19.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 349/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1222/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2012

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, ai regolamenti (CE) n. 828/2009 e (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e la consegna dei titoli d’importazione nel 2013 nell’ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso, allo zucchero e all’olio d’oliva, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 951/2006, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 382/2008, (UE) n. 1178/2010 e (UE) n. 90/2011 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d’esportazione nel 2013 nei settori dello zucchero e dell’isoglucosio fuori quota, delle carni suine, delle carni bovine, delle uova e del pollame e recante deroga al regolamento (UE) n. 1272/2009 per quanto riguarda il termine per l’esame delle offerte per l’acquisto a prezzo fisso di frumento tenero all’intervento pubblico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l’articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), in particolare gli articoli 43 bis, lettera a), 61, 144, paragrafo 1, 148, 156 e 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (3), in particolare l’articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (4), in particolare l’articolo 11, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (5), (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (6) e (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (7), prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio di titoli d’importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126, di mais nell’ambito del contingente 09.4131 e di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (8) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (9), prevedono disposizioni particolari per la presentazione e il rilascio di titoli d’importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 e di rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079.

(3)

Il regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell’ambito di accordi preferenziali (10), prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio di titoli d’importazione nell’ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231, 09.4241 - 09.4247.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d’oliva originario della Tunisia (11), prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli d’importazione di olio d’oliva nell’ambito del contingente 09.4032.

(5)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2013, occorre derogare, in alcuni periodi, ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 ed ai regolamenti (CE) n. 828/2009 e (CE) n. 1918/2006 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande dei titoli d’importazione e il rilascio di detti titoli, in modo da garantire il rispetto dei volumi dei contingenti in parola.

(6)

L’articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (12), prevede che i titoli di esportazione dello zucchero e dell’isoglucosio fuori quota siano rilasciati a partire dal venerdì successivo alla settimana durante la quale le domande di titoli sono state presentate, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna misura specifica.

(7)

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine (13), l’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (14), l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1178/2010 della Commissione, del 13 dicembre 2010, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle uova (15) e l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 90/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame (16), dispongono che i titoli di esportazione siano rilasciati il mercoledì successivo alla settimana durante la quale le domande di titoli sono state presentate, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna misura specifica.

(8)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2013 e delle conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, risulta che il periodo che intercorre fra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli è troppo breve per garantire una corretta gestione del mercato. È quindi opportuno prolungare tale periodo.

(9)

L’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (17), dispone che la Commissione decida entro i due giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del suddetto regolamento, ed entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

(10)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2013 e delle conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, risulta che il termine per l’esame delle offerte è troppo breve per garantire un corretto follow-up dei quantitativi offerti. È quindi opportuno prolungare detto termine.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Cereali

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l’anno 2013, le domande di titoli d’importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo il venerdì 13 dicembre 2013, alle ore 13, ora di Bruxelles.

2.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l’anno 2013, le domande di titoli d’importazione di mais nell’ambito del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo il venerdì 13 dicembre 2013, alle ore 13, ora di Bruxelles.

3.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l’anno 2013, le domande di titoli d’importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono più essere presentate dopo il venerdì 13 dicembre 2013, alle ore 13, ora di Bruxelles.

Articolo 2

Riso

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l’anno 2013, le domande di titoli d’importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 non possono più essere presentate dopo il venerdì 6 dicembre 2013, alle ore 13, ora di Bruxelles.

2.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l’anno 2013, le domande di titoli d’importazione delle rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079 non possono più essere presentate dopo il venerdì 6 dicembre 2013, alle ore 13, ora di Bruxelles.

Articolo 3

Zucchero

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 828/2009, le domande di titoli d’importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti 09.4221, 09.4231, 09.4241 - 09.4247, non possono più essere presentate dopo il venerdì 13 dicembre 2013, alle ore 13, ora di Bruxelles, e fino al venerdì 27 dicembre 2013, alle ore 13, ora di Bruxelles.

