa a Stocznia Gdynia (8) per dimostrare che al fine di definire se l’atto in questione dava diritto all’aiuto occorreva rifarsi all’ordinamento giuridico nazionale. In questo contesto le autorità polacche hanno attirato inoltre l’attenzione sulle aspettative giustificate da parte dei beneficiari nonché sul fatto che la mancata presa di decisioni da parte dell’organo che concedeva l'aiuto poteva essere contestata da PZL Dębica in tribunale. Riguardo a quest’ultima possibilità le autorità polacche hanno richiamato le sentenze della Corte suprema polacca e del Presidente del tribunale amministrativo che confermano che l’adozione di una decisione di ristrutturazione impone allo Stato un obbligo e la decisione di attuazione non poteva influire su tale obbligo dal momento che essa è obbligatoria, cioè non dipendente dalla discrezionalità amministrativa (9). |
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(33) |
Inoltre, le autorità polacche hanno presentato una dichiarazione del direttore dell’Ufficio delle imposte che confermava che PZL Dębica soddisfaceva i requisiti di legge indispensabili per l’adozione di una decisione di attuazione (di cui al punto 30) ma che, tuttavia, l’Ufficio delle imposte attendeva l’esito del procedimento della Commissione. |
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(34) |
Per la misura di cui al punto 16, lettera c) si rimanda alla parte 5 - Rinvio del termine per il rimborso del debito nei confronti di ZUS. |
4. De minimis
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(35) |
Le autorità polacche hanno comunicato alla Commissione che tutte le misure de minimis sono state concesse all’impresa nel 2006, quando era di applicazione il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (10) (il regolamento (CE) n. 1998/2006 sarebbe stato applicato solo a partire dal 1o gennaio 2007); e conformemente al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, la concessione di aiuti de minimis ad un’impresa in difficoltà finanziarie non era vietata. |
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(36) |
In risposta ai dubbi della Commissione per quanto riguarda il meccanismo di calcolo degli aiuti, le autorità polacche hanno spiegato la formula utilizzata per calcolare gli elementi di aiuto, stabilita nel regolamento polacco dell’11 agosto 2004 (11). La formula tiene conto della differenza tra il tasso di riferimento e il tasso utilizzato per calcolare i pagamenti dilazionati. Alla tabella 2 viene presentato un calcolo aggiornato degli elementi di aiuto de minimis. Tabella 2 Aiuti di importanza minore (de minimis) secondo le autorità polacche
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(37) |
Le autorità polacche hanno comunicato alla Commissione che soltanto l’Ufficio delle imposte ha fornito una garanzia per il rinvio che copriva il 100 % del valore nominale del rinvio. Le autorità polacche hanno anche sottolineato che anche se si aggiungono 600 punti base al tasso, conformemente alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione del 1997 (12), il valore dell’aiuto de minimis sarebbe sempre molto inferiore alla soglia di 100 000 EUR. |
5. Il rinvio del rimborso dei debiti nei confronti di ZUS
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(38) |
Per quanto riguarda il rinvio del termine per il rimborso del debito nei confronti di ZUS per contributi di previdenza sociale – che compare come valore in incremento in entrambi i piani di ristrutturazione – le autorità polacche hanno, prima di tutto, fatto presente che il debito era aumentato in conseguenza del fallimento del primo piano di ristrutturazione. Nell’ambito di tale piano i debiti nei confronti del ZUS dovevano essere così ripianati: (i) rimborso di 3 890 000 PLN mediante le risorse provenienti dal prestito del Fondo per la ristrutturazione delle imprese e (ii) rinvio del termine per il rimborso della parte successiva del debito di 1 364 600 PLN. Come indicato sopra (si veda il punto 13), la ristrutturazione finanziaria di tali debiti non era riuscita. |
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(39) |
Inoltre, le autorità polacche hanno fatto presente che ZUS ha deciso di partecipare al secondo piano di ristrutturazione che prevedeva: (i) un rimborso di 5,5 milioni di PLN con risorse provenienti dal prestito che doveva essere concesso da ARP e (ii) il rinvio del termine del rimborso degli altri 3 milioni di PLN. Come indicato al punto 5 l’impresa PZL Dębica non ha ottenuto il prestito promesso e le autorità polacche hanno ritirato la parte corrispondente della notifica. |
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(40) |
Le autorità polacche hanno comunicato alla Commissione che i debiti di PZL Dębica nei confronti di ZUS, come tutti gli altri debiti dell’impresa nei confronti di enti pubblici, erano soggetti a interessi di mora calcolati mediante la formula di cui all’articolo 56 della legge fiscale del 29 agosto 1997 (13). Il tasso dell’interesse di mora è pari al 200 % del tasso di base pubblicato dalla Banca nazionale della Polonia, maggiorato del 2 % (200 punti base) (si veda la tabella 3). Tale tasso non può essere inferiore all’8 % e, nel caso in esame, si colloca tra il 10 % e il 46 %. Tabella 3 Variazione del tasso di interesse di mora negli anni 2000-2012
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(41) |
Le autorità polacche hanno presentato tabelle dettagliate per illustrare l’evoluzione del debito nei confronti di ZUS. Nella tabella 4 è riportata tale evoluzione nel periodo fino al 31 agosto 2012. Le autorità polacche hanno sottolineato che, nonostante il debito, aumentato soprattutto negli anni 2000-2005, l’impresa ha regolato i pagamenti correnti a favore di ZUS; si trattava di importi considerevoli che nel periodo tra il 2000 e il 2012 ammontavano a oltre 16 milioni di PNL. Tabella 4 Evoluzione del debito nei confronti di ZUS
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(42) |
Le autorità polacche5 hanno fornito anche informazioni concernenti altre misure prese da ZUS per garantire e recuperare il prestito.
