25.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/15


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2013

che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2013/54/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 30 luglio 2012 la Slovenia ha chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287, punto 15, della direttiva 2006/112/CE al fine di esonerare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 50 000 EUR.

(2)

Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 18 settembre 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Slovenia. Con lettera del 19 settembre 2012 la Commissione ha comunicato alla Slovenia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(3)

A norma dell’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, taluni Stati membri che hanno aderito all’Unione dopo il 1o gennaio 1978 possono esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi al tasso di conversione del giorno della loro adesione, come specificato nella precitata disposizione. La Slovenia ha chiesto che la soglia corrispondente, stabilita a 25 000 EUR in conformità all’articolo 287, punto 15, sia aumentata a 50 000 EUR.

(4)

La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese costituisce una misura di semplificazione in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese. Il regime speciale è facoltativo per i soggetti passivi.

(5)

Nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004, che modifica la direttiva 77/388/CEE, attuale direttiva 2006/112/CE, al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, la Commissione ha inserito disposizioni in virtù delle quali gli Stati membri possono fissare il massimale di volume d’affari annuo per l’esenzione dall’IVA fino a 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di aggiornare annualmente l’importo. La richiesta presentata dalla Slovenia è conforme alla predetta proposta.

(6)

La misura di deroga avrà un effetto solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale della Slovenia riscosso nella fase del consumo finale e non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 287, punto 15, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Slovenia è autorizzata ad esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 50 000 EUR.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013 fino alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o, se anteriore, fino al 31 dicembre 2015.

Articolo 3

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.