19.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/37 |
DECISIONE 2013/89/PESC DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2013
che modifica la decisione 2011/101/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1). |
(2) |
Sulla scorta di un riesame della decisione 2011/101/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2014. |
(3) |
Tuttavia, non vi è più motivo di mantenere determinate persone ed entità nell'elenco delle persone ed entità alle quali si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/101/PESC. |
(4) |
Al fine di facilitare il dialogo tra l'Unione e il governo dello Zimbabwe, è opportuno mantenere la sospensione del divieto di viaggio imposto ai due membri del governo dello Zimbabwe appartenenti alla squadra incaricata della ripresa del dialogo inseriti nell'elenco della decisione 2011/101/PESC. Inoltre, è opportuno estendere la sospensione del divieto di viaggio ad altri sei membri del governo dello Zimbabwe. |
(5) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/101/PESC del Consiglio è così modificata:
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2014.
3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2014.
4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".
Articolo 2
Gli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC sono modificati come riportato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC sono così modificati:
1) |
Le voci relative alle seguenti persone ed entità sono soppresse dall'allegato I
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2) |
Le voci relative alle seguenti persone elencate nell'ALLEGATO I della decisione 2011/101/PESC sono aggiunte all'ALLEGATO II:
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