15.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1203/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2012

sulla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati all’interno dell’Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

sentito l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 531/2012 introduce il concetto di vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati. Innanzitutto, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 531/2012 impone ai fornitori nazionali l’obbligo di permettere ai propri clienti di accedere a servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming, forniti sotto forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo di roaming. Inoltre, le disposizioni in materia di vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, previste dall’articolo 4, paragrafo 1, comprendono l’obbligo per i fornitori nazionali e per i fornitori di roaming di non precludere ai clienti l’accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming.

(2)

Per garantire l’attuazione coerente e simultanea nell’Unione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, a norma del regolamento (UE) n. 531/2012 la Commissione è tenuta ad adottare, mediante atti di esecuzione, le modalità di applicazione relative agli obblighi di informazione circa la possibilità, per i clienti in roaming, di optare per un fornitore alternativo di roaming e relative a una soluzione tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati.

(3)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 531/2012, la soluzione tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati può combinare una o più modalità tecniche per soddisfare tutti i criteri previsti dal paragrafo 3 dello stesso articolo. Se quindi un’unica modalità tecnica non permette di soddisfare tutti questi criteri, è necessario attuare più modalità tecniche. È opportuno che il presente regolamento preveda modalità di applicazione relative a questa soluzione tecnica, compresi gli obblighi, per i fornitori nazionali, di mettere a disposizione gli elementi della rete e fornire i relativi servizi per ciascuna modalità tecnica, in modo da garantire l’accesso alle infrastrutture necessarie per permettere ai fornitori alternativi di roaming di offrire servizi di roaming separati e di rendere possibile il passaggio dal fornitore di roaming cedente al fornitore ricevente.

(4)

Allo stesso tempo la soluzione tecnica dovrebbe permettere di far osservare gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 531/2012. La soluzione tecnica dovrebbe quindi garantire, da un lato, che i clienti abbiano la possibilità di accedere a servizi regolamentati di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming, forniti sotto forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo di roaming, e, dall’altro, che i fornitori nazionali e i fornitori di roaming rispettino l’obbligo di non precludere ai clienti l’accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming.

(5)

Attualmente tutti i servizi al dettaglio di roaming sono forniti dal fornitore nazionale insieme a servizi nazionali di comunicazione mobile. Il regolamento (UE) n. 531/2012 permette al cliente in roaming di selezionare un fornitore alternativo di roaming per i servizi di roaming regolamentati forniti sotto forma di pacchetto e di acquistare questi servizi di roaming separatamente dai servizi nazionali di comunicazione mobile. A tal fine, il cliente in roaming conclude un contratto con un fornitore alternativo di roaming per la prestazione di questi servizi.

(6)

Esistono diverse modalità tecniche per realizzare la vendita separata di servizi di roaming offerti sotto forma di pacchetto: ad esempio la doppia identità utente mobile internazionale (International Mobile Subscriber Identity — IMSI, con due distinte IMSI facenti capo a un’unica carta SIM) e l’IMSI semplice (una sola IMSI condivisa tra fornitore nazionale e fornitore di roaming). La modalità tecnica della doppia IMSI si basa su un secondo profilo installato nella carta SIM del cliente, che può essere usato dal fornitore alternativo di roaming per la vendita di servizi di roaming regolamentati, mentre il primo profilo continua ad essere usato dal fornitore nazionale per la vendita di servizi nazionali e, eventualmente, di servizi di roaming non regolamentati. Nella modalità tecnica della IMSI semplice, invece, i servizi di roaming separati continuano ad essere forniti, sul piano tecnico, dal fornitore nazionale, che funge da operatore di rete mobile ospitante per il fornitore alternativo di roaming. I servizi di roaming separati sono forniti all’ingrosso al fornitore alternativo di roaming, il quale li rivende al cliente in roaming al dettaglio. Nella versione di base si tratta quindi di una semplice operazione di rivendita. Esistono poi varie possibilità di estensione della modalità tecnica di semplice rivendita, che permettono al fornitore alternativo di roaming di stabilire le reti ospitanti da usare di preferenza e di sfruttare gli sconti sui servizi di roaming all’ingrosso acquistati all’operatore della rete mobile (MNO) ospitante in virtù di accordi commerciali all’ingrosso conclusi con gli operatori della rete ospitante o con aggregatori all’ingrosso.

(7)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 531/2012, l’accesso agli elementi della rete e ai servizi necessari per la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati deve essere gratuito. Di conseguenza, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 531/2012 non si applica alla fatturazione di servizi supplementari che vadano al di là di quanto necessario per la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati. L’accesso alle infrastrutture e ai servizi di supporto necessari per la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati comprende le infrastrutture e i servizi necessari per permettere al cliente di passare da un fornitore all’altro.