Tabella 5 Vendita di attivi di PZL Dębica
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(43) |
Nell’ottobre 2011, dopo il ritiro di una parte delle misure notificate, segnatamente l’apporto di capitale e il prestito agevolato, le autorità polacche hanno informato la Commissione della loro analisi secondo cui il rinvio dei termini per il rimborso del debito nei confronti di ZUS per i contributi di previdenza sociale (si veda il punto 15, lettera c)), in quanto parte del piano di ristrutturazione notificato, era conforme al test del creditore privato e non si configurava, pertanto, come un aiuto di Stato. |
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(44) |
A tal fine, nel 2011 l’impresa PZL Dębica ha commissionato uno studio all’impresa indipendente Consulting con sede a Katowice. Un esperto ha presentato un’analisi del test del creditore provato basata sul confronto tra i due seguenti scenari:
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(45) |
Nell’agosto 2012 le autorità polacche hanno comunicato alla Commissione che, sulla base del test del creditore privato, l’impresa PZL Dębica e ZUS avevano concluso, in data 1o marzo 2012, un accordo relativo a un rinvio del termine per il rimborso del debito. Le autorità polacche hanno spiegato che ZUS aveva analizzato i vantaggi offerti dalle due opzioni al fine di recuperare il massimo possibile del credito. L’accordo concerne l’importo dovuto alla data della sua conclusione [7-13 milioni] PLN, pari a [3,5-6,5 milioni] PLN più interessi di mora per [3,5-6,5 milioni] PLN. Oltre a tale importo l’impresa doveva versare una commissione per il ritardo nel pagamento pari a [1-1,7 milioni] PLN. Il pagamento doveva avvenire in 96 rate mensili di cui nove sono già state pagate. Le autorità polacche hanno presentato la seguente comparazione delle due opzioni di cui disponeva ZUS nel 2012 (tabella 6). Tabella 6 Recupero dei debiti di PZL Dębica da parte di ZUS – confronto tra le opzioni (valori in PNL)
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(46) |
Le autorità polacche hanno fatto inoltre presente che ZUS possedeva ancora un’ipoteca sugli attivi dell’impresa del valore di 6 243 002,55 PLN. L’accordo prevede che la vendita degli attivi riduca automaticamente il valore del debito in questione e permetta un rimborso più rapido rispetto ai 96 mesi delle rate. |
6. I debiti nei confronti dell'Ufficio del Presidente della regione
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(47) |
Le autorità polacche hanno confermato alla Commissione che il debito nei confronti dell’Ufficio del Presidente della regione, di cui al secondo piano di ristrutturazione, è stato ripianato in 14 agosto 2012. Il debito era composto da un importo di 61 104,97 PLN e dagli interessi di mora di 103 566,29 PLN. |
V. VALUTAZIONE
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(48) |
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del trattato, si intendono per aiuti di Stato gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza e incidano sugli scambi tra Stati membri. |
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(49) |
Le condizioni di cui all’articolo 107 del trattato devono ricorrere tutte cumulativamente perché una misura si configuri come un aiuto di Stato. |
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(50) |
Sulla base della decisione di avvio del procedimento la Commissione ha valutato le seguenti misure:
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1. Le misure ritirate
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(51) |
Conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (14), lo Stato membro interessato può ritirare la notifica prima che la Commissione abbia adottato una decisione sulla natura dell’aiuto notificato; in tal caso il procedimento viene dichiarato chiuso. |
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(52) |
Le autorità polacche hanno ritirato due misure notificate che dovevano essere concesse nell’ambito del secondo piano di ristrutturazione e segnatamente l’apporto di capitale e il prestito agevolato per un importo totale di 10,5 milioni di PLN (si veda il punto 15 lettere a) e b)). Conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999, il procedimento della Commissione in relazione alle misure di cui sopra deve essere chiuso. |
2. Le misure concesse prima dell’adesione
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(53) |
Le misure di aiuto concesse prima dell’adesione e che non sono applicabili dopo tale data non possono essere esaminate dalla Commissione né sulla base delle procedure di cui all’articolo 108 del trattato né sulla base della procedura transitoria. Quest’ultima non autorizza né obbliga la Commissione a esaminare le misure che non si applicano più dopo l’adesione. |
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(54) |
L’aiuto concesso dalle autorità polacche è considerato concesso prima dell’adesione se l’autorità competente ha adottato prima del 1o maggio 2004 l’atto giuridicamente vincolante in virtù del quale l’aiuto viene concesso. Un aiuto individuale non è applicabile dopo l’adesione se, al momento della concessione dell’aiuto, era noto il livello di intervento preciso dello Stato. |
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(55) |
Se, invece, le misure sono state concesse dopo l’adesione, esse costituiscono un aiuto nuovo la cui compatibilità con il mercato interno deve essere esaminata dalla Commissione sulla base della procedura di cui all’articolo 108 del trattato. |
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(56) |
Le autorità polacche sostengono che, oltre alle due misure che sono state considerate, nella decisione di avvio del procedimento, come concesse prima dell'adesione (si veda il punto 12, lettere a) e b)), occorre considerare come un aiuto concesso prima dell’adesione anche la decisione presa nel 2003 dall’Ufficio delle imposte di estinzione di un debito pari a 914 522,15 PLN. |
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(57) |
