23.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 54/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2013

relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dalla disattivazione dei reattori di ricerca Studsvik R2 ed R2-0, situati a Nyköping, Svezia

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

2013/C 54/01

La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né gli obblighi che discendono da detto trattato e dal diritto derivato (1).

Il 19 settembre 2012 la Commissione europea ha ricevuto dal governo svedese, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dalla disattivazione dei reattori di ricerca Studsvik R2 ed R2-0.

In base a tali dati e a ulteriori informazioni richieste dalla Commissione il 9 ottobre 2012 e fornite dalle autorità svedesi il 16 novembre 2012 e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1)

la distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, in questo caso la Finlandia, è di 200 km. Gli altri Stati membri più vicini sono l'Estonia e la Lettonia, situati a circa 265 km. Il confine con la Norvegia, paese confinante, è a 320 km di distanza;

2)

in condizioni normali di disattivazione, gli scarichi di effluenti liquidi e gassosi non sono tali da comportare un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro o di un paese limitrofo;

3)

i rifiuti radioattivi solidi saranno depositati in loco in attesa della decisione del governo in merito alla scelta di una soluzione per il deposito a lungo termine. I rifiuti solidi e i materiali di scarto non radioattivi che soddisfano i livelli di esenzione saranno liberati dal controllo regolamentare e saranno destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali o al reimpiego o riciclo, nel rispetto dei criteri enunciati nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 96/29/Euratom);

4)

in caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e della portata previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri o di paesi limitrofi potrebbero essere esposte non sarebbero significative dal punto di vista sanitario.

In conclusione, la Commissione è del parere che l'attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dalla disattivazione dei reattori di ricerca Studsvik R2 ed R2-0, presso Nyköping, in Svezia, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidente del tipo e dell'entità previsti nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro o di un paese terzo limitrofo.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2013

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l'attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.