19.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2012

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l’Unione europea e l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

(2013/36/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione europea ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata («accordo») tra l’Unione europea e l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, conformemente alla decisione del Consiglio del 6 ottobre 2011 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati.

(2)

L’accordo è stato siglato il 24 aprile 2012.

(3)

È opportuno firmare e applicare a titolo provvisorio l'accordo, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(4)

È necessario stabilire modalità procedurali per la partecipazione dell’Unione al comitato misto istituito a norma dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell’Unione dell’accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l’Unione europea e l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea è autorizzata, con riserva della conclusione dell'accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Articolo 3

L’accordo è applicato a titolo provvisorio, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, dell’accordo, a decorrere dalla sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

1.   In sede di comitato misto istituito dall’articolo 7 dell’accordo, l’Unione è rappresentata dalla Commissione.

2.   Previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che l’Unione deve adottare in sede di comitato misto, compreso con riferimento all’adozione degli allegati dell’accordo e all’adozione di modifiche a tali allegati dell’accordo.

Articolo 5

La Commissione può adottare le misure opportune a norma degli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 11 dell’accordo.

Articolo 6

La Commissione informa periodicamente il Consiglio sull’attuazione dell’accordo.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 29 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

E. FLOURENTZOU


TRADUZIONE

ACCORDO

che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l’Unione europea e l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

L’UNIONE EUROPEA (UE)

e

L’ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA (EUROCONTROL):

in prosieguo denominate le «parti»,

VISTO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), in particolare gli articoli 218 e 220,

VISTA la convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «EUROCONTROL» del 13 dicembre 1960, modificata dal protocollo firmato a Bruxelles il 12 febbraio 1981 («convenzione EUROCONTROL»), in particolare gli articoli 7.2 e 11.3,

VISTA la misura n. 11/174 del 12 maggio 2011 adottata dalla commissione permanente di EUROCONTROL che delega l’agenzia ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo di alto livello con l’UE e la misura n. 12/181 del 10 maggio 2012 adottata dalla commissione permanente di EUROCONTROL che approva l’accordo negoziato,

VISTI i rispettivi contesti giuridici e istituzionali attuali delle parti e i loro contributi all’attuazione del cielo unico europeo (SES) che vigono all’interno e all’esterno dell’UE,

VISTE le competenze conferite all’UE in materia di SES,

VISTO il ruolo di EUROCONTROL, quale organizzazione intergovernativa paneuropea tra il settore civile e quello militare specializzata nel settore della gestione del traffico aereo (ATM),

CONSIDERANDO che le parti condividono l’ideale di realizzare una rete ATM europea ottimale e integrata, attraverso tutte le fasi del trasporto aereo e congiuntamente con altri mezzi di trasporto, un elevato livello di sicurezza, efficacia economica, capacità e protezione dell’ambiente, a vantaggio dei passeggeri e dei cittadini,

CONSIDERANDO che la legislazione dell’UE affida alla Commissione europea una serie di compiti relativi all’attuazione del SES, per i quali è necessario un sostegno di esperti,

CONSIDERANDO che dal 1960 EUROCONTROL è diventata una centro di esperienza unica nel settore della gestione del traffico aereo, che fornisce il valore aggiunto delle sue dimensioni paneuropee e militari e assistenza agli Stati nello svolgimento di servizi e funzioni di pubblico dominio e che dovrebbe continuare a fornire assistenza agli Stati membri, anche nell’attuazione del SES e di altre politiche dell’UE, nonché fornire una piattaforma paneuropea per agevolare il rafforzamento della cooperazione militare nel settore della ATM,

CONSIDERANDO che ai sensi della normativa UE la Commissione europea può conferire a EUROCONTROL mandati per elaborare norme d’attuazione relative all’istituzione del SES,

CONSIDERANDO che l’Unione europea riconosce il contributo essenziale di EUROCONTROL al servizio dell’UE nel suo ruolo di autorità di regolamentazione ai fini dell’ attuazione del SES e delle altre politiche relative dell’UE,

CONSIDERANDO che l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) ed EUROCONTROL hanno concluso l’8 maggio 2003 un memorandum di cooperazione,

CONSIDERANDO che la Commissione europea ed EUROCONTROL hanno concluso il 22 dicembre 2003 un Memorandum che istituisce un quadro di cooperazione,

