12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/16 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2012
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motocicli, presentata dall’Italia)
(2013/17/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate dal 1o maggio 2009 al 30 dicembre 2011 al fine di includere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale. |
(3) |
L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR. |
(4) |
Il 30 dicembre 2011 l’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG per licenziamenti verificatisi in dieci imprese operanti nella divisione 30 della NACE Rev. 2 («Fabbricazione di altri mezzi di trasporto») nella regione NUTS II Emilia-Romagna (ITH5) in Italia e ha integrato la stessa con ulteriori informazioni fino al 10 settembre 2012. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 2 658 495 EUR. |
(5) |
Occorre pertanto procedere alla mobilizzazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall’Italia, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2012, un importo pari a 2 658 495 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitato nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.