18.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 348/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1212/2012 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2012
che modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 917/2004, (CE) n. 382/2008, (CE) n. 748/2008, (CE) n. 810/2008 e (CE) n. 610/2009 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (2), stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Tali norme contemplano in particolare l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a trasmettere notifiche. Il succitato regolamento sancisce inoltre principi comuni applicabili ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali. |
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l’obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità allo stesso regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica. |
(3) |
Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure. |
(4) |
Si ritiene che diversi obblighi di notifica possono essere soddisfatti tramite tale sistema, in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare quelli di cui ai regolamenti della Commissione (CE) n. 2535/2001, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (3), (CE) n. 917/2004, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura (4), (CE) n. 382/2008, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore delle carni bovine (5), (CE) n. 748/2008, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti “hampes” della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (6), (CE) n. 810/2008, dell’11 agosto 2008, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (7), e (CE) n. 610/2009, del 10 luglio 2009, che stabilisce le modalità d’applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile (8). |
(5) |
Ai fini dell’efficienza amministrativa e in base all’esperienza acquisita, è opportuno semplificare e specificare, oppure sopprimere, talune notifiche previste da tali regolamenti. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 917/2004, (CE) n. 382/2008, (CE) n. 748/2008, (CE) n. 810/2008 e (CE) n. 610/2009. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:
1) |
All’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco degli operatori riconosciuti suddivisi tra operatori riconosciuti che hanno dato l’assenso di cui al paragrafo 2 e altri operatori riconosciuti. Tale notifica contiene il numero di riconoscimento, il nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica degli operatori riconosciuti.” |
2) |
L’articolo 39 è soppresso. |
3) |
All’articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dei controlli effettuati in conformità dell’allegato IV per ogni trimestre, entro il decimo giorno del mese successivo. La notifica contiene le seguenti informazioni:
|
4) |
L’articolo 45 è sostituito dal seguente: “Articolo 45 Nell’ambito dei contingenti tariffari d’importazione, gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.” |
(5) |
È inserito il seguente articolo 45 bis: “Articolo 45 bis Le notifiche di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all’articolo 15, all’articolo 35 bis, paragrafo 1, e all’articolo 45, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (9). |
(6) |
Gli allegati V e XIV sono soppressi. |
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 917/2004 è così modificato:
1) |
L’articolo 1 è sostituito dal seguente: “Articolo 1 Nei programmi nazionali di cui all’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (10) (di seguito denominati “programmi apicoli”) figurano in particolare:
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2) |
All’articolo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente: “Entro il 15 dicembre di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione una sintesi dell’attuazione delle spese, suddivisa in base alle voci di cui all’articolo 1, lettera b).” |
(3) |
È inserito il seguente articolo 6 bis: “Articolo 6 bis Le notifiche di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (11). |
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 382/2008 è così modificato:
1) |
L’articolo 6 è sostituito dal seguente: “Articolo 6 1. Entro il decimo giorno di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, suddivisi per paese d’origine, per i quali il mese precedente sono stati rilasciati titoli d’importazione a fini di importazioni fuori contingente. 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, suddivisi per paese d’origine, per i quali i titoli d’importazione rilasciati nel periodo compreso fra il 1o luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso non sono stati utilizzati a fini di importazioni fuori contingente. 3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (12). |
2) |
L’articolo 7 è sostituito dal seguente: “Articolo 7 Le notifiche di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono effettuate utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V.” |
3) |
L’articolo 16 bis è sostituito dal seguente: “Articolo 16 bis Le notifiche di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 3, sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (13). |
4) |
Gli allegati II, III e IV sono soppressi. |
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 748/2008 è così modificato:
1) |
all’articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. Entro il diciassettesimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese di origine. 3. I titoli di importazione sono rilasciati tra il 25o giorno e la fine del mese in cui sono state presentate le domande.” |
2) |
L’articolo 9 è così modificato:
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(3) |
Gli allegati IV, V e VI sono soppressi. |
Articolo 5
Il regolamento (CE) n. 810/2008 è così modificato:
1) |
all’articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. Entro il decimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese di origine. 3. I titoli di importazione sono rilasciati dal 17o giorno al 21o giorno del mese in cui sono state presentate le domande. Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.” |
2) |
L’articolo 11 è così modificato:
|
3) |
Gli allegati IV, V e VI sono soppressi. |
Articolo 6
Il regolamento (CE) n. 610/2009 è così modificato:
1) |
all’articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006. 3. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (16) e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008. |
2) |
Gli allegati V, VI e VII sono soppressi. |
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.
(3) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.
(4) GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83.
(5) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.
(6) GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28.
(7) GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.
(8) GU L 180 dell’11.7.2009, pag. 5.
(9) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”
(10) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.”
(11) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”
(12) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.”
(13) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”
(14) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”
(15) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”
(16) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”