In risposta ai dubbi espressi dalla Commissione in relazione alla mancanza di documenti che dimostrino la concessione dell’aiuto, le autorità polacche hanno presentato in data 20 ottobre 2003 l’atto di concessione dell’aiuto e hanno spiegato la procedura di concessione degli aiuti stabilita dalla legge del 2002 (si veda il punto 30 della presente decisione). |
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(58) |
Le autorità polacche hanno presentato alla Commissione un’analisi del diritto polacco conformemente alla quale la decisione di ristrutturazione del 2003 si configura come un atto giuridicamente vincolante sulla base del quale l’Ufficio delle imposte era tenuto a estinguere il debito fiscale. La decisione di ristrutturazione è corredata da una serie di criteri obiettivamente verificabili (si veda il punto 28). Le autorità polacche hanno confermato che PZL Dębica soddisfa tali criteri. Dal momento che non dispone di informazioni contrarie, la Commissione ritiene che la concessione dell’estinzione del debito abbia avuto luogo prima dell’adesione della Polonia all’Unione. |
3. I debiti ripianati da PZL Dębica
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(59) |
Nel corso del procedimento le autorità polacche hanno informato la Commissione che l’impresa aveva ripianato i seguenti debiti:
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(60) |
Le autorità polacche hanno fornite prove a conferma del ripianamento di tali debiti. |
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(61) |
Le autorità polacche hanno informato la Commissione del fatto che, nell’ambito dei negoziati per la ristrutturazione del debito con i creditori pubblici che hanno portato alla modifica del primo piano di ristrutturazione nell’ottobre 2003, l’impresa PZL Dębica ha chiesto al Consiglio comunale di Dębica di includere nel piano di ristrutturazione il debito dell’impresa nei confronti di tale Consiglio per un importo di 1 116 788,60 PLN. Il Consiglio comunale di Dębica ha respinto tale richiesta, ma l’impresa è riuscita a ripianare il proprio debito in data 31 maggio 2004, vale a dire un mese dopo l’adesione della Polonia all’Unione. |
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(62) |
La Commissione fa notare che il debito era gravato da interessi di mora tra il 44 % e il 13,5 % (si veda la tabella 3). Gli interessi di mora versati in totale dall’impresa PZL Dębica al 31 maggio 2004 sono pari a 592 669,80 PLN. |
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(63) |
Il tasso di recupero che sarebbe stato applicato dalla Commissione a un aiuto concesso illegalmente a un’impresa in Polonia tra il 1o e il 31 maggio 2004 era di 7,62 % (15). Tale tasso è di gran lunga inferiore a quello applicato dalla Polonia per gli interessi di mora. |
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(64) |
Dal momento che i debiti sono stati totalmente ripianati e che gli interessi di mora applicati da PZL Dębica tra il 1o e il 31 maggio 2004 sono stati nettamente superiori al tasso d’interesse che la Commissione applica per il recupero degli aiuti di Stato (7,6 %), la Commissione è giunta alla conclusione che il recupero è stato effettuato conformemente alla comunicazione della Commissione “Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili” (16) (comunicazione in materia di recupero degli aiuti). L’importo degli interessi effettivamente pagati supera l’importo degli interessi che sarebbero stati calcolati in caso di decisione negativa sulla base del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (17). La Commissione, pertanto, prende atto del ripianamento del debito, fatta salva la propria futura decisione in merito alla compatibilità di tale misura con il principio dell’una tantum. |
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(65) |
La Commissione osserva che nel 2007 l'Ufficio del Presidente della regione ha deciso di estinguere il debito e che la misura è stata inserita nel secondo piano di ristrutturazione che è stato notificato alla Commissione. |
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(66) |
La Commissione fa notare che il debito era gravato da interessi di mora tra il 46 % e il 10 % (si veda la tabella 3). Gli interessi di mora versati in totale dall’impresa PZL Dębica al 14 agosto 2012 erano pari a 103 566,29 PLN, cioè circa due volte superiori all’importo iniziale del debito (61 104,97 PLN). |
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(67) |
La Commissione ritiene che il rinvio abbia avuto luogo tra il 1999 (epoca dell’inizio dell’indebitamento) e il 2012 (anno in cui è stato ripianato il debito) e che l'Ufficio del Presidente della regione abbia conferito un vantaggio all’impresa che si trovava in gravi difficoltà finanziarie riducendo gli oneri collegati al normale esercizio di un’attività economica tra cui rientra il rimborso dei debiti contratti nei confronti delle autorità pubbliche. |
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(68) |
Il tasso di interesse che la Commissione avrebbe applicato al recupero degli aiuti di Stato illegalmente concessi a un’impresa in Polonia nel periodo tra il 1o e il 31 maggio 2004 si situa tra il 5,26 % e il 7,62 % (18) ed è di gran lunga inferiore al tasso percentuale applicato dalla Polonia per gli interessi di mora. |
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(69) |
Dal momento che i debiti sono stati interamente ripianati e che gli interessi di mora applicati da PZL Dębica nel periodo 1o maggio – 14 agosto (tra il 10 % e il 16 %) sono stati nettamente più alti di quelli applicati dalla Commissione (tra il 5,6 % il 7,62 %), la Commissione è giunta alla conclusione che, indipendentemente dalla legalità dell’aiuto, il recupero è avvenuto conformemente alla comunicazione in materia di recupero degli aiuti. L’importo degli interessi effettivamente pagati supera l’importo degli interessi calcolati sulla base del regolamento (CE) n. 794/2004. |
4. Le misure concesse dopo l’adesione della Polonia all’Unione
4.1. De minimis
