11.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/14


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2013

che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Ungheria

[notificata con il numero C(2013) 3348]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/274/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (3), stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all’allegato di tale decisione. Nell’elenco di cui all’allegato figura la contea di Pest in Ungheria.

(2)

L’Ungheria ha informato la Commissione dei recenti sviluppi della peste suina classica nel territorio della contea di Pest di cui all’allegato della decisione 2008/855/CE.

(3)

Secondo queste informazioni, la peste suina classica è stata eradicata nel territorio di tale contea. È dunque opportuno sospendere l’applicazione delle misure di cui alla decisione 2008/855/CE in tale contea e cancellare il riferimento alla contea di Pest dall’elenco di cui alla parte I del suo allegato.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/855/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato della decisione 2008/855/CE è cancellato il punto 3 della parte I.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.