21.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1248/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2012
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2), in particolare l’articolo 56, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario che ogni informazione trasmessa all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) nella domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni sia fornita su un supporto durevole che ne consenta la conservazione per gli usi futuri e per la riproduzione. Per favorire l’identificazione delle informazioni fornite dal repertorio di dati sulle negoziazioni, occorre che i documenti inclusi nella domanda siano contraddistinti da un numero di riferimento unico. |
(2) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’AESFEM ha presentato alla Commissione ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (3). |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Formato della domanda
1. La domanda di registrazione è presentata con uno strumento che consenta di conservare le informazioni su un supporto durevole ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
2. La domanda di registrazione è presentata nel formato di cui all’allegato.
3. Il repertorio di dati sulle negoziazioni attribuisce un numero di riferimento unico a ogni documento presentato e assicura che le informazioni trasmesse individuino con chiarezza lo specifico requisito dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni, adottato ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 a cui si riferisce, specifica in quale documento l’informazione è contenuta e motiva i casi in cui l’informazione non è trasmessa, come indicato nell’allegato alla sezione relativa ai riferimenti dei documenti.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(3) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
(4) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.
ALLEGATO
FORMATO DELLA DOMANDA
INFORMAZIONI GENERALI
Data della domanda |
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Denominazione sociale del repertorio di dati sulle negoziazioni |
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Indirizzo della sede legale |
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Categorie di derivati per le quali il repertorio chiede la registrazione |
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Cognome e nome della persona responsabile della domanda |
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Recapiti della persona responsabile della domanda |
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Cognome e nome delle altre persone responsabili della conformità del repertorio di dati sulle negoziazioni |
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Recapiti delle persone responsabili della conformità del repertorio di dati sulle negoziazioni |
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Identificazione dell’eventuale impresa madre |
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RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI
(Articolo 1, paragrafo 3)
Articolo dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni adottato ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012 |
Numero di riferimento unico del documento |
Titolo del documento |
Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l’informazione è riportata o motivo della mancanza dell’informazione |
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