CONSIDERANDO che EUROCONTROL è stato designato, con decisione della Commissione europea del 29 luglio 2010, quale organo di valutazione delle prestazioni del SES, conformemente al regolamento (UE) n. 691/2010, ed EUROCONTROL ha accettato tale designazione in virtù della direttiva n. 10/74 della Commissione permanente del 15 settembre 2010,

CONSIDERANDO che EUROCONTROL è stato nominato, con decisione della Commissione europea del 7 luglio 2011, quale gestore di rete per le funzioni di rete ATM del cielo unico europeo, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 677/2011, ed EUROCONTROL ha accettato tale nomina in virtù della direttiva n. 11/77 della commissione permanente del 1o settembre 2011,

CONSIDERANDO che le parti hanno una relazione e una cooperazione di lunga data nella gestione del traffico aereo e nell’attuazione del SES e di altre politiche correlate, e intendono consolidare la natura di tale legame e coordinare pienamente ulteriori azioni,

CONSIDERANDO che le parti dovrebbero garantire sinergie ed evitare doppioni nelle questioni della ATM connesse alla sicurezza e ai problemi ambientali,

CONSIDERANDO che l’applicazione a lungo termine delle disposizioni esistenti tra la Commissione europea e EUROCONTROL dovrebbe essere valutata alla luce del presente accordo e, se del caso, confermata e rafforzata nell’ambito dell’accordo,

CONSIDERANDO che l’applicazione del presente accordo non dovrebbe comportare un doppio finanziamento delle attività di cooperazione di cui al presente accordo e quindi non dovrebbe tradursi in un contributo nominale dell’UE al bilancio di EUROCONTROL,

CONSIDERANDO che l’obiettivo dell’UE è di estendere la copertura geografica del SES oltre i confini dell’UE,

CONSIDERANDO che, fatte salve le relazioni tra le parti e i loro rispettivi Stati membri nonché i diritti e gli obblighi degli Stati membri nel quadro della convenzione EUROCONTROL e del TFUE rispettivamente, è auspicabile istituire meccanismi di cooperazione e di coordinazione complementari che si rinforzano reciprocamente tra l’UE ed EUROCONTROL nell’attuazione del cielo unico europeo e di altre politiche connesse, in particolare nei settori dell’ambiente, compreso il cambiamento climatico, la ricerca e lo sviluppo al fine di migliorare l’utilizzo della competenza e dell’assistenza di EUROCONTROL,

CONSIDERANDO che il sostegno fornito da EUROCONTROL all’UE dovrebbe rispettare i principi di trasparenza, imparzialità e indipendenza,

CONSIDERANDO che dovrebbe essere facilitata l’evoluzione dell’organizzazione EUROCONTROL, in particolare nel senso di un suo progressivo allineamento per sostenere l’UE nell’attuazione del SES al fine di migliorare le prestazioni complessive della rete di gestione del traffico aereo europeo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1.   PORTATA GENERALE

1.1.

Le parti convengono di rafforzare e di consolidare la cooperazione tra l’UE e EUROCONTROL, al fine di permettere a quest’ultimo di assistere l’Unione nell’attuazione del SES e delle relative politiche dell’UE all’interno e all’esterno dell’UE negli Stati che accettano di essere vincolati dagli obblighi connessi al SES.

1.2.

L’accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri in qualità di membri di EUROCONTROL o dell’ UE.

2.   OBIETTIVI

Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:

stabilire gli elementi principali di una cooperazione rafforzata tra le parti, in modo da contribuire a una tempestiva e coerente attuazione del SES all’interno e all’esterno dell’UE in quegli Stati membri che decidono di essere vincolati dal SES; la creazione di un sistema di trasporto aereo efficiente mediante attività corrispondenti ai compiti e alle responsabilità rispettive delle parti,

agevolare la necessaria cooperazione civile-militare in materia della ATM nell’ambito del SES,

riconoscere l’esperienza di EUROCONTROL e di farvi ricorso in particolare in materia di cooperazione civile-militare a sostegno dell’UE nell’attuazione del SES e di altre politiche correlate in particolare in materia di ambiente, compreso il cambiamento climatico, la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare le prestazioni della rete ATM europea,

riconoscere il valore di EUROCONTROL continuando a svolgere, se del caso, attività di sostegno e funzioni per l’attuazione del SES,

