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23.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/16 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2013
che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto concerne l’inserimento del Brasile nell’elenco di paesi terzi e parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati
[notificata con il numero C(2013) 899]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/104/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, punto 1, primo comma, e punto 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (2) stabilisce un elenco di paesi terzi o di parti di essi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati e definisce i trattamenti prescritti per controllare il rischio sanitario connesso con tale introduzione. |
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(2) |
L’allegato II, parte 3, della decisione 2007/777/CE stabilisce l’elenco di paesi terzi e parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati. |
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(3) |
Le regioni del Brasile da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti ottenuti da carni di animali domestici della specie bovina che siano state sottoposte a un trattamento specifico figurano attualmente all’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE. |
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(4) |
Il Brasile ha chiesto alla Commissione di autorizzare anche le importazioni da tali regioni nell’Unione di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) ottenuti da carni di animali domestici della specie bovina che siano state sottoposte a un trattamento specifico adeguato. |
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(5) |
Tenendo conto della situazione zoosanitaria dimostrata alla Commissione in tali regioni del Brasile, è opportuno autorizzare le importazioni da tali regioni nell’Unione di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) ottenuti da carni di animali domestici della specie bovina che siano state sottoposte al trattamento specifico «E» o «F» di cui all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. |
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(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato II, parte 3 della decisione 2007/777/CE, la seguente voce relativa al Brasile è inserita dopo la voce relativa all’Argentina:
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«BR |
Brasile BR-2 |
E o F |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione