5.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 95/21 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 20 marzo 2013
che abroga le decisioni BCE/2011/4 concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo irlandese, BCE/2011/10 concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo portoghese, BCE/2012/32 concernente misure temporanee relative all’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica e BCE/2012/34 relativa a modifiche temporanee alle norme sull’idoneità delle garanzie denominate in valuta estera
(BCE/2013/5)
(2013/168/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 12.1, l’articolo 18 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,
visto l’Indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1), e in particolare la Sezione 1.6, nonché le Sezioni 6.3.1 e 6.3.2 dell’allegato I,
Considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno che il contenuto della Decisione BCE/2012/34, del 19 dicembre 2012, relativa a modifiche temporanee alle norme sull’idoneità delle garanzie denominate in valuta estera (2) sia incluso nell’Indirizzo BCE/2012/18, del 2 agosto 2012, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’Indirizzo BCE/2007/9 (3), l’atto giuridico fondamentale che disciplina le misure temporanee relative alle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e all’idoneità delle garanzie. |
(2) |
A fini di chiarezza e coerenza, nonché di semplificazione della disciplina delle garanzie dell’Eurosistema, è opportuno che il contenuto delle decisioni BCE/2011/4, del 31 marzo 2011, concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo irlandese (4), BCE/2011/10, del 7 luglio 2011, concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo portoghese (5), BCE/2012/32, del 19 dicembre 2012, concernente misure temporanee relative all’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica (6), sia incluso in un indirizzo che comprende le misure temporanee relative all’idoneità delle garanzie per le operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema. |
(3) |
È opportuno inoltre che tali azioni, che sono attuate per mezzo della rifusione dell’Indirizzo BCE/2012/18, consentano alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro di dare attuazione alle misure supplementari rafforzate di supporto al credito nelle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari applicabili alle controparti. |
(4) |
È pertanto opportuno che le decisioni BCE/2011/4, BCE/2011/10, BCE/2012/32 e BCE/2012/34 siano abrogate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Abrogazione delle decisioni BCE/2011/4, BCE/2011/10, BCE/2012/32 e BCE/2012/34
1. Le decisioni BCE/2011/4, BCE/2011/10, BCE/2012/32 e BCE/2012/34 sono abrogate a decorrere dal 3 maggio 2013.
2. I riferimenti alle decisioni abrogate sono da intendersi come riferimenti all’Indirizzo BCE/2013/4.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 22 marzo 2013.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 marzo 2013
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.
(2) GU L 14 del 18.1.2013, pag. 22.
(3) GU L 218 del 15.8.2012, pag. 20.
(4) GU L 94 dell’8.4.2011, pag. 33.
(5) GU L 182 del 12.7.2011, pag. 31.
(6) GU L 359 del 29.12.2012, pag. 74.