25.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/13


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

che autorizza la Repubblica francese, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un’aliquota d’accisa ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica

(2013/192/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/880/CE del Consiglio (2) autorizzava la Repubblica francese (in prosieguo «Francia»), in conformità con l’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un’aliquota di accisa ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica.

(2)

Con lettera del 12 marzo 2012 la Francia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare un’aliquota ridotta della tassa sull’energia alla benzina senza piombo utilizzata come carburante, proseguendo una prassi seguita ai sensi della decisione 2007/880/CE. La riduzione è pari ad 1 EUR per ettolitro. L’autorizzazione è chiesta per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2018. In Corsica la fornitura di benzina senza piombo ai distributori comporta un notevole sovraccosto rispetto alla fornitura nella Francia continentale e i prezzi finali sono superiori di 0,10 EUR al litro a quelli praticati sul continente.

(3)

Riducendo la tassa sulla benzina senza piombo in Corsica, i consumatori ai quali essa si applica saranno in posizione di maggior parità con quelli del continente. La misura consegue pertanto obiettivi di politica regionale e di coesione.

(4)

La riduzione fiscale non supera quanto necessario per tener conto dei costi supplementari di trasporto e di distribuzione sostenuti dai consumatori in Corsica.

(5)

Il livello di tassazione finale rispetta i livelli minimi di cui alla direttiva 2003/96/CE: attualmente 359 EUR/1 000 litri (o 35,90 EUR/ettolitro). Questo vale anche nel caso dell’autorizzazione conferita con decisione di esecuzione n. 2013/193/UE del Consiglio, del 22 aprile 2013, che autorizza la Repubblica francese ad applicare un livello di tassazione differenziato su taluni carburanti per motori, in conformità all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (3), per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2013, anche se gli effetti di tale decisione sono combinati con quelli della presente decisione.

(6)

Tenendo conto della lontananza e della posizione insulare dei dipartimenti ai quali si applica la misura, e data anche la modesta riduzione dell’aliquota, che peraltro è molto elevata rispetto al livello minimo previsto dalla direttiva 2003/96/CE, la misura richiesta non susciterà spostamenti legati specificamente alla fornitura di carburanti.

(7)

Di conseguenza, la misura è accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale e non è incompatibile con le politiche dell’Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

(8)

È quindi opportuno autorizzare la Francia, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ad applicare, fino al 31 dicembre 2018, un’aliquota di accisa ridotta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante e destinata al consumo in Corsica.

(9)

Dall’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, si desume che ciascuna autorizzazione concessa a norma di detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo.

(10)

Per garantire ai dipartimenti interessati un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l’autorizzazione per un periodo di sei anni. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente decisione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme modificate.

(11)

È opportuno assicurare che la Francia possa applicare l’esatta riduzione oggetto della presente decisione a partire dal 1o gennaio 2013, senza discontinuità rispetto alle disposizioni precedenti di cui alla decisione 2007/880/CE. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 1o gennaio 2013.

(12)

La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata ad applicare una riduzione dell’aliquota di accisa non superiore a 1 EUR per ettolitro sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante per motori e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica.

La riduzione non deve essere superiore ai costi supplementari di trasporto, immagazzinamento e distribuzione a carico dei dipartimenti della Corsica rispetto alla Francia continentale.

L’aliquota ridotta rispetta gli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all’articolo 7.

Articolo 2

Gi effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.

Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l’autorizzazione concessa dall’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data di applicazione delle norme modificate.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)   GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)   GU L 346 del 29.12.2007, pag. 15.

(3)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.