20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/18


Dichiarazione della Commissione sull’articolo 5, paragrafo 7, del programma specifico

2013/C 373/04

«La Commissione esprime profondo rammarico per l’inclusione del paragrafo 7 nell’articolo 5, con cui si introduce la procedura di esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 per la concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione europea a progetti o a parti di progetti selezionati a seguito di ogni invito a presentare proposte in base ai programmi di lavoro di cui all’articolo 5 del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020. La Commissione ricorda che non ha proposto tale procedura per nessuno degli atti settoriali del quadro finanziario pluriennale nell’intento di semplificare i relativi programmi a beneficio dei destinatari dei finanziamenti dell’UE. L’approvazione di decisioni di sovvenzione non sottoposte all’esame di un comitato consentirebbe di snellire la procedura riducendo i tempi di erogazione delle sovvenzioni a vantaggio dei beneficiari nonché evitando inutili oneri burocratici e finanziari. Inoltre, la Commissione ricorda che l’adozione di decisioni di sovvenzione rientra tra le sue prerogative istituzionali nel quadro dell’esecuzione del bilancio e che non dovrebbe pertanto essere soggetta alla procedura di comitatologia.

La Commissione ritiene inoltre che l’inclusione del suddetto paragrafo non possa costituire un precedente per altri strumenti di finanziamento.»