instaurare la cooperazione necessaria per sostenere e facilitare la partecipazione al SES di Stati non membri dell’UE, con lo scopo di estenderne l’attuazione al di fuori dell’UE e realizzare gradualmente l’applicazione del quadro legislativo del SES a tutti gli Stati membri di EUROCONTROL,

generare sinergie ed evitare la duplicazione del lavoro effettuato dall’AESA su materie di ATM connesse alla sicurezza e alle questioni ambientali, anche, se del caso, attraverso lo sviluppo di meccanismi solidi di cooperazione fra l’EASA e EUROCONTROL, tenendo conto della responsabilità paneuropea di quest’ultimo.

3.   SETTORI DI COOPERAZIONE

3.1.

I settori di cooperazione ai sensi del presente accordo sono quelli necessari all’attuazione del SES, compresi SESAR, nonché di altre politiche dell’Unione, in particolare in materia di ambiente, tra cui il cambiamento climatico e la ricerca - sviluppo nel settore della ATM.

3.2.

La cooperazione riguarda i seguenti aspetti:

a)

blocchi funzionali di spazio aereo;

b)

autorità nazionali di vigilanza;

c)

sostegno nel settore della sicurezza della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea (ATM/ANS), compreso il sostegno all’AESA, come previsto all’articolo 2;

d)

cooperazione e coordinamento civile-militare;

e)

coordinamento internazionale, in particolare con ICAO e Stati diversi dagli Stati membri delle parti;

f)

servizi di gestione del traffico aereo e di comunicazione/navigazione/sorveglianza (ATM/CNS), compreso nello spazio;

g)

dati e statistiche connessi al trasporto aereo;

h)

questioni ambientali nel settore dell’aviazione;

i)

politica aeroportuale.

3.3.

Altri settori di cooperazione possono riguardare in particolare:

a)

sicurezza della ATM;

b)

politica relativa allo spettro di frequenze radio;

c)

sistemi aeromobili senza pilota (UAS).

3.4.

Le tematiche e le modalità di cooperazione sono definite ulteriormente in distinti allegati al presente accordo.

4.   FORME DI COOPERAZIONE

4.1.

L’accordo è attuato mediante le seguenti forme di cooperazione:

a)

prestazioni di assistenza reciproca;

b)

meccanismi di cooperazione rafforzata, meccanismi e uffici di collegamento, nonché il coordinamento di studi e programmi e l’organizzazione di attività congiunte;

c)

meccanismi di raccolta e scambio reciproco di informazioni, dati e statistiche, qualora necessario;

d)

coordinamento della cooperazione su questioni tecniche a livello di gruppi di lavoro dell’ICAO.

4.2.

Per quanto riguarda gli aspetti militari del cielo unico europeo, le parti garantiscono l’uso ottimale delle pertinenti procedure di consultazione dei soggetti interessati.

4.3.

Il coordinamento e l’agevolazione delle attività di cooperazione previste dal presente accordo sono realizzati, a nome di EUROCONTROL dalla sua Agenzia e a nome dell’ Unione europea da parte della Commissione europea. EUROCONTROL può anche fornire un sostegno ad altri organi dell’Unione, nella misura opportuna, mediante strumenti specifici, per ottimizzare e integrare le conoscenze e le risorse esistenti.

5.   CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE

5.1.

Le parti si consultano regolarmente al fine di coordinare il più possibile le loro attività in relazione al presente accordo. Ciascuna parte informa l’altra su qualsiasi iniziativa pertinente al presente accordo fatti salvi i loro rispettivi processi decisionali, nei settori della cooperazione di cui all’articolo 3 che possa interessare l’altra parte.

5.2.

Le parti si scambiano informazioni che possono essere necessarie per l’attuazione del presente accordo, fatta salva l’applicazione delle loro rispettive norme. Salvo disposizione contraria, le parti non divulgano nessuna delle informazioni scambiate in esecuzione del presente accordo se non alle persone da esse assunte o ufficialmente autorizzate a trattare tali informazioni e si astengono dall’utilizzarle per fini commerciali. Tale diffusione si limita alla misura necessaria per il conseguimento dello scopo del presente accordo e deve rimanere strettamente confidenziale.

5.3.

Gli organi competenti delle parti si riuniscono, se necessario, per uno scambio di opinioni.

