23.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/12


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

che respinge la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’Indonesia e della Malaysia, in quanto istituirebbe un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia

(2013/226/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Le misure antidumping definitive sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) originario dell’India, dell’Indonesia, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia sono in vigore dal 2000, in quanto sono state rinnovate nel 2007. Parallelamente, misure compensative sul PET originario dell’India sono in vigore dal 2000 e misure di difesa commerciale sono in vigore anche sulle importazioni dalla Cina, dall’Iran, dal Pakistan e dagli Emirati Arabi Uniti.

(2)

Il riesame di tali misure antidumping in previsione della loro scadenza è iniziato il 24 febbraio 2012. Nella medesima data è iniziato anche il riesame in previsione della scadenza delle misure compensative nei confronti delle importazioni di PET originario dell’India. Il Consiglio ha accettato la proposta della Commissione di mantenere tali misure compensative.

(3)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (il regolamento antidumping di base), le misure scadono dopo un certo periodo, salvo che la loro scadenza implichi il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. L’articolo 11, paragrafo 2, prevede inoltre che il rischio della reiterazione possa essere provato fornendo elementi di prova:

a)

del persistere del dumping e del pregiudizio; oppure

b)

del fatto che l’eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all’applicazione delle misure; oppure

c)

della probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio.

Infine, l’articolo 11, paragrafo 2, stabilisce che ai fini delle relative conclusioni si debba tenere debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure.

(4)

Il Consiglio concorda sul fatto che a breve e medio termine non è probabile che i produttori esportatori indonesiani o malesi ricomincino a esportare quantitativi pregiudizievoli a prezzi di dumping verso il mercato dell’Unione in caso di abrogazione delle misure.

(5)

Il Consiglio ritiene tuttavia che non sia dimostrato che la soppressione delle misure antidumping nei confronti dell’India, di Taiwan e della Tailandia comporti la probabilità di persistenza o di reiterazione di pratiche di dumping arrecanti pregiudizio. Conclude pertanto che il mantenimento delle misure sarebbe palesemente contrario all’interesse generale dell’Unione.

(6)

Il Consiglio è del parere che nel caso di specie tredici anni siano stati sufficienti per consentire all’industria europea di adattarsi alla concorrenza globale e di riprendersi in modo consistente. Inoltre, i principali mercati di esportazione di PET sono in crescita, e con la ripresa dell’economia mondiale si assisterà verosimilmente a un ulteriore aumento globale della domanda di prodotti confezionati con PET.

(7)

In base agli elementi di prova contenuti nella proposta, il Consiglio ritiene che l’industria dell’UE non stia attualmente subendo un pregiudizio sostanziale.

(8)

Il Consiglio ha altresì esaminato se l’eventuale scadere delle misure comporti un rischio di reiterazione del pregiudizio sostanziale ed è del parere che un siffatto rischio non sussista. Nel periodo esaminato nell’ambito del riesame in previsione della scadenza, la produttività è aumentata. L’industria dell’UE detiene in modo uniforme oltre il 70 % del mercato UE, i prezzi presentano un buon margine di rendimento sugli investimenti e i dati relativi al flusso di cassa fanno registrare un notevole miglioramento. Le tendenze indicano che questi sviluppi del mercato non possono essere considerati temporanei.

(9)

Questi sviluppi permetterebbero ai produttori dell’UE di competere con le importazioni dei paesi interessati senza che vi sia reiterazione di pregiudizio sostanziale. Inoltre, i prezzi all’importazione sono notevolmente aumentati negli ultimi anni, e pertanto la pressione sui prezzi sta diminuendo.

(10)

Le importazioni dei paesi interessati non sono significative né in termini di quota del mercato UE che rappresentano (inferiore al 4 % nel periodo considerato ai fini del riesame) né rispetto alle importazioni degli altri paesi e alle vendite dei produttori dell’UE. Inoltre, i loro prezzi sono in linea con quelli delle vendite e delle altre importazioni dell’UE. Peraltro, i dati presentati mostrano che, in termini di quote di mercato, le misure applicate sono state più vantaggiose per i produttori dei paesi terzi che per l’industria dell’Unione.

(11)

Le quote di mercato di Taiwan e della Thailandia sono vicine allo zero. Con volumi così esigui, è probabile che l’affidabilità delle denunce di dumping sia soggetta a un ampio margine d’errore.

(12)

Laddove vi sono importazioni, i prezzi delle importazioni sono aumentati in modo consistente. Nel periodo considerato, i prezzi indiani sono aumentati del 29 %, quelli di Taiwan del 27 % e quelli della Thailandia del 32 %. Inoltre, in tutti e tre i casi non sono state registrate sottoquotazioni. Il Consiglio ritiene pertanto che non si possa giustificare la conclusione che queste importazioni stanno arrecando pregiudizio. Ritiene altresì che non sia stato dimostrato che lo scadere delle misure comporti un rischio di reiterazione di pratiche pregiudizievoli di dumping in relazione alle importazioni dai paesi interessati.

(13)

Nonostante l’esistenza di una certa sovracapacità nei paesi interessati, il Consiglio non è convinto che le capacità inutilizzate sarebbero orientate verso l’UE, in quanto la domanda è in aumento nella maggior parte dei principali mercati.

