24.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/30


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2013

che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione

(2013/48/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione 2011/77/UE (2) il Consiglio ha concesso all’Irlanda, su sua stessa richiesta, assistenza finanziaria a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ripristinare la fiducia e a consentire all’economia di tornare a una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nella zona euro e nell’Unione.

(2)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione europea ha portato a termine, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale (FMI) e di concerto con la Banca centrale europea (BCE), l’ottavo riesame dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell’attuazione delle misure concordate nonché dell’efficacia e dell’impatto economico e sociale di dette misure.

(3)

Sono stati fatti progressi consistenti verso gli obiettivi di riduzione della leva finanziaria delle banche previsti dal programma. Nella fattispecie, due banche nazionali hanno già conseguito l’obiettivo del rapporto prestiti/depositi del 122,5 %, originariamente previsto entro la fine del 2013, o si avvicinano rapidamente a tale traguardo. La banca nazionale restante ha portato a termine alcune cessioni di attività non strategiche e i suoi requisiti di riduzione della leva finanziaria previsti dal programma saranno riesaminati in seguito a una decisione della Commissione europea relativa al suo piano di ristrutturazione.

(4)

In considerazione di tali consistenti progressi, una modifica del quadro di monitoraggio previsto dal programma per la riduzione della leva finanziaria delle banche allo scopo di raggiungere gli obiettivi nominali di cessione delle attività non strategiche e un monitoraggio avanzato inteso a far sì che le banche migliorino i rispettivi coefficienti netti di finanziamento stabile e i coefficienti di copertura della liquidità contribuirebbero a evitare distorsioni indebite delle tariffe dei depositi bancari e predisporrebbero le banche all’osservanza dei requisiti di liquidità di Basilea III.

(5)

Alla luce di tali sviluppi e considerazioni, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 3 della decisione di esecuzione 2011/77/UE è modificato come segue:

1)

al paragrafo 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

riduzione della leva finanziaria delle banche nazionali allo scopo di raggiungere gli obiettivi nominali di cessione e ammortamento delle attività non strategiche stabiliti sulla base del PLAR 2011, se non altrimenti convenuto con la Commissione europea nell’ambito delle valutazioni in corso dei piani di ristrutturazione delle banche e monitoraggio dei progressi compiuti dalle banche verso la conformità ai requisiti pertinenti di Basilea III in materia di liquidità e di coefficienti netti di finanziamento stabile, in linea con il quadro di monitoraggio avanzato convenuto nell’ambito del programma;»

2)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Nel corso del 2013 l’Irlanda, in linea con le precisazioni del memorandum d’intesa:

a)

porta a termine le prove di stress delle banche, allineate all’esercizio dell’Autorità bancaria europea (ABE) e basate sui risultati del PCAR 2011 e del programma di misure finanziarie 2012. Le prove di stress sono rigorose e continuano a essere fondate su previsioni robuste relative alle perdite sui prestiti nonché su un elevato livello di trasparenza. La pubblicazione dei risultati è allineata al calendario del prossimo esercizio dell’ABE;

b)

riduce la leva finanziaria delle banche nazionali allo scopo di raggiungere gli obiettivi nominali di cessione e ammortamento di attività non strategiche stabiliti per fine 2013 sulla base del PLAR 2011, se non altrimenti convenuto con la Commissione europea nell’ambito delle valutazioni in corso dei piani di ristrutturazione delle banche e monitora i progressi compiuti dalle banche verso la conformità ai requisiti pertinenti di Basilea III in materia di liquidità e di coefficienti netti di finanziamento stabile, in linea con il quadro di monitoraggio avanzato convenuto nell’ambito del programma.»

Articolo 2

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN


(1)   GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(2)   GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.