Articolo 4

Olio d’oliva

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli d’importazione di olio d’oliva per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all’allegato I del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (18).

Articolo 5

Zucchero e isoglucosio fuori quota

In deroga all’articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota per i quali le domande presentate nel corso dei periodi citati all’allegato II del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, tenendo eventualmente conto delle misure specifiche di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 951/2006, adottate prima di dette date di rilascio.

Articolo 6

Titoli all’esportazione con restituzioni per i settori delle carni suine e bovine, delle uova e del pollame

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1178/2010 e all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 90/2011, i titoli d’esportazione per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all’allegato III del presente regolamento sono consegnati alle date corrispondenti ivi figuranti, tenendo conto, eventualmente, delle misure specifiche di cui all’articolo 3, paragrafi 4 e 4 bis, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1178/2010 e all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 90/2011, adottate prima delle suddette date di rilascio.

Articolo 7

Offerte per l’acquisto a prezzo fisso di frumento tenero nell’ambito dell’intervento pubblico

In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009, per le offerte di frumento tenero comunicate nel corso dei periodi di cui all’allegato IV del presente regolamento, il termine entro il quale la Commissione adotta una decisione in seguito alle comunicazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009, scade alla data che figura nel suddetto allegato.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 10 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(3)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(4)  GU L 211 del 6.8.2008, pag .1.

(5)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

(6)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

(7)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

(8)  GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19.

(9)  GU L 148 dell’8.6.2012, pag. 1.

(10)  GU L 240 dell’11.9.2009, pag. 14.

(11)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.

(12)  GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24.

(13)  GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35.

(14)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

(15)  GU L 328 del 14.12.2010, pag. 1.

(16)  GU L 30 del 4.2.2011, pag. 1.

(17)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

(18)  GU L 238 del 1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO I

Periodi di presentazione delle domande di titoli d’importazione di olio d’oliva

Date di rilascio

lunedì 25 o martedì 26 marzo 2013

venerdì 5 aprile 2013

lunedì 6 o martedì 7 maggio 2013

giovedì 16 maggio 2013

lunedì 13 o martedì 14 maggio 2013

mercoledì 22 maggio 2013

lunedì 12 o martedì 13 agosto 2013

mercoledì 21 agosto 2013

lunedì 28 o martedì 29 ottobre 2013

mercoledì 6 novembre 2013


ALLEGATO II

Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota

Date di rilascio

da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2013

giovedì 4 aprile 2013

da lunedì 22 a venerdì 26 aprile 2013

lunedì 6 maggio 2013

da lunedì 5 a venerdì 9 agosto 2013

lunedì 19 agosto 2013

da lunedì 16 a venerdì 27 dicembre 2013

mercoledì 8 gennaio 2014


ALLEGATO III

Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione nei settori delle carni suine, bovine, delle uova e del pollame

Date di rilascio

da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2013

giovedì 4 aprile 2013

da lunedì 22 a venerdì 26 aprile 2013

giovedì 2 maggio 2013

da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2013

giovedì 23 maggio 2013

da lunedì 16 a venerdì 27 dicembre 2013

mercoledì 8 gennaio 2014


ALLEGATO IV

Data della comunicazione, relativa alle offerte di frumento tenero, di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1272/2009

Periodo di comunicazione, relativo alle offerte di frumento tenero, di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009

Fine del termine per la decisione della Commissione relativa alle offerte di frumento tenero in seguito a dette comunicazioni

mercoledì 27 marzo 2013

da lunedì 25 marzo a lunedì 1o aprile 2013

giovedì 4 aprile 2013

mercoledì 8 maggio 2013

da lunedì 6 a venerdì 10 maggio 2013

mercoledì 15 maggio 2013

mercoledì 18 dicembre 2013

mercoledì 25 dicembre 2013

mercoledì 1o gennaio 2014

da mercoledì 18 dicembre 2013 a venerdì 3 gennaio 2014

mercoledì 8 gennaio 2014