26.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/28


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2013

relativa ad un contributo finanziario dell’Unione per il 2013 a favore dei laboratori di riferimento dell’Unione europea

[notificata con il numero C(2013) 1628]

(I testi in lingua danese, francese, inglese, italiana, neerlandese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2013/155/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 della Commissione, del 12 settembre 2011, nell’ambito della decisione 2009/470/CE riguardante il contributo finanziario dell’Unione ai laboratori di riferimento dell’UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (3) stabilisce che il contributo finanziario dell’Unione viene concesso se i programmi di lavoro approvati sono attuati in modo efficace e se i beneficiari presentano tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(2)

I servizi della Commissione hanno valutato e approvato i programmi di lavoro e le corrispondenti previsioni di bilancio presentati nel 2012 dai laboratori di riferimento dell’UE per l’anno 2013.

(3)

Dato che i programmi di lavoro sono attuati a partire dal 1o gennaio 2013, la presente decisione di esecuzione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

(4)

Di conseguenza, è opportuno concedere un contributo finanziario dell’Unione ai laboratori di riferimento dell’UE designati, allo scopo di cofinanziare le loro attività per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004. Il contributo finanziario dell’Unione copre il 100 % delle spese ammissibili quali definite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2013 (4) della Commissione fissa le regole di ammissibilità per i seminari organizzati dai laboratori di riferimento dell’UE. Esso limita anche il contributo finanziario a un massimo di 32 partecipanti, 3 oratori invitati e 10 rappresentanti di paesi terzi invitati ai seminari. A tale limite devono essere previste deroghe per alcuni laboratori di riferimento dell’UE che hanno bisogno di un contributo per consentire l’intervento di più di 32 partecipanti, al fine di garantire un risultato ottimale dei seminari. Possono essere ottenute deroghe se un laboratorio di riferimento dell’UE assume la guida e la responsabilità dell’organizzazione di un seminario con un altro laboratorio di riferimento dell’UE.

(6)

Per i sei laboratori di riferimento dell’UE designati nell’ambito del Centro comune di ricerca, i rapporti sono disciplinati da un accordo amministrativo annuale, accompagnato da un programma di lavoro e dal relativo bilancio, dato che il Centro comune di ricerca e la direzione generale per la Salute e i consumatori sono entrambi servizi della Commissione.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L’articolo 13, secondo comma, di detto regolamento prevede che, in determinati casi debitamente giustificati, per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (6), le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA sono finanziate da tale Fondo. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Unione concede al Laboratoire de sécurité des aliments (LSA), dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), di Maisons-Alfort, Francia, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

a)

per l’analisi e il controllo del latte e dei prodotti a base di latte, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 358 000 EUR;

b)

per l’analisi e il controllo della Listeria monocytogenes, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 440 000 EUR;

c)

per l’analisi e il controllo degli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococcus aureus, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 347 000 EUR;

Articolo 2

L’Unione concede al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), di Bilthoven, Paesi Bassi, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo delle zoonosi (salmonella).

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 492 000 EUR.

Articolo 3

L’Unione concede al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Política Social), di Vigo, Spagna, un contributo finanziario per il controllo delle biotossine marine.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 330 000 EUR.

Articolo 4

L’Unione concede al laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), di Weymouth, Regno Unito, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

a)

per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 345 000 EUR;

b)

per le malattie dei crostacei, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 145 000 EUR.

Articolo 5

L’Unione concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS), di Roma, Italia, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

a)

per l’analisi e il controllo dell’Escherichia Coli, compreso l’E. Coli verocitotossico (VTEC), il contributo finanziario è fissato a un massimo di 326 000 EUR;

b)

per l’analisi e il controllo dei parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis), il contributo finanziario è fissato a un massimo di 374 000 EUR;

c)

per i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 882/2004, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 316 000 EUR.

Articolo 6

L’Unione concede all’istituto Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), di Uppsala, Svezia, un contributo finanziario per il controllo del Campylobacter.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 395 000 EUR.

Articolo 7

L’Unione concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), di Copenaghen, Danimarca, un contributo finanziario per il controllo della resistenza antimicrobica.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 530 000 EUR.

