15.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2013

che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina

(2013/129/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

vista l’iniziativa della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato scientifico allargato dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, riunito in sessione straordinaria ha redatto, a norma dell’articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, una relazione di valutazione dei rischi sulla 4-metilanfetamina, che è stata trasmessa alla Commissione in data 29 novembre 2012.

(2)

La 4-metilanfetamina è un derivato sintetico metilato ad anello dell’anfetamina, che si presenta principalmente, nei campioni sequestrati, in forma di polvere o di pasta in associazione con anfetamina o caffeina, ma che è stata anche osservata in forma di compressa e in forma liquida. È apparsa sul mercato illegale dell’anfetamina, dove è venduta e consumata come anfetamina, droga controllata. In un caso, la sostanza è stata rilevata in un prodotto commerciale venduto su Internet. Il principale precursore chimico per la sintesi della 4-metilanfetamina è il 4-metilbenzil metil chetone (4-metil-BMC), che sembra essere disponibile alla vendita su Internet e non è controllato ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988.

(3)

Gli specifici effetti fisici della 4-metilanfetamina sono stati raramente riferiti dagli utilizzatori, poiché generalmente non sanno di avere assunto tale sostanza. Tuttavia, le poche segnalazioni disponibili suggeriscono che abbia un effetto di tipo stimolante. Le limitate informazioni disponibili riguardanti l’uomo indicano che gli effetti nocivi della 4-metilanfetamina includono ipertermia, ipertensione, anoressia, nausea, sudorazione, disturbi gastrici, tosse, vomito, mal di testa, palpitazioni, insonnia, paranoia, ansietà e depressione. I dati attuali non bastano a determinare il potenziale grado di dipendenza che può causare la sostanza.

(4)

Secondo le limitate fonti di dati a disposizione, la tossicità acuta della 4-metilanfetamina è analoga a quella di altri stimolanti. Alcuni elementi indicano che dalla combinazione della 4-metilanfetamina con altre sostanze, fra cui l’anfetamina e la caffeina, può derivare un rischio più elevato di un aumento di tossicità globale.

(5)

In quattro Stati membri è stato registrato un numero complessivo di ventuno casi di mortalità, nell’ambito dei quali l’autopsia ha rilevato tracce di 4-metilanfetamina, sola o combinata con una o più sostanze, fra cui l’anfetamina. Dalle informazioni disponibili non è possibile stabilire con certezza il ruolo della 4-metilanfetamina in tali casi di mortalità; in alcuni casi tuttavia, la sostanza era la principale droga individuata, a livelli paragonabili a quelli rilevati in certi casi di decesso causati dal consumo di anfetamina.

(6)

La 4-metilanfetamina è stata scoperta in quindici Stati membri; uno Stato membro ha segnalato la produzione della sostanza sul suo territorio. La prevalenza specifica della 4-metilanfetamina è difficile da valutare. Non vi sono informazioni relative alla specifica domanda della sostanza da parte di gruppi di utilizzatori e la 4-metilanfetamina non è commercializzata su Internet.

(7)

Le informazioni disponibili indicano che la 4-metilanfetamina è prodotta e distribuita dagli stessi gruppi di criminalità organizzata che sono implicati nella produzione e nel traffico dell’anfetamina.

(8)

La 4-metilanfetamina non ha proprietà o usi terapeutici noti, provati o riconosciuti nell’Unione, dove non è peraltro oggetto di alcuna autorizzazione per la commercializzazione. A parte l’uso come campione analitico e nella ricerca scientifica, nessun altro elemento indica che possa essere usata ad altri fini legittimi.

(9)

La 4-metilanfetamina non è attualmente oggetto di alcuna valutazione e non è stata valutata nel quadro del sistema delle Nazioni Unite. Otto Stati membri la sottopongono a misure di controllo nel quadro delle rispettive legislazioni antidroga, conformemente ai loro obblighi in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Altri due Stati membri applicano al prodotto la definizione generica di feniletilamina contenuta nella loro legislazione nazionale, mentre uno Stato membro la controlla nell’ambito della legislazione sui prodotti farmaceutici.

(10)

La relazione di valutazione dei rischi indica che esistono poche prove scientifiche sulle caratteristiche e sui rischi della 4-metilanfetamina, e aggiunge che sono necessari altri studi sui rischi generali, di salute e sociali, associati alla sostanza. Tuttavia, le prove disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre la 4-metilanfetamina a misure di controllo in tutta l’Unione. Considerati i rischi per la salute che essa presenta, come dimostrato dalla sua scoperta in diversi casi di mortalità, specialmente se usata in combinazione con altre sostanze, considerata la sua forte somiglianza, in termini di apparenza ed effetti, all’anfetamina, considerato il fatto che è possibile che gli utilizzatori possono utilizzare la sostanza a loro insaputa e le sue limitate proprietà e usi terapeutici, è opportuno sottoporre la 4-metilanfetamina a misure di controllo in tutta l’Unione.

(11)

Poiché dieci Stati membri controllano già la 4-metilanfetamina, sottoporla a misure di controllo in tutta l’Unione può contribuire a evitare problemi nell’applicazione della legge e nella cooperazione giudiziaria a livello transfrontaliero.

(12)

Misure di controllo a livello di Unione possono anche contribuire a evitare che la 4-metilanfetamina si sviluppi come un’alternativa all’anfetamina sui mercati delle droghe illegali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva, la 4-metilanfetamina, è sottoposta a misure di controllo in tutta l’Unione.

Articolo 2

Entro il 17 marzo 2014 gli Stati membri prendono le misure necessarie in conformità delle proprie leggi nazionali, per sottoporre la 4-metilanfetamina a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni conformemente ai loro obblighi in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

A. SHATTER


(1)   GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.