|
1.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/8 |
DECISIONE 2013/109/PESC DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2013
che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1). |
|
(2) |
Sulla scorta del riesame della decisione 2012/739/PESC, il Consiglio ha concluso che le misure restrittive dovrebbero essere prorogate fino al 1o giugno 2013. |
|
(3) |
È inoltre necessario modificare le misure riguardanti l'embargo sulle armi per consentire la consegna di materiale militare non letale destinato alla protezione dei civili o alla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione che l'Unione accetta come rappresentante legittimo del popolo siriano e la consegna agli stessi di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, nonché la prestazione alla stessa dell'assistenza tecnica destinata alla protezione dei civili. |
|
(4) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
|
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/739/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/739/PESC è così modificata:
|
(1) |
all’articolo 3, il paragrafo 1 è modificato come segue:
|
|
(2) |
l'articolo 31 è sostituito dal seguente: "Articolo 31 La presente decisione resta in vigore fino al 1o giugno 2013. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.". |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
J. BURTON