(14)

Rispetto agli altri paesi, nell’UE il livello dei prezzi è superiore a quello degli altri grandi mercati poiché sono in vigore queste misure di lunga durata. In loro assenza, i prezzi tenderebbero ad allinearsi a quelli degli altri paesi. È improbabile che misure di difesa commerciale adottate nei paesi terzi abbiano l’effetto di dirigere significativi flussi commerciali verso l’UE, in quanto tali paesi non sono i principali consumatori di PET a livello mondiale. Non sono state fornite informazioni riguardo all’esistenza o meno di misure di difesa commerciale in altri mercati importanti per il PET, come gli Stati Uniti e il Giappone. Pertanto, il Consiglio ritiene che, sebbene esista la possibilità di un aumento delle importazioni allo scadere delle misure, tale aumento non sarebbe significativo.

(15)

Il Consiglio è del parere che non siano state fornite prove convincenti riguardo a una serie di fattori che sembrano importanti per valutare se la soppressione dei dazi comporterebbe una ripresa di pratiche di dumping arrecanti pregiudizio. Tali fattori comprendono:

a)

le tendenze della domanda nei paesi terzi: nel caso di Taiwan, ad esempio, le esportazioni verso paesi terzi rappresentano circa il 60 % della capacità produttiva. Ciò suggerisce che le future tendenze della domanda in questi paesi sono importanti ai fini della valutazione;

b)

i costi di trasporto e altri fattori aventi un’incidenza sulla redditività: se i mercati di esportazione dei paesi terzi sono più vicini all’esportatore rispetto al mercato UE (l’Asia orientale è mercato importante), ciò inciderà sui costi di trasporto e di conseguenza sulla redditività delle vendite all’esportazione, e quindi sull’attrattiva relativa del mercato UE.

(16)

Altri fattori lasciano prevedere che è probabile che la soppressione delle misure non comporti una ripresa di pratiche di dumping pregiudizievoli per l’industria dell’Unione. Il mantenimento delle misure antisovvenzioni nei confronti dell’India e delle misure antidumping nei confronti della Cina e di altri paesi continuerà a fornire una certa protezione all’industria dell’Unione. La passata struttura degli scambi in questo mercato suggerisce inoltre che qualsiasi aumento delle esportazioni dall’India, dalla Thailandia e da Taiwan potrebbe avere come risultato quello di spostare integralmente o in parte le importazioni provenienti da altri paesi terzi anziché incidere sulla produzione UE.

(17)

Il Consiglio considera improbabile che lasciare scadere le misure possa comportare un notevole pregiudizio. Ritiene pertanto che non siano soddisfatti i criteri per il mantenimento delle misure di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(18)

L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base prevede che per decidere se sia necessario intervenire nell’interesse dell’Unione debbano essere valutati i diversi interessi nel loro complesso.

(19)

I prezzi del PET sono determinati da una serie di fattori, ma è chiaro che le misure antidumping hanno provocato un aumento dei costi per l’industria utilizzatrice. Numerosi utilizzatori sono imprese di imbottigliamento e PMI che operano con stretti margini e che sono state fortemente danneggiate dai costi elevati del PET negli ultimi anni, in quanto il PET incide in modo decisivo sui loro costi di produzione. L’impatto dei costi elevati si è fatto sentire maggiormente sulle piccole imprese di imbottigliamento, che non sono state in grado di ripercuotere l’aumento dei prezzi sui dettaglianti e i consumatori finali a causa del loro scarso potere negoziale. Numerose piccole imprese registrano forti perdite e hanno perso un numero significativo di dipendenti. La proposta riconosce il deterioramento della situazione degli utilizzatori e il fatto che nell’UE i prezzi del PET sono superiori a quelli degli altri grandi mercati. Tuttavia, il Consiglio ritiene che non sia stato dimostrato che le misure in questione non sono uno dei fattori responsabili dei prezzi relativamente elevati del PET nell’Unione.

(20)

Attualmente il settore UE del PET è caratterizzato da un’elevata concentrazione e da una crescente integrazione verticale. È un settore redditizio e dovrebbe potere essere competitivo a livello internazionale.

(21)

L’accumulo di misure, combinato con la crescente integrazione dei produttori di PET e delle imprese produttrici di imballaggi in PET nell’UE, crea condizioni di disparità per le imprese produttrici di imballaggi in PET indipendenti, che sono confrontate ai prezzi più elevati al mondo (a causa dell’effetto orizzontale esistente sui prezzi del PET), mentre i loro principali concorrenti dei paesi terzi beneficiano di prezzi inferiori.

(22)

Gli utilizzatori di PET dispongono di un numero esiguo di fonti di approvvigionamento fuori dall’UE, in quanto le misure si applicano anche alle importazioni provenienti da altri paesi terzi.

(23)

La conclusione del Consiglio è che una proroga delle misure è palesemente contraria all’interesse dell’Unione, in quanto i costi per gli importatori, gli utilizzatori e i consumatori sono sproporzionati rispetto ai vantaggi per l’industria dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’Indonesia e della Malaysia è respinta, nella misura in cui istituirebbe un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia

Articolo 2

La procedura di riesame relativa alle importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g ai sensi della norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell’India, dell’Indonesia, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia, è chiusa.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.