Articolo 8

1.   L’Unione concede all’Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (ex-VLA), di Addlestone, Regno Unito, un contributo finanziario per il controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 495 000 EUR.

2.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2013, il laboratorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di più di 32 partecipanti a uno dei suoi seminari.

Articolo 9

L’Unione concede al Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), di Gembloux, Belgio, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo delle proteine animali nei mangimi.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 530 000 EUR.

Articolo 10

L’Unione concede al Laboratoire de Fougères, de L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), di Fougères, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 882/2004.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 500 000 EUR.

Articolo 11

L’Unione concede al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), di Berlino, Germania, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 500 000 EUR.

Articolo 12

L’Unione concede al RIKILT — Institute for Food Safety, che fa parte del Wageningen University & Research Centre, di Wageningen, Paesi Bassi, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 500 000 EUR.

Articolo 13

L’Unione concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), di Friburgo, Germania, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

a)

per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei prodotti alimentari di origine animale e nei prodotti ad alto contenuto di grasso, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 234 000 EUR;

b)

per l’analisi e il controllo delle diossine e dei PCB nei mangimi e negli alimenti, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 510 000 EUR.

Articolo 14

L’Unione concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), di Søborg, Danimarca, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei cereali e nei mangimi.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 200 000 EUR.

Articolo 15

1.   L’Unione concede al Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Spagna, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei prodotti ortofrutticoli, compresi i prodotti ad alto contenuto di acqua e acido.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 538 000 EUR.

2.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2013, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di più di 32 partecipanti a uno dei suoi seminari.

Articolo 16

L’Unione concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), di Stoccarda, Germania, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi con metodiche monoresiduo.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 398 000 EUR.

Articolo 17

L’Unione concede al Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, di Algete (Madrid), Spagna, un contributo finanziario per quanto riguarda la peste equina.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 110 000 EUR.

Articolo 18

L’Unione concede all’Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (ex-VLA), di New Haw, Weybridge, Regno Unito, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

a)

per la malattia di Newcastle, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 98 000 EUR;

b)

per l’influenza aviaria, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 425 000 EUR.

Articolo 19

L’Unione concede al Pirbright Institute (ex AFRC Institute for Animal Health), Pirbright Laboratory, di Pirbright, Regno Unito, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

a)

per la malattia vescicolare dei suini, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 75 000 EUR;

b)

per la febbre catarrale degli ovini, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 240 000 EUR;

c)

per l’afta epizootica, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 400 000 EUR.

Articolo 20

L’Unione concede alla Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, di Aarhus, Danimarca, un contributo finanziario per quanto riguarda le malattie dei pesci.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 310 000 EUR.

Articolo 21

L’Unione concede all’IFREMER, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, di La Tremblade, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda le malattie dei molluschi bivalvi.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 170 000 EUR.

Articolo 22

L’Unione concede all’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, di Hannover, Germania, un contributo finanziario per quanto riguarda la peste suina classica.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 333 000 EUR.

Articolo 23

L’Unione concede al Centro de Investigación en Sanidad Animal, di Valdeolmos, Madrid, Spagna, un contributo finanziario per quanto riguarda la peste suina.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 236 000 EUR.

Articolo 24

L’Unione concede all’INTERBULL Centre, Department of Animal Breeding and Genetics — SLU, Swedish University of Agricultural Sciences, di Uppsala, Svezia, un contributo finanziario per la collaborazione all’armonizzazione dei metodi di controllo e delle valutazioni dei risultati per gli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 150 000 EUR.

Articolo 25

L’Unione concede all’ANSES, Laboratoire de santé animale, di Maisons-Alfort, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda la brucellosi.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 285 000 EUR.

Articolo 26

L’Unione concede all’ANSES, Laboratoire de santé animale, di Maisons Alfort/Laboratoire de pathologie équine, di Dozulé, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda le malattie degli equini diverse della peste equina.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 555 000 EUR.

Articolo 27

L’Unione concede all’ANSES, Laboratoire de la rage et de la faune sauvage, di Nancy, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda la rabbia.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 282 000 EUR.

Articolo 28

L’Unione concede al Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) della Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, di Madrid, Spagna, un contributo finanziario per quanto riguarda la tubercolosi.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 248 000 EUR.

