22.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 356/19


REGOLAMENTO (UE) N. 1261/2012 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2012

che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, stabilisce che il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), dispone che le misure che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca devono essere decise tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

(4)

I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(5)

L’uso delle possibilità di pesca stabilito nel presente regolamento dovrebbe essere soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (2), e, in particolare, ai suoi articoli 33 e 34 concernenti rispettivamente la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto precisare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.

(6)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (3), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7)

Al fine di evitare un’interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1o gennaio 2013. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi UE operanti nel Mar Nero.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

«CGPM», la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

b)

«Mar Nero», la sottozona geografica 29 quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (4), e nella risoluzione CGPM/33/2009/2;

c)

«nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;

d)

«totale ammissibile di catture (TAC)», il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

e)

«contingente», la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, la ripartizione dei medesimi tra gli Stati membri e le eventuali condizioni a ciò funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Pesce proveniente da stock per i quali le possibilità di pesca sono fissate dal presente regolamento è conservato a bordo o sbarcato soltanto se:

a)

le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure

b)

le catture rientrano in una quota a disposizione dell’Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell’Unione non è ancora esaurita.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(3)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(4)  GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44.


ALLEGATO

TAC applicabili alle navi UE in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate.

Gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è fornita la seguente tavola di corrispondenza dei nomi latini e dei nomi comuni utilizzati.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie

:

Rombo chiodato

Psetta maxima

Zona

:

Acque UE del Mar Nero

TUR/F37.4.2.C.

Bulgaria

43,2

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Romania

43,2

Unione

86,4 (1)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

Acque UE del Mar Nero

SPR/F37.4.2.C

Bulgaria

8 032,5

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Romania

3 442,5

Unione

11 475

TAC

Non pertinente


(1)  Dal 15 aprile al 15 giugno 2013 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l’imbarco, lo sbarco e la prima vendita.