25.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/11


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2013/191/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettere protocollate presso la Commissione il 17 giugno 2011 e il 27 agosto 2012, la Lettonia ha richiesto l’autorizzazione a derogare alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relative al diritto di detrarre l’imposta a monte in relazione alle autovetture per il trasporto di persone.

(2)

Con lettera del 26 novembre 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 30 novembre 2012 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per l’esame della richiesta.

(3)

Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e i servizi da esso ottenuti e utilizzati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva impone l’obbligo ai soggetti passivi di registrare ai fini dell’IVA quando un bene professionale è destinato ad un uso non professionale.

(4)

L’uso non professionale dei veicoli è spesso difficile da determinare con precisione e, anche nei casi in cui ciò sia possibile, comporta spesso una procedura complessa. In base all’autorizzazione richiesta, l’importo dell’IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione alle autovetture che non sono interamente utilizzate a fini professionali dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. In base alle informazioni fornite dalla Lettonia, un tasso dell’80 % appare giustificato. Nel contempo, per evitare la doppia imposizione, l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA l’uso non professionale delle autovetture dovrebbe essere sospeso qualora tali autovetture siano sottoposte alla limitazione autorizzata dalla presente decisione. Tale misura di semplificazione elimina la necessità di registrare l’uso non professionale delle autovetture aziendali ed evita l’evasione fiscale dovuta ad una registrazione inesatta.

(5)

La limitazione del diritto a detrazione ai sensi della presente autorizzazione dovrebbe applicarsi all’IVA pagata sull’acquisto, il leasing, l’acquisto intracomunitario e l’importazione di determinate autovetture e sulle relative spese, compreso l’acquisto di carburante.

(6)

L’autorizzazione dovrebbe applicarsi soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 kg e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente. Qualsiasi uso non professionale di autovetture superiori a 3 500 kg e con più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente è trascurabile, vista le caratteristiche di tali autovetture o il tipo di attività per cui sono utilizzate. Dovrebbe anche essere comunicato un elenco dettagliato delle categorie di autovetture escluse dall’autorizzazione, in base ai fini specifici per cui sono utilizzate.

(7)

Nella proposta di direttiva, del 29 ottobre 2004, che modifica la direttiva 77/388/CEE, attuale direttiva 2006/112/CE, al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, la Commissione ha inserito disposizioni finalizzate all’armonizzazione delle categorie di spese alle quali si possono applicare le esclusioni del diritto a detrazione. Nell’ambito di tale proposta si possono applicare esclusioni del diritto a detrazione ai veicoli stradali a motore. È quindi opportuno limitare il periodo d’applicazione della presente decisione fino a quando la direttiva proposta divenga applicabile. Tuttavia, è necessario prevedere una precisa data di scadenza dell’autorizzazione che si applicherà nel caso in cui la direttiva proposta non divenisse applicabile entro tale data, così come sarà necessario riesaminare l’autorizzazione e la percentuale di rapporto globale tra uso professionale ed uso non professionale.

(8)

Qualora la Lettonia ritenga necessaria una proroga dell’autorizzazione oltre il 2015, essa dovrebbe presentare alla Commissione, entro il 30 marzo 2015, una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata unitamente alla richiesta di proroga.

(9)

La deroga avrà un’incidenza solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è autorizzata a limitare a 80 % il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture per il trasporto di passeggeri non interamente utilizzate a fini professionali.

Articolo 2

In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia non equipara a prestazioni di servizio a titolo oneroso l’uso non professionale di un autovettura inclusa nelle attività dell’impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata ai sensi dell’articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Le spese di cui all’articolo 1 riguardano l’acquisto, il leasing, l’acquisto intracomunitario e l’importazione di autovetture non interamente utilizzate a fini professionali, nonché le spese di manutenzione, di riparazione e di carburante per tali autovetture.

Articolo 4

La presente decisione si applica soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 kg e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

Articolo 5

Gli articoli 1 e 2 non si applicano alle seguenti categorie di autovetture:

a)

automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing;

b)

automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi;

c)

automobili utilizzate per la fornitura di servizi di trasporto merci;

d)

automobili utilizzate per impartire lezioni di guida;

e)

automobili utilizzate per prestare servizi di vigilanza;

f)

automobili utilizzate come veicoli di emergenza;

g)

automobili utilizzate come veicoli di dimostrazione per vendite di auto.

Articolo 6

Eventuali richieste di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione:

a)

sono presentate alla Commissione entro il 30 marzo 2015; e

b)

sono corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all’articolo 1.

Articolo 7

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione cessa di produrre effetti alla data in cui diventano applicabili le norme dell’Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possono beneficiare della piena detrazione dell’IVA, o al 31 dicembre 2015, se questa data è anteriore.

Articolo 8

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.