18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1212/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2012

che modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 917/2004, (CE) n. 382/2008, (CE) n. 748/2008, (CE) n. 810/2008 e (CE) n. 610/2009 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (2), stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Tali norme contemplano in particolare l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a trasmettere notifiche. Il succitato regolamento sancisce inoltre principi comuni applicabili ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l’obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità allo stesso regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica.

(3)

Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure.

(4)

Si ritiene che diversi obblighi di notifica possono essere soddisfatti tramite tale sistema, in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare quelli di cui ai regolamenti della Commissione (CE) n. 2535/2001, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (3), (CE) n. 917/2004, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura (4), (CE) n. 382/2008, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore delle carni bovine (5), (CE) n. 748/2008, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti “hampes” della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (6), (CE) n. 810/2008, dell’11 agosto 2008, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (7), e (CE) n. 610/2009, del 10 luglio 2009, che stabilisce le modalità d’applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile (8).

(5)

Ai fini dell’efficienza amministrativa e in base all’esperienza acquisita, è opportuno semplificare e specificare, oppure sopprimere, talune notifiche previste da tali regolamenti.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 917/2004, (CE) n. 382/2008, (CE) n. 748/2008, (CE) n. 810/2008 e (CE) n. 610/2009.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

1)

All’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco degli operatori riconosciuti suddivisi tra operatori riconosciuti che hanno dato l’assenso di cui al paragrafo 2 e altri operatori riconosciuti. Tale notifica contiene il numero di riconoscimento, il nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica degli operatori riconosciuti.”

2)

L’articolo 39 è soppresso.

3)

All’articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dei controlli effettuati in conformità dell’allegato IV per ogni trimestre, entro il decimo giorno del mese successivo. La notifica contiene le seguenti informazioni:

a)

informazioni generali:

i)

nome del fabbricante di burro;

ii)

codice di identificazione della partita;

iii)

peso della partita in kg;

iv)

data dei controlli (giorno/mese/anno);

b)

controllo del peso:

i)

peso del campione su base casuale (numero di cartoni);

ii)

dati relativi alla media:

media aritmetica del peso netto per scatola in kg (come specificata nel certificato IMA 1 – casella 9),

media aritmetica del peso netto delle scatole campione in kg,

se la media aritmetica del peso netto determinato nell’Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);

iii)

dati relativi alle deviazioni standard:

deviazione standard del peso netto per scatola in kg (come specificata nel certificato IMA 1 – casella 9),

deviazione standard del peso netto delle scatole campione (kg),

se la deviazione standard del peso netto determinato nell’Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);

c)

controllo del tenore di materie grasse:

i)

peso del campione su base casuale (numero di cartoni);

ii)

dati relativi alla media:

media aritmetica del tenore percentuale di materia grassa delle scatole campione,

se la media aritmetica del tenore di materie grasse determinato nell’Unione supera l’84,4% (N = no, S = sì).”

4)

L’articolo 45 è sostituito dal seguente:

“Articolo 45

Nell’ambito dei contingenti tariffari d’importazione, gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.”

(5)

È inserito il seguente articolo 45 bis:

“Articolo 45 bis

Le notifiche di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all’articolo 15, all’articolo 35 bis, paragrafo 1, e all’articolo 45, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (9).

(6)

Gli allegati V e XIV sono soppressi.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 917/2004 è così modificato:

1)

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

Nei programmi nazionali di cui all’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (10) (di seguito denominati “programmi apicoli”) figurano in particolare:

a)

la descrizione della situazione del settore, in modo da consentire l’aggiornamento periodico dei dati strutturali contenuti nello studio di cui all’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1234/2007, relativi in particolare a:

i)

numero totale di apicoltori;

ii)

numero di apicoltori professionali con oltre 150 alveari ciascuno;

iii)

numero totale di alveari;

iv)

produzione di miele;

v)

elenco degli obiettivi del programma;

b)

fornisce una descrizione precisa delle azioni, con la stima dei costi e il piano di finanziamento, ripartito per esercizio annuale a livello nazionale e regionale, secondo le seguenti voci:

i)

assistenza tecnica agli apicoltori;

ii)

lotta contro la varroasi;

iii)

razionalizzazione della transumanza;

iv)

analisi del miele;

v)

ripopolamento delle arnie;

vi)

programmi di ricerca applicata;

c)

riferimento alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d)

elenco delle organizzazioni rappresentative e delle cooperative del settore apicolo che collaborano con l’autorità competente dello Stato membro per l’elaborazione dei programmi apicoli;

e)

modalità di verifica e di valutazione dei programmi apicoli.

2)

All’articolo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Entro il 15 dicembre di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione una sintesi dell’attuazione delle spese, suddivisa in base alle voci di cui all’articolo 1, lettera b).”

(3)

È inserito il seguente articolo 6 bis:

“Articolo 6 bis

Le notifiche di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (11).

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 382/2008 è così modificato:

1)

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

1.   Entro il decimo giorno di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, suddivisi per paese d’origine, per i quali il mese precedente sono stati rilasciati titoli d’importazione a fini di importazioni fuori contingente.

2.   Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, suddivisi per paese d’origine, per i quali i titoli d’importazione rilasciati nel periodo compreso fra il 1o luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso non sono stati utilizzati a fini di importazioni fuori contingente.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (12).

2)

L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

Le notifiche di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono effettuate utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V.”

3)

L’articolo 16 bis è sostituito dal seguente:

“Articolo 16 bis

Le notifiche di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 3, sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (13).

4)

Gli allegati II, III e IV sono soppressi.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 748/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2.   Entro il diciassettesimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese di origine.

3.   I titoli di importazione sono rilasciati tra il 25o giorno e la fine del mese in cui sono state presentate le domande.”

2)

L’articolo 9 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri notificano alla Commissione:

a)

entro il 10 agosto, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente, relativi ai quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento;

b)

entro il 31 agosto successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale, relativi ai quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento;

c)

entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.”

b)

Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Le notifiche relative ai quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (14).

(3)

Gli allegati IV, V e VI sono soppressi.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 810/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2.   Entro il decimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese di origine.

3.   I titoli di importazione sono rilasciati dal 17o giorno al 21o giorno del mese in cui sono state presentate le domande. Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.”

2)

L’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.”

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Le notifiche relative ai quantitativi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 2, lettere da a) ad e) e g), del presente regolamento sono effettuate conformemente agli allegati del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (15).

3)

Gli allegati IV, V e VI sono soppressi.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 610/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (16) e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

2)

Gli allegati V, VI e VII sono soppressi.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.

(3)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

(4)  GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83.

(5)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

(6)  GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28.

(7)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.

(8)  GU L 180 dell’11.7.2009, pag. 5.

(9)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”

(10)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.”

(11)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”

(12)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.”

(13)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”

(14)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”

(15)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”

(16)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”