27.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/10 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 marzo 2013
che stabilisce la data di applicazione del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
(2013/158/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 specifica che questo deve applicarsi agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ a partire da una data che il Consiglio stabilirà, deliberando all’unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1273/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2), la transizione verso il SIS II inizierà alla data stabilita dal Consiglio deliberando conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1987/2006, la Commissione ha adottato le disposizioni di attuazione necessarie, vale a dire la decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione (3), che adotta il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), e la decisione 2010/261/UE della Commissione, del 4 maggio 2010, relativa al piano di sicurezza per il SIS II centrale e l’infrastruttura di comunicazione (4). |
(4) |
Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006, tutti gli Stati membri partecipanti a pieno titolo al SIS 1+ hanno notificato alla Commissione di aver adottato le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS II e scambiare informazioni supplementari. |
(5) |
Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006, la Commissione ha dichiarato che è stato ultimato con esito positivo un test globale del SIS II, condotto dalla Commissione con gli Stati membri. I pertinenti organi preparatori del Consiglio hanno convalidato i risultati proposti del test il 6 febbraio 2013 e confermato che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+. |
(6) |
Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1987/2006, la Commissione ha adottato le necessarie disposizioni tecniche per consentire la connessione del SIS II centrale all’N.SIS II degli Stati membri interessati. |
(7) |
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 1273/2012, gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ hanno completato con successo i test funzionali SIRENE e i pertinenti organi preparatori del Consiglio hanno convalidato i relativi risultati il 15 febbraio 2013. |
(8) |
Essendo così soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006, spetta al Consiglio stabilire la data dalla quale il SIS II si applica agli Stati membri partecipanti al SIS 1+. |
(9) |
Vista l’esigenza che il SIS II entri in funzione il prima possibile, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(10) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE (6) del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo. |
(11) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8). |
(12) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10). |
(13) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno. |
(14) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (11); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetta alla sua applicazione. |
(15) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (12); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(16) |
La presente decisione non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale dell’Irlanda e del Regno Unito all’acquis di Schengen stabilite, rispettivamente, dalle decisioni 2002/192/CE e 2000/365/CE. |
(17) |
Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1987/2006 si applica agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ a partire dal 9 aprile 2013.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013
Per il Consiglio
Il presidente
A. SHATTER
(1) GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.
(2) GU L 359 del 29.12.2012, pag. 32.
(3) GU L 71 del 14.3.2013, pag. 1.
(4) GU L 112 del 5.5.2010, pag. 31.
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(7) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(8) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
(9) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(10) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.
(11) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(12) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.