14.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2013

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Central Bank of Cyprus

(2013/127/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 27.1,

vista la raccomandazione BCE/2013/3 della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2013, al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Central Bank of Cyprus, (1)

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema devono essere verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE e approvata dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni della Central Bank of Cyprus scadrà dopo l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2012. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2013.

(3)

La Central Bank of Cyprus ha selezionato KPMG Limited quale proprio revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017.

(4)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che KPMG Limited sia nominato revisore esterno della Central Bank of Cyprus per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017.

(5)

È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 14, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

«14.   La società di revisione KPMG Limited è accettata quale revisore esterno della Central Bank of Cyprus per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU C 37 del 9.2.2013, pag. 1.

(2)  GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69.