14.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 70/6 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2013
che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Central Bank of Cyprus
(2013/127/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 27.1,
vista la raccomandazione BCE/2013/3 della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2013, al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Central Bank of Cyprus, (1)
considerando quanto segue:
(1) |
I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema devono essere verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE e approvata dal Consiglio dell’Unione europea. |
(2) |
Il mandato degli attuali revisori esterni della Central Bank of Cyprus scadrà dopo l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2012. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2013. |
(3) |
La Central Bank of Cyprus ha selezionato KPMG Limited quale proprio revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017. |
(4) |
Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che KPMG Limited sia nominato revisore esterno della Central Bank of Cyprus per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017. |
(5) |
È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 14, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:
«14. La società di revisione KPMG Limited è accettata quale revisore esterno della Central Bank of Cyprus per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017.»
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2013
Per il Consiglio
Il presidente
E. GILMORE
(1) GU C 37 del 9.2.2013, pag. 1.
(2) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69.