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(70) |
Le autorità polacche hanno notificato alla Commissione cinque misure del valore totale di 20 873,65 PLN che, secondo loro, devono essere riconosciute come aiuto de minimis (il cui elenco figura alla tabella 2). Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001. |
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(71) |
La Commissione riconosce che il regolamento (CE) n. 69/2001 che permetteva la concessione di aiuti per un importo fino a 100 000 EUR (circa 400 000 PLN) non prevedeva espressamente l’esclusione delle imprese in gravi difficoltà. Tuttavia esso prevedeva chiaramente che il prestito, che può essere assimilato a un rinvio, debba essere assistito da normali garanzie e non comportare rischi eccessivi (considerando 6 del regolamento). La Commissione ritiene che nel caso in esame tale esigenza sia soddisfatta solo dal rinvio dell’8 settembre 2006 concesso dall’Ufficio delle imposte. |
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(72) |
In primo luogo, secondo la Commissione, le autorità polacche non hanno presentato informazioni sufficienti per verificare il meccanismo di calcolo degli aiuti de minimis e il valore dell’aiuto indicato dalle autorità polacche nella tabella 2 come “valore dell’aiuto”. In particolare, non hanno comunicato alcuna informazione precisa sui tassi di riferimento e sul tasso utilizzato per calcolare i pagamenti dilazionati che avrebbero permesso di verificare i calcoli risultanti dalla formula utilizzata dalle autorità polacche (si veda il punto 36). Pertanto, per quanto riguarda i tre rinvii concessi dal sindaco di Dębica il 7 aprile 2006, il 28 luglio 2006 e il 5 ottobre 2006, per i quali non è stata costituita alcuna garanzia, la Commissione ritiene che il valore nominale dei rinvii sia quello di cui tener conto per determinare se si tratti o meno di misure de minimis. Occorre considerare che l’importo di 264 186 PLN è stato oggetto di due decisioni di rinvio emesse dal sindaco di Dębica. Dal momento che l’oggetto delle due decisioni era lo stesso, l’importo è stato preso in considerazione solo una volta. |
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(73) |
Per quanto riguarda il rinvio di sette giorni concesso dall’Ufficio delle tasse dall’8 settembre, per il quale è stata costituita una garanzia che copriva al 100 % l’importo di 614 550 PLN, la Commissione ha calcolato l’elemento dell’aiuto aggiungendo 400 punti base al tasso di riferimento applicato (5,56 %) conformemente alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione del 1997 (19). In questo caso, il valore dell’aiuto ammontava a 1 126 PLN. |
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(74) |
Per quanto riguarda la decisione di estinzione presa dal sindaco di Dębica il 5 ottobre 2006, essa equivale a una dotazione finanziaria e, pertanto, occorre tener conto dell’importo integrale del debito annullato. |
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(75) |
Alla luce di quanto precede, l’importo totale dell'aiuto è pari a 369 788 PLN (circa 93 437 EUR (20)) (si veda la tabella 7). Quindi, l’importo totale è inferiore a 100 000 EUR per cui l’aiuto entra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001. Le autorità polacche hanno confermato che PZL Dębica non ha ottenuto alcun altro aiuto de minimis. Tabella 7 Aiuti de minimis
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4.2. Rinvio del rimborso dei debiti nei confronti di ZUS
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(76) |
L’articolo 107, paragrafo 1, del trattato si applica agli interventi che, in forme diverse, riducono i costi normali di un’impresa e che, pur non essendo sovvenzioni nel senso stretto del termine, hanno carattere analogo e gli stessi effetti. Conformemente con la giurisprudenza consolidata, il comportamento di un ente pubblico competente per la riscossione dei contributi previdenziali, che tolleri che i detti contributi siano pagati in ritardo, conferisce all’impresa che se ne giova un vantaggio commerciale apprezzabile, in quanto allevia nei suoi confronti l’onere risultante dalla normale applicazione del regime previdenziale che non può essere completamente eliminato dai tassi di interesse e altri supplementi applicati ai pagamenti in ritardo (21). |
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(77) |
Nel caso in esame ZUS ha permesso a PZL Dębica di accumulare un debito consistente negli anni 2000-2005. L’evoluzione dell’indebitamento e gli interessi di mora sono riportati nella tabella 4. |
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(78) |
La Commissione fa presente che l’aiuto di stato a favore di PZL Dębica ha potuto essere concesso perché ZUS non ha cercato di recuperare integralmente le somme ad esso dovute da PZL Dębica (22). |
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(79) |
Le autorità polacche sostengono che il rinvio del termine per il pagamento dei contributi a ZUS non contiene elementi di aiuto di Stato dal momento che ZUS, quando ha accolto, nel marzo 2012, la richiesta di rinvio e di rateizzazione del pagamento in 96 rate, si è comportato come un creditore privato. Nell’ottobre 2011 le autorità polacche hanno presentato un’analisi del criterio del test del creditore privato che, secondo loro, conferma che per ZUS il rinvio del pagamento era più conveniente dell’esecuzione del debito di PZL Dębica. Le autorità polacche sostengono inoltre che ZUS, che ha partecipato ad entrambi i piani di ristrutturazione, è sempre stato in possesso di ampie informazioni sulla situazione finanziaria e le prospettive di PZL Dębica e ha sempre agito con cognizione della situazione dell’impresa. Infine, le autorità polacche fanno riferimento a una serie di interventi di ZUS al fine di assicurare ed eseguire il prestito. Secondo le autorità polacche, ciò conferma che ZUS ha agito come un creditore privato che intenda recuperare il credito. |
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(80) |
Secondo una giurisprudenza consolidata, le condizioni che un aiuto deve soddisfare per essere qualificato come aiuto ai sensi dell’articolo 107 del trattato non sono soddisfatte se l’impresa pubblica beneficiaria avrebbe potuto ottenere lo stesso vantaggio che ha ottenuto grazie alle risorse dallo Stato in condizioni normali di economia di mercato. Nel caso delle imprese pubbliche, la valutazione viene effettuata, in linea di principio, applicando il test dell’investitore privato (in questo caso, del creditore privato) (23). Se, nel corso di un procedimento amministrativo, uno Stato membro intende fare riferimento a tale criterio, esso deve, in caso di dubbio, dimostrare chiaramente e sulla base di elementi obiettivi e verificabili che la misura soddisfa tale test (24). Al fine di determinare se vi è stato un vantaggio che possa configurarsi come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del trattato, le autorità polacche devono presentare elementi che comprovino che gli organi pubblici si sono comportati allo stesso modo in cui si sarebbe comportato un ipotetico creditore privato, il quale non avrebbe tollerato il mancato rimborso dei crediti e avrebbe preso misure per recuperarli anche se ciò avrebbe comportato l’avvio di una procedura di fallimento. |
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(81) |
Un ipotetico creditore privato avrebbe analizzato nel dettaglio la situazione economica del debitore; la mancanza di un piano di ristrutturazione e le scarse prospettive di ripristino della redditività avrebbero accelerato l’esecuzione dei crediti. |
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(82) |
Pertanto, al fine di determinare se gli organi pubblici abbiano o meno concesso un aiuto di Stato, occorre precisare che, nel caso in esame, ZUS ha cercato di recuperare tutti i crediti senza andare incontro a perdite finanziarie e che ha deciso di non chiedere l’avvio di una procedura fallimentare per l’impresa per cercare di ottenere la parte quanto più consistente possibile dei propri crediti, come avrebbe fatto un ipotetico creditore privato (25). |
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(83) |
La Commissione analizzerà la relazione presentata dalle autorità polacche sulla decisione del 2012 in cui viene concesso il rinvio del pagamento. Tuttavia, la Commissione ritiene che ZUS abbia permesso che si accumulasse il debito per molti anni. Infatti, le informazioni fornite dalla Polonia riguardano l’intero periodo che spazia dalla fine del primo periodo di ristrutturazione (e anche prima) all'ottobre 2011, quando è stato commissionato lo studio nella prospettiva della conclusione dell’accordo sul rinvio. Considerato che nel 2008 è stato notificato un secondo piano di ristrutturazione, l’impresa non si era attivata per raggiungere un accordo con i creditori. Pertanto, la Commissione deve verificare che, nel periodo tra la fine del primo periodo di ristrutturazione e la firma dell’accordo sul rinvio del pagamento dei debiti, il comportamento di ZUS sia conforme ai criteri del test del creditore privato. |
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(84) |
Nei prossimi punti la Commissione esamina i) la partecipazione di ZUS al primo piano di ristrutturazione, ii) l’esecuzione parziale del debito da parte di ZUS negli anni 2007-2012 dopo il fallimento del primo piano di ristrutturazione, iii) l’accordo sul rinvio del 1o marzo 2012. Il primo piano di ristrutturazione è stato approvato dalle autorità competenti prima dell’adesione della Polonia all’Unione europea e copre essenzialmente il periodo preadesione. La valutazione dei punti ii) e iii) è decisiva per giungere a una conclusione sul comportamento di ZUS. La Commissione affronterà, tuttavia, nella sua valutazione l’evoluzione della situazione di PZL Dębica nel corso del primo piano di ristrutturazione in quanto essa è fondamentale per capire lo sviluppo della situazione. |
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(85) |
Come si è ricordato, ZUS ha deciso di partecipare al primo piano di ristrutturazione che è stato elaborato e approvato nel 2002, vale a dire prima dell’adesione della Polonia all’UE. Il piano prevedeva, tra l’altro, la ristrutturazione dei debiti nei confronti di ZUS. Sulla base del piano di ristrutturazione ZUS ha acconsentito a rinviare il termine per il pagamento dei contributi per un importo di 1 364 600 PLN mentre un importo superiore, pari a 3 890 000 PLN, doveva essere pagato sulla base di risorse provenienti da un prestito del Fondo per la ristrutturazione delle imprese. Come indicato al punto 13 l’impresa PZL Dębica non ha ottenuto il prestito promesso dal Fondo per la ristrutturazione delle imprese. ZUS ha pertanto deciso di non concedere il rinvio del pagamento per la parte restante dei debiti e nel 2006 ha minacciato di procedere all’avvio di una procedura di fallimento per l’impresa. |
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(86) |
La Commissione osserva che, nonostante il fallimento della ristrutturazione finanziaria e i debiti, alla fine del primo periodo di ristrutturazione, nel 2006, l’impresa è riuscita a conseguire un modesto profitto (si veda la tabella 1). Ciò conferma che i tentativi dell’impresa di ristrutturazione organizzativa e tecnologica avevano prodotto dei risultati. |
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(87) |
Occorre anche notare che, a partire dal 2001, ZUS aveva costituito un'ipoteca su una serie di attivi di PZL Dębica per coprire il debito crescente. Nel 2007 il valore dell’ipoteca era di 11,6 milioni di PNL e copriva integralmente il credito. |
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(88) |