6.   RISERVATEZZA

6.1.

Le parti adottano tutte le ragionevoli precauzioni necessarie per impedire la divulgazione non autorizzata di informazioni ricevute nell’ambito del presente accordo e dei suoi allegati. Una parte può, nel fornire informazioni all’altra parte, designare gli elementi di tali informazioni che essa ritiene non possano essere divulgate.

6.2.

Le parti convengono di salvaguardare, nella misura richiesta dalle loro rispettive norme, la protezione delle eventuali informazioni classificate ricevute dall’altra parte in applicazione del presente accordo.

6.3.

In particolare, fatte salve le rispettive norme, le parti non divulgano informazioni considerate riservate che siano state ricevute dall’altra parte nell’ambito del presente accordo. Tali informazioni devono essere adeguatamente segnalate come tali, conformemente alle norme rispettive delle parti.

6.4.

Le parti convengono sugli accordi di lavoro relativi a ulteriori procedimenti di protezione delle informazioni classificate fornite ai sensi del presente accordo. Le suddette procedure prevedono la possibilità per ogni parte di verificare le misure di protezione adottate dall’altra parte.

7.   GESTIONE DELL’ACCORDO

7.1.

È istituito un comitato misto, composto di un rappresentante di ciascuna parte, che può essere accompagnato da osservatori provenienti dagli Stati membri delle parti e da esperti. Tale comitato misto è responsabile del corretto funzionamento del presente accordo.

7.2.

Il comitato misto si riunisce almeno una volta l’anno per valutare l’applicazione del presente accordo; detta riunione deve essere organizzata in modo efficiente in termini di costi. Ogni parte può chiedere in qualunque momento la riunione del comitato misto.

7.3.

Il comitato misto può esaminare qualsiasi aspetto relativo al funzionamento e all’applicazione del presente accordo. In particolare, esso è incaricato di:

a)

risolvere eventuali questioni relative all’applicazione e all’esecuzione del presente accordo;

b)

esaminare le modalità per migliorare l’applicazione del presente accordo ed esprimere le opportune raccomandazioni alle parti per la modifica dello stesso;

c)

individuare nuovi settori di cooperazione;

d)

adottare e modificare gli allegati e gli accordi di lavoro nell’ ambito di applicazione del presente accordo;

e)

risolvere qualsiasi divergenza o controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo.

7.4.

Il comitato misto funziona sulla base dell’accordo tra i rappresentanti delle parti.

7.5.

Il Comitato misto adotta le sue regole di procedura.

8.   FINANZIAMENTO

8.1.

La parte che domanda all’altra l’espletamento di attività di supporto ai sensi del presente accordo assicura il finanziamento delle attività in parola.

8.2.

Gli aspetti finanziari relativi alla cooperazione ai sensi del presente accordo sono definiti in base alle norme applicabili ai bilanci della rispettive parti. Se necessario, le parti concludono un accordo distinto.

9.   RELAZIONI ESTERNE E COOPERAZIONE

9.1.

Ciascuna parte informa l’altra parte delle attività che essa svolge a livello internazionale pertinenti al presente accordo che possono interessare l’altra parte.

9.2.

Qualora lo ritenga opportuno, ciascuna parte può consultare l’altra parte su questioni inerenti alle sue attività internazionali.

10.   RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

10.1.

Le parti si adoperano per risolvere qualsiasi divergenza tra loro derivante dalla loro cooperazione ai sensi del presente accordo.

10.2.

Se la divergenza non è risolta, ciascuna parte può sottoporre la questione al comitato misto, che si consulta in materia per risolvere la questione ricorrendo al negoziato.

11.   SCAMBIO DI PERSONALE

Fatte salve le rispettive norme e procedure, le parti possono scambiare e distaccare il personale necessario a svolgere le attività descritte nel presente accordo o nei suoi allegati. Detti scambi sono conformi ai termini e alle condizioni concordati tra le parti.

12.   ALLEGATI

Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

13.   ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA

13.1.

In attesa dell’entrata in vigore, il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

13.2.

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore e rimane in vigore fino all’eventuale denuncia.

13.3.

Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna dalle parti. La denuncia deve essere fatta con un preavviso scritto di sei mesi notificato all’altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere di questo termine.

Fatto a Bruxelles, il

Per l’Unione europea

Per l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea