26.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

(2013/93/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, «la convenzione», è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea.

(2)

Per mezzo della convenzione i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione sono stati inseriti nel sistema paneuromediterraneo di cumulo dell’origine.

(3)

Il 26 novembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati relativi alla convenzione con gli stati dell’EFTA, i partecipanti al processo di Barcellona, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e le Isole Fær Øer.

(4)

Il 9 dicembre 2009 il testo della convenzione è stato approvato dai ministri euromediterranei del commercio alla conferenza tenutasi a Bruxelles.

(5)

La convenzione dovrebbe essere firmata e la dichiarazione acclusa dovrebbe essere approvata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell’Unione europea, la firma della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, fatta salva la conclusione di detta convenzione (1).

Articolo 2

È approvata a nome dell'Unione europea la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione, e a rendere la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2011

Per il Consiglio

Il presidente

FAZEKAS S.


(1)  Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


ALLEGATO

DICHIARAZIONE

L'Unione europea dichiara che il riferimento al Kosovo non reca pregiudizio alla posizione degli Stati membri dell'Unione europea né ad alcuna posizione dell'Unione europea sullo status del Kosovo, né al diritto degli Stati membri dell'Unione europea di stabilire le rispettive relazioni con il Kosovo.