Infine, la Commissione ritiene che, a partire dal 2003, ZUS abbia iniziato a riscuotere il debito mediante la vendita di attivi di PZL Dębica (come risulta dalla tabella 5). ZUS ha, tuttavia, deciso di non vendere tali attivi mediante una vendita forzata che di solito apporta introiti inferiori al reale valore e che, nel contesto della riduzione della domanda di attivi industriali per via della crisi economica, non avrebbe potuto che apportare ancora meno, ma ha accettato, invece, una vendita controllata organizzata dall’impresa. Tale formula richiedeva l’accordo di ZUS per vendere sulla base di una offerta presentata da terzi; il profitto netto così ricavato dalla vendita è stato poi trasferito a ZUS. Le prove fornite dalle autorità polacche portano a concludere che, anche se la vendita effettuata da PZL Dębica ha permesso di generare utili di mercato, il processo di vendita è stato più lento di quello di una vendita forzata. Tra il 2004 e il 2006 ZUS ha recuperato, grazie alla vendita controllata degli attivi di PZL Dębica, circa 1,6 milioni di PNL. |
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(89) |
Il fallimento della ristrutturazione mediante il primo piano di ristrutturazione e il debito crescente di PZL Dębica hanno fatto sì che, verso la fine del 2006, ZUS abbia seriamente preso in considerazione la possibilità di avviare la procedura di fallimento per l’impresa. Come illustrato al punto 42, lettera c), il 20 novembre 2011 ZUS ha annunciato la propria intenzione di chiedere l’avvio di una procedura di fallimento per PZL Dębica. La minaccia non è stata eseguita a seguito delle informazioni trasmesse dall’impresa a ZUS in data 12 dicembre 2006. La Commissione ha valutato se ZUS abbia agito allo stesso modo in cui avrebbe agito un ipotetico creditore privato, nel periodo tra il 2007 (cioè alla fine del primo periodo di ristrutturazione) e il 2012 (quando è stato firmato l’accordo sul rinvio del pagamento dei debiti). |
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(90) |
La Commissione ha prima di tutto valutato le informazioni fornite da PZL Dębica a ZUS il 12 dicembre 2006 consistenti in un’analisi approfondita della situazione economica e finanziaria e in una previsione di sviluppo. La Commissione ritiene che tra gli elementi che l’impresa ha fatto presenti a ZUS i seguenti sarebbero stati importanti ai fini della valutazione della situazione del debito e del modo futuro di procedere da parte di un creditore privato che avesse voluto recuperare la massima parte del credito:
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(91) |
Sulla base di queste informazioni che indicano il ritorno della crescita dell’impresa e di reali entrate per ZUS, la Commissione ritiene che sia ragionevole supporre che la maggior parte del credito potrà essere recuperata permettendo all’impresa di continuare la propria attività e non avviandone la liquidazione. Ciò detto, la Commissione osserva che, per prudenza, ZUS non ha accettato di sospendere l’esecuzione giudiziaria, circostanza che, secondo PZL Dębica, ha reso più difficile il processo di ristrutturazione. Pertanto, ZUS ha agito come avrebbe agito un creditore privato che avrebbe scelto un metodo che gli consentisse di recuperare la maggior parte possibile del credito. |
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(92) |
La Commissione osserva che nel 2008 ZUS è passato al secondo piano di ristrutturazione e ha firmato l’accordo per il rinvio del rimborso di una parte del credito. La parte rimanente del credito doveva essere pagata grazie all’apporto di capitale da parte dell’ARP. Tuttavia è stato rispettato l’obbligo di sospensione dell’aiuto e le misure non sono state concesse. La Commissione osserva che ZUS non si è basato sulla realizzazione del secondo piano di ristrutturazione per risolvere il problema dei suoi crediti, ma ha continuato gli interventi iniziati nel 2007, come illustrato sopra. |
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(93) |
Negli anni 2007 e 2008, grazie alla vendita controllata delle proprietà immobiliari di PZL Dębica, oltre agli importi di cui al punto 88, ZUS ha recuperato oltre 5,4 milioni di PLN (si veda la tabella 5). Secondo le spiegazioni fornite dalle autorità polacche, occorre esaminare la mancata vendita di proprietà immobiliari dell’impresa dopo il 2008 - nonostante l’ipoteca che ZUS possedeva su tre proprietà per un valore totale superiore a 6 000 000 PLN - nel contesto economico generale in cui si è svolta la vendita degli attivi si PZL Dębica. Le autorità polacche hanno affermato che la crisi economica e la riduzione delle attività economiche nella regione erano all’origine del mancato interesse per gli attivi dell’impresa e avevano reso impossibile la vendita al prezzo che sarebbe stato accettabile per ZUS. |
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(94) |
D’altra parte, come si è già ricordato, ZUS ha confiscato il denaro contenuto nei conti di PZL Dębica e ha in tal modo recuperato altri 475 369 PLN tra il 2007 e il 2010. |
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(95) |
L'esecuzione dei crediti ha permesso a ZUS di recuperare oltre 7 milioni di PLN nel periodo in esame (si veda il punto 96, lettera b)] e il fatto che il processo di recupero abbia richiesto un tempo maggiore è stato compensato dal calcolo degli interessi si mora sul credito. |
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(96) |
La Commissione ha anche analizzato se negli anni 2007-2012 l’impresa PZL Dębica abbia rispettato le promesse fatte a ZUS in base alle quali l’ente ha deciso nel gennaio 2007 di non chiedere l’avvio della procedura di fallimento. La Commissione fa osservare quanto segue:
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(97) |
La Commissione ritiene che il recupero della redditività di PZL Dębica nel 2006, le buone prospettive di redditività a lungo termine e il regolare pagamento degli obblighi finanziari correnti da parte dell’impresa a partire dal 2006 insieme all’arrivo di un investitore privato nel 2010 siano elementi importanti di cui avrebbe tenuto conto un creditore privato per decidere se la soluzione scelta nel 2007 sia o meno il modo migliore per recuperare la parte più grande possibile dei suoi crediti. |
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(98) |
Le autorità polacche hanno presentato un’analisi del criterio del test del creditore privato realizzata da un consulente esterno nell’ottobre 2011, vale a dire prima dell’operazione di rinvio del 1o marzo 2012. La relazione mette a confronto due opzioni: i) l’esecuzione di tutti i crediti da parte di ZUS e ii) il ripianamento dei debiti nei confronti di ZUS mediante il rinvio del termine per il rimborso dell’importo totale. Dal documento si evince l’opportunità per ZUS di optare per il rinvio che garantisce il recupero dell’intero importo del debito mentre la liquidazione avrebbe portato al recupero di soltanto il 60 %-70 % del credito. |
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(99) |
La Commissione ha analizzato in maniera critica la relazione e le conclusioni cui essa è pervenuta. |
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(100) |
In primo luogo, la Commissione osserva che tali conclusioni si basano su un’analisi dei seguenti fattori: i) la situazione economica e finanziaria dell’impresa; ii) le attività e passività dell’impresa; iii) la sua posizione di mercato; iv) i risultati della ristrutturazione; v) le norme giuridiche e le pratiche applicabili alle procedure di insolvenza in Polonia. |
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(101) |
In caso di liquidazione, ZUS avrebbe potuto recuperare il 60/-70 % dei suoi crediti in 3 o 4 anni (26). La riduzione dell’importo che è possibile recuperare deriva principalmente dagli alti costi della liquidazione nonché dal basso valore di liquidazione degli attivi dell’impresa. Per quanto riguarda il valore della liquidazione, la Commissione osserva che, in caso di fallimento, nelle vendite forzate il valore degli attivi si riduce di circa il 50 % dal momento che gli attivi vengono venduti separatamente e non saranno utilizzati come un’impresa dal buon funzionamento. L’importo risulta esiguo anche in considerazione della riduzione della domanda per quanto riguarda gli attivi industriali nel contesto della crisi economica reale, tuttavia resta superiore alle entrate medie delle vendite di beni fallimentari in Polonia che sono pari a circa il 26,86 % del valore reale. |
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(102) |
Nell’ipotesi del rinvio, illustrata al punto 44, la relazione ritiene che, dal punto di vista di un creditore privato che intenda recuperare la maggior parte possibile dei suoi crediti, siano importanti i seguenti elementi:
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(103) |
La Commissione non può, tuttavia, tener conto dell’ultimo elemento dal momento che non è possibile comparare i pagamenti obbligatori futuri con le entrate che un’impresa privata avrebbe potuto attendersi da un’attività economica. La raccolta dei contributi di previdenza sociale non può infatti essere considerata un’attività economica. |
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(104) |
La Commissione osserva che l’accordo concluso prevedeva il recupero dell’intero importo dovuto al 1o marzo 2012, vale a dire [7-13 milioni] PLN, di cui [3,5-6,5 milioni] PLN di debito e [3,5-6,5 milioni] PLN di interessi di mora. Oltre a tale importo l’impresa doveva versare una commissione per il ritardo nel pagamento pari a [1-1,7 milioni] PLN. Il pagamento deve avvenire in 96 rate mensili |
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(105) |
La Commissione osserva, inoltre, che ZUS dispone di un’ipoteca sugli attivi di PZL Dębica del valore di 6 243 002,55 PLN e intende vendere tali attivi in una vendita controllata come ha fatto in precedenza per altri attivi. Tutte le entrate ricavate dalla vendita degli attivi saranno utilizzate per rimborsare i debiti di PZL Dębica nei confronti di ZUS. |
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(106) |
Inoltre, la Commissione osserva che la relazione non fornisce un confronto tra i valori correnti delle entrate di cui all’opzione 1 e quelli delle entrate di cui all’opzione 2 che invece permetterebbe a un creditore privato di scegliere l’alternativa più favorevole. La Commissione ha effettuato il calcolo dei valori correnti per diversi tassi di attualizzazione e basandosi su ipotesi prudenti, cioè 3 anni in caso di liquidazione dell’impresa e 8 in caso di rinvio. Nei calcoli della Commissione non è stato tenuto conto delle entrate future di ZUS derivanti dai pagamenti correnti. Qualunque sia il tasso di attualizzazione utilizzato, il rinvio risulta più conveniente della liquidazione per un creditore privato. |
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(107) |
La Commissione ritiene anche che, fino al novembre 2012, l’impresa abbia regolarmente versato le nove rate previste dall’accordo sul rinvio. |
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(108) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che, nell’accettare il rinvio nel marzo 2012, ZUS abbia agito come un creditore privato che cerchi di recuperare un importo da un debitore che versa in difficoltà finanziarie. Pertanto, il creditore pubblico non ha attribuito un vantaggio a PZL Dębica. Per quanto riguarda il ripianamento dei rimanenti debiti sulla base del rinvio previsto dall’accordo concluso tra l’impresa e ZUS nel marzo 2012, non si configura come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. |
VI. CONCLUSIONE
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(109) |
La Commissione considera ritirate le misure di aiuto di cui al punto 52. Pertanto, conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999, il procedimento della Commissione in relazione a tali misure di cui sopra è chiuso. |
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(110) |
La Commissione ritiene che le misure di aiuto di cui al punto 56 siano state concesse prima dell’adesione della Polonia all’Unione europea e non siano applicabili dopo tale data. Tali misure, dunque, non possono essere esaminate dalla Commissione né sulla base delle procedure di cui all’articolo 108 del trattato, né sulla base della procedura transitoria. |
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(111) |
