23.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/16


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2013

che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto concerne l’inserimento del Brasile nell’elenco di paesi terzi e parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati

[notificata con il numero C(2013) 899]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/104/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, punto 1, primo comma, e punto 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (2) stabilisce un elenco di paesi terzi o di parti di essi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati e definisce i trattamenti prescritti per controllare il rischio sanitario connesso con tale introduzione.

(2)

L’allegato II, parte 3, della decisione 2007/777/CE stabilisce l’elenco di paesi terzi e parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati.

(3)

Le regioni del Brasile da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti ottenuti da carni di animali domestici della specie bovina che siano state sottoposte a un trattamento specifico figurano attualmente all’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE.

(4)

Il Brasile ha chiesto alla Commissione di autorizzare anche le importazioni da tali regioni nell’Unione di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) ottenuti da carni di animali domestici della specie bovina che siano state sottoposte a un trattamento specifico adeguato.

(5)

Tenendo conto della situazione zoosanitaria dimostrata alla Commissione in tali regioni del Brasile, è opportuno autorizzare le importazioni da tali regioni nell’Unione di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) ottenuti da carni di animali domestici della specie bovina che siano state sottoposte al trattamento specifico «E» o «F» di cui all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato II, parte 3 della decisione 2007/777/CE, la seguente voce relativa al Brasile è inserita dopo la voce relativa all’Argentina:

«BR

Brasile BR-2

E o F

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)   GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.