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26.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/10 |
DECISIONE 2013/201/PESC DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2013
che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC (1). |
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(2) |
Il 6 marzo 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2093 (2013) modificando in tal modo l’embargo sulle armi imposto dal paragrafo 5 della risoluzione 733 (1992) e ulteriormente elaborata ai paragrafi 1 e 2 della risoluzione 1425 (2002). La risoluzione 2093 (2013) ha altresì aggiornato i criteri di designazione applicati dal Comitato delle sanzioni dell’UNSC istituito a norma della risoluzione 751 (1992) relativa alla Somalia. |
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(3) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/231/PESC è così modificata:
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1) |
l’articolo 1 è così modificato:
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2) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 1 ter Gli Stati membri vigilano sulla fornitura, sulla vendita o sul trasferimento diretti o indiretti alla Somalia di articoli non soggetti alle misure previste all’articolo 1, paragrafo 1, e sulla fornitura diretta o indiretta alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari connesse a tali articoli.»; |
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3) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Le misure restrittive di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono applicate alle persone e alle entità designate dal Comitato delle sanzioni:
L’elenco delle persone ed entità interessate figura nell’allegato I.»; |
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4) |
la parola «allegato» è sostituita da «allegato I» in tutto il testo; |
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5) |
l’allegato II è aggiunto ai sensi dell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2013
Per il Consiglio
Il presidente
E. GILMORE
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Lista degli articoli di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera f)
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1) |
Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS); |
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2) |
fucili e cannoni di calibro superiore a 12,7 mm, e loro munizioni e componenti appositamente progettati (non sono inclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG o LAW, le granate da fucile o i lanciabombe); |
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3) |
mortai di calibro superiore a 82 mm; |
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4) |
armi guidate anticarro, inclusi i missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per questi articoli; |
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5) |
cariche e dispositivi a uso militare contenenti materiali energetici; mine e materiale connesso; |
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6) |
congegni di mira con capacità di visione notturna.» |