Per quanto riguarda le misure di cui al punto 59, la Commissione osserva che qualsiasi aiuto concesso illegalmente sarebbe considerato come un aiuto recuperato conformemente alla comunicazione in materia di recupero degli aiuti. |
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(112) |
Le misure di aiuto di cui alla tabella 7 rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) 69/2001 e non superano il massimale fissato da tale regolamento. |
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(113) |
Infine, la Commissione ritiene che la misura di cui ai punti 76-108 non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. |
DECIDE:
Articolo 1
Il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in relazione all’aiuto di Stato C 49/08 (ex N 402/08) – Aiuti alla ristrutturazione a favore di PZL Dębica viene chiuso per quanto riguarda le seguenti misure di aiuto a favore di PZL Dębica:
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a) |
due misure di aiuto per un importo di 4 965 800 PLN i 5 534 200 PLN che la Polonia ha notificato il 13 agosto 2008 e ritirato il 10 ottobre 2011 conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999; |
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b) |
una misura di aiuto dell’importo di 914 522,15 PLN, oggetto della decisione dell’Ufficio delle imposte del 20 ottobre 2003, dal momento che tale misura era stata concessa prima dell’adesione e non era applicabile dopo l’adesione; |
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c) |
una misura di aiuto del valore nominale di 61 104,97 PLN più gli interessi di mora pari a 103 566,29 PLN rimborsata il 14 agosto 2012; tale misura costituiva un aiuto illegale conformemente all’articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 659/1999. Le autorità polacche hanno recuperato l’aiuto in questione il 14 agosto 2012 conformemente alla comunicazione della Commissione "Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili" (27); |
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d) |
cinque misure di aiuto a favore di PZL Dębica, illustrate nel dettaglio nella tabella 7, in quanto aiuti de minimis ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 69/2001; |
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e) |
il rinvio del termine per il rimborso di [7-13 milioni] PLN, concesso a PZL Dębica in base all’accordo sul rinvio concluso con ZUS il 1o marzo 2012 sulla base dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 in quanto la misura in questione non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
Articolo 2
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
(1) GU C 53 del 6.3.2009, pag. 17.
(2) GU C 53 del 6.3.2009, pag. 17.
(3) Previsioni per il 2012 dell’agosto 2012 sulla base dei dati relativi ai primi due trimestri del 2012.
(4) GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.
(5) GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.
(6) Per quanto riguarda il debito maturato negli anni 2001-2002, gli interessi di mora nel periodo del rinvio 2001-2004 erano tra il 14 % e il 31 %. Si veda la tabella 3. Nella decisione di avvio del procedimento si parla di un importo per il debito di 1 164 900 PLN; tale importo è stato corretto dalle autorità polacche e ammonta a 1 116 788,60 PLN.
(7) G.U. n. 155, punto 1287 e successive modifiche.
(8) Decisione della Commissione n.2010/47/UE, del 6 novembre 2008, relativa all'aiuto di Stato C 17/05 (ex N 194/05 e PL 34/04) concesso dalla Polonia a favore di Stocznia Gdynia (G.U. L 33 del 4.2.2010, pag. 1).
(9) Sentenza del Tribunale amministrativo polacco del 22 febbraio 2005 relativa alla causa I FSK 630/05 e sentenza della Corte Suprema polacca del 12 marzo 2007 relativa alla causa I UK 288/06.
(10) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.
(11) Regolamento del Consiglio dei Ministri dell’11 agosto relativo al metodo specifico di calcolo del valore di un aiuto pubblico concesso sotto forme diverse (G.U. n. 194, punto 1983).
(12) GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.
(13) G.U. n. 137, punto 926 e successive modifiche.
(*1) Segreto d'affari
(14) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(15) Per informazioni sul tasso di recupero applicabile si consulti: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
(16) GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4.
(17) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. si vedano, in particolare, gli articoli 9 e 11.
(18) Cfr. la nota 14.
(19) GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.
(20) Ai fini della conversione valutaria la Commissione ha utilizzato il tasso medio di cambio della Banca Nazionale polacca del giorno dell’adozione della decisione relativa alla concessione dell’aiuto. Si veda: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.
(21) Causa C-256/97 DMT (Raccolta 1999, pag. I-3913 punto 30); causa T36/99 Lenzing contro Commissione europea (Raccolta 2004, pag. II-3597, punto 137).
(22) Cfr. C-342/96 Regno di Spagna contro Commissione europea (Raccolta 1999, pag. I-2459, punto 46), C-256/97 DMT (Raccolta 1999, pag. I-3913, punto 21), C-480/98 Regno di Spagna contro Commissione europea (Raccolta 2000, pag. I-8717) e T-152/99 HAMSA (Raccolta 2002, pag. II-3049 punto 167).
(23) Causa C 124/10 P, Commissione europea contro Électricité de France. Sentenza del 5.6.2012 non ancora pubblicata, punto 78 (si vedano le sentenze relative alle cause C-303/88 Italia contro Commissione europea (Raccolta 1991, pag. I-1433, punto 20), C-482/99 Francia contro Commissione europea (Raccolta 2002, pag I-4397, punti 68–70), C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P Comitato „Venezia vuole vivere” e altri contro Commissione europea, non ancora pubblicata, punto 91 e la giurisprudenza ivi citata).
(24) Causa C 124/10 P, Commissione europea contro Électricité de France. Sentenza del 5.6.2012 non ancora pubblicata.
(25) Causa C-256/97 DM Transports (Raccolta 1999,pag. I-3913 punto 30).
(26) Sulla base dei dati della Corte dei Conti polacca sulla durata delle procedure di insolvenza.