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21.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1246/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi e che deroga al suddetto regolamento per il periodo 2012-2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli accordi in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile e tra l’Unione europea e la Thailandia, approvati con decisione 2012/792/UE del Consiglio (2), prevedono l’assegnazione di nuovi quantitativi di carni di pollame trasformate al Brasile, alla Thailandia e ad altri paesi terzi. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3) in modo da tener conto dei nuovi quantitativi. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 prevede specifiche modalità di gestione dei contingenti tariffari in base all’origine dei prodotti. I nuovi contingenti vanno gestiti allo stesso modo. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 616/2007. |
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(4) |
Gli accordi con il Brasile e la Thailandia entrano in vigore il 1o marzo 2013, mentre i contingenti in questione sono aperti su base annua per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno. È quindi opportuno introdurre deroghe a determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 616/2007, come modificato dal presente regolamento. In particolare, il quantitativo annuo per l’anno contingentale 2012/2013 deve essere ridotto proporzionalmente. Inoltre, non essendo possibile presentare in anticipo domande per i nuovi contingenti che entreranno in vigore il 1o marzo 2013, occorre stabilire un unico periodo contingentale che va dal 1o marzo 2013 al 30 giugno 2013 e prevedere una deroga al normale periodo di presentazione delle domande di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007. Il periodo di validità dei titoli di importazione va modificato di conseguenza. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 616/2007
Il regolamento (CE) n. 616/2007 è così modificato:
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1) |
all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono aperti i contingenti tariffari di cui all’allegato I del presente regolamento per l’importazione dei prodotti oggetto degli accordi tra l’Unione e il Brasile e tra l’Unione e la Thailandia, approvati con decisione 2007/360/CE e con decisione 2012/792/UE del Consiglio (*1). I contingenti tariffari sono aperti su base annua per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno. |
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2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Eccezion fatta per i gruppi 3, 4B, 5B e 6B, il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuo è ripartito in quattro sottoperiodi nella maniera seguente:
2. Il quantitativo annuo fissato per i contingenti dei gruppi 3, 4B, 5B e 6B non è suddiviso in sottoperiodi. 3. I quantitativi annui stabiliti per i contingenti dei gruppi 5A e 5B sono gestiti in una prima fase assegnando diritti di importazione e, in una seconda fase, rilasciando titoli di importazione.»; |
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3) |
l’articolo 4 è così modificato:
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4) |
l’articolo 5 è così modificato:
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5) |
l’articolo 6 è così modificato:
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6) |
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*2), la validità dei titoli di importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del periodo o del sottoperiodo contingentale per il quale sono stati rilasciati. Per i gruppi 5A e 5B, la validità dei titoli è di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio effettivo del titolo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008. I diritti di importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del periodo o del sottoperiodo contingentale per il quale la domanda è stata presentata, fino al 30 giugno dello stesso periodo contingentale. |
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7) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità brasiliane (per i gruppi 1, 4A, 4B e 7) e thailandesi (per i gruppi 2, 5A e 5B) conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai gruppi 3, 6A, 6B e 8.»; |
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8) |
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato al presente regolamento. |
Articolo 2
Deroghe al regolamento (CE) n. 616/2007
Per il periodo contingentale dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 e relativamente ai contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d’ordine 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4254, 09.4255, 09.4256, 09.4257, 09.4258, 09.4259, 09.4260, 09.4261, 09.4262, 09.4263, 09.4264 e 09.4265 di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 616/2007 come modificato dall’articolo 1 del presente regolamento, si applicano le seguenti deroghe:
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a) |
il periodo contingentale è compreso tra il 1o marzo e il 30 giugno 2013 e il quantitativo annuo è ridotto del 67 %; |
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b) |
non si applicano i sottoperiodi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007; |
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c) |
la domanda di titolo di importazione e la domanda di diritto di importazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento possono essere presentate esclusivamente nei primi sette giorni del mese di gennaio 2013; |
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d) |
i titoli di importazione per tutti i gruppi eccetto i gruppi 5A e 5B sono validi dal 1o marzo 2013 al 30 giugno 2013. |
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Carni di pollame salate o in salamoia (*1)
|
Stato |
Numero del gruppo |
Periodicità della gestione |
Numero d’ordine |
Codice NC |
Dazio doganale |
Quantitativi annui (tonnellate) |
|
Brasile |
1 |
Trimestrale |
09.4211 |
ex 0210 99 39 |
15,4 % |
170 807 |
|
Thailandia |
2 |
Trimestrale |
09.4212 |
ex 0210 99 39 |
15,4 % |
92 610 |
|
Altri |
3 |
Annuale |
09.4213 |
ex 0210 99 39 |
15,4 % |
828 |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino
|
Stato |
Numero del gruppo |
Periodicità della gestione |
Numero d’ordine |
Codice NC |
Dazio doganale |
Quantitativi annui (tonnellate) |
|
Brasile |
4A |
Trimestrale |
09.4214 |
1602 32 19 |
8 % |
79 477 |
|
09.4251 |
1602 32 11 |
630 EUR/t |
15 800 |
|||
|
09.4252 |
1602 32 30 |
10,9 % |
62 905 |
|||
|
4B |
Annuale |
09.4253 |
1602 32 90 |
10,9 % |
295 |
|
|
Thailandia |
5A |
Trimestrale |
09.4215 |
1602 32 19 |
8 % |
160 033 |
|
09.4254 |
1602 32 30 |
10,9 % |
14 000 |
|||
|
09.4255 |
1602 32 90 |
10,9 % |
2 100 |
|||
|
09.4256 |
1602 39 29 |
10,9 % |
13 500 |
|||
|
5B |
Annuale |
09.4257 |
1602 39 21 |
630 EUR/t |
10 |
|
|
09.4258 |
ex 1602 39 85 (1) |
10,9 % |
600 |
|||
|
09.4259 |
ex 1602 39 85 (2) |
10,9 % |
600 |
|||
|
Altri |
6A |
Trimestrale |
09.4216 |
1602 32 19 |
8 % |
11 443 |
|
09.4260 |
1602 32 30 |
10,9 % |
2 800 |
|||
|
6B |
Annuale |
09.4261 |
1602 32 11 |
630 EUR/t |
340 |
|
|
09.4262 |
1602 32 90 |
10,9 % |
470 |
|||
|
09.4263 |
1602 39 29 |
10,9 % |
220 |
|||
|
09.4264 |
ex 1602 39 85 (1) |
10,9 % |
148 |
|||
|
09.4265 |
ex 1602 39 85 (2) |
10,9 % |
125 |
Preparazioni di carne di tacchino
|
Stato |
Numero del gruppo |
Periodicità della gestione |
Numero d’ordine |
Codice NC |
Dazio doganale |
Quantitativi annui (tonnellate) |
|
Brasile |
7 |
Trimestrale |
09.4217 |
1602 31 |
8,5 % |
92 300 |
|
Altri |
8 |
Trimestrale |
09.4218 |
1602 31 |
8,5 % |
11 596 » |
(*1) L’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC, a condizione che la carne salata o in salamoia di cui trattasi sia carne di pollame di cui al codice NC 0207 .
(1) Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame pari o superiore al 25 % ma inferiore al 57 %.
(2) Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame inferiore al 25 %.