Articolo 29

L’Unione concede all’ANSES, Laboratoire de Sophia-Antipolis, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda la salute delle api.

Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 384 000 EUR.

Articolo 30

L’Unione concede al Centro comune di ricerca della Commissione europea, di Geel, Belgio, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

a)

attività connesse ai metalli pesanti negli alimenti e nei mangimi; il contributo finanziario è fissato a un massimo di 261 000 EUR;

b)

attività connesse alle micotossine; il contributo finanziario è fissato a un massimo di 271 000 EUR;

c)

attività connesse agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA); il contributo finanziario è fissato a un massimo di 269 000 EUR;

d)

attività connesse agli additivi destinati all’alimentazione animale; il contributo finanziario è fissato a un massimo di 71 000 EUR.

Articolo 31

L’Unione concede al Centro comune di ricerca della Commissione europea, di Ispra, Italia, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

a)

attività connesse ai materiali e agli oggetti a contatto con gli alimenti; il contributo finanziario è fissato a un massimo di 341 000 EUR;

b)

attività connesse agli OGM; il contributo finanziario è fissato a un massimo di 472 000 EUR.

Articolo 32

Il contributo finanziario dell’Unione di cui agli articoli da 1 a 31 copre il 100 % delle spese ammissibili quali definite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011.

Articolo 33

I laboratori elencati nell’allegato sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 241 del 17.9.2011, pag. 2.

(4)  GU L 46 del 19.2.2013, pag. 8.

(5)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(6)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.


ALLEGATO

Laboratoire de sécurité des aliments (LSA), of the Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francia,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Paesi Bassi,

Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ministerio de Sanidad y Política Social), Estacíon Marítima, s/n, 36200 Vigo, Spagna,

Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Regno Unito,

Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia,

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Svezia,

Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhagen V, Danimarca,

Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (AHVLA); Weybridge, New Haw, Addelstone Surrey KT15 3NB, Regno Unito,

Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgio,

Laboratoire de Fougères de L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Laboratoire de Fougères, 10B rue Claude Bourgelat, Javené, CS40608, 35306 Fougères, Francia,

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Mauerstrasse 39-42, 10117 Berlin, Germania,

RIKILT — Institute for Food Safety, part of Wageningen University & Research Centre, Akkermaalsbos 2, Building No 123, 6708 WB Wageningen, Paesi Bassi,

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Germania,

Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, Danimarca,

Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano, 04120 Almería, Spagna,

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Germania,

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ctra. De Algete km. 8, Valdeolmos, 28110, Algete (Madrid), Spagna,

Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (AHVLA) Weybridge, New Haw, Addelstone Surrey KT15 3NB, Regno Unito,

The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, Regno Unito,

The Technical University of Danimarca, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Hangøvej 2, 8200-Aarhus, Danimarca,

IFREMER, Avenue Mus de Loup, Ronce les Bains, 17390 La Tremblade, Francia,

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Bischofsholer Damm 15, D-3000 Hannover, Germania,

Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. De Algete a El Casar, Valdeolmos 28130, Madrid, Spagna,

INTERBULL Centre, Department of Animal Breeding and Genetics SLU, Swedish University of Agricultural Sciences — SLU, Undervisningsplan E1-27; S-750 07 Uppsala, Svezia,

ANSES, Laboratoire de santé animale, 23 avenue du Général de Gaulle, 94706 Maisons-Alfort, Cedex Francia,

ANSES, Laboratoire de santé animale/Laboratoire de pathologie équine, 23 avenue du Général de Gaulle, 94706 Maisons-Alfort, Cedex Francia,

ANSES, Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy, Domaine de Pixérécourt, F-54220 Malzéville, Francia,

VISAVET - Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, Spagna,

ANSES, Laboratoire de Sophia-Antipolis, 105 Route des Chappes, les Templiers, 06902 Sophia-Antipolis, Francia,

Joint Research Centre, Institute for Reference Materials and Measurements, Retieseweg 111, 2440 Geel, Belgio,

Centro comune di ricerca, Istituto per la salute e la protezione dei consumatori (IHCP), Via E. Fermi 1, 21027 Ispra, Italia.