(8)

L’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») ha fatto valutare dai propri esperti le soluzioni che permettono di attuare servizi separati di roaming (2). Il BEREC ritiene che il ricorso alla doppia IMSI richieda opere di sviluppo e di standardizzazione non indifferenti, i cui costi di realizzazione comporterebbero, a suo parere, l’imposizione di un ricarico considerevole ai prezzi al dettaglio. Tenendo inoltre conto del fatto che questa modalità tecnica richiederebbe anche un potenziamento delle carte SIM attualmente in uso per includervi la funzionalità della doppia IMSI, la modalità tecnica della doppia IMSI non costituisce un’opzione efficiente sotto il profilo dei costi, né rispondente alle esigenze dei clienti, ai fini della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati.

(9)

La modalità tecnica della IMSI semplice appare invece più appropriata tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012. In primo luogo, con riferimento ai criteri di cui alle lettere h), i), j), e k), tutte le modalità tecniche individuate, compresa la IMSI semplice, possono essere attuate in modo da rispondervi. In secondo luogo, la IMSI semplice è facile da usare e risponde alle esigenze del consumatore, dato che il servizio di roaming continua ad essere fornito con le stesse modalità tecniche e gli utenti continuerebbero a usarlo senza problemi esattamente come ora. In terzo luogo, i costi di attuazione della IMSI semplice sono inferiori a quelli della IMSI doppia e la sua adozione non richiede grandi attività di standardizzazione. Il BEREC ritiene altresì che non vi siano strozzature che ostacolino l’attuazione della IMSI semplice.

(10)

L’efficienza della modalità tecnica della IMSI semplice potrebbe essere rafforzata, in termini di effetti sulla concorrenza, se i fornitori alternativi di roaming fossero in grado di dirigere il traffico di roaming verso la rete ospitante di loro preferenza. Tuttavia, accordi sulla direzione del traffico per la modalità tecnica della IMSI semplice rafforzata potrebbero essere giustificati soltanto se i costi di realizzazione fossero proporzionati ai benefici attesi sul piano della concorrenza. Finora non è comprovato che sia possibile attuare entro il 1o luglio 2014, a costi ragionevoli, gli accordi sulla direzione del traffico necessari per la modalità tecnica della IMSI semplice rafforzata. In questa fase si ritiene pertanto che la modalità tecnica della IMSI semplice sotto forma di rivendita di servizi di roaming sia sufficiente a rispondere a tutti i criteri previsti dall’articolo 5, paragrafo 3, tranne i criteri di cui alle lettere b) e e), che sono rispettati solo in parte.

(11)

Né la modalità tecnica della IMSI doppia, né la modalità tecnica della IMSI semplice, né le estensioni di quest’ultima, permettono di soddisfare tutti i criteri previsti dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012. In particolare, nessuna di queste modalità permette di rispettare l’obbligo imposto ai fornitori nazionali e ai fornitori di roaming di non precludere ai clienti l’accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming. Tuttavia, come minimo una delle modalità tecniche della soluzione tecnica deve permettere di far osservare quest’obbligo, che è uno degli obblighi imposti dall’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(12)

L’attuale struttura e configurazione delle reti d’origine impediscono di fornire simili servizi locali di dati in roaming. È quindi necessaria una seconda modalità tecnica che permetta di soddisfare l’obbligo previsto dal regolamento (UE) n. 531/2012. Per separare i servizi locali di dati in roaming dal pacchetto nazionale, è opportuno non impedire agli operatori della rete ospitante non solo di trattare tecnicamente il traffico di dati del cliente in roaming, ma anche di fornire il servizio al dettaglio.

(13)

D’altro canto, la modalità tecnica della IMSI semplice non permette di rispondere in termini competitivi a tutti i tipi di domanda dei consumatori, come ad esempio l’uso intensivo di servizi di dati. Dato che i massimali all’ingrosso validi per i servizi di dati in roaming non sono rigorosamente orientati ai costi e non scenderanno dopo il 2014, nonostante l’attesa diminuzione dei costi all’ingrosso, non appare realistico pensare che i fornitori alternativi di roaming, che dipendono dall’offerta all’ingrosso di servizi di dati in roaming, siano in grado di offrire ai clienti che fanno un uso intenso di dati i medesimi servizi al dettaglio a prezzi appetibili rispetto ai prezzi dei servizi di dati mobili nazionali. Tuttavia, una modalità tecnica che renda effettivo l’obbligo fatto ai fornitori nazionali e ai fornitori di roaming di non precludere ai clienti l’accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming consente ai fornitori alternativi di dati in roaming di fornire servizi locali di dati in roaming, ossia servizi di dati in roaming che non dipendono da un servizio di dati in roaming all’ingrosso.

(14)

Attualmente, i servizi di dati in roaming sono forniti da fornitori nazionali in virtù di accordi di fornitura all’ingrosso conclusi con gli operatori della rete ospitante. Il traffico di dati in roaming è trasmesso e ricevuto sulla rete di accesso radio dell’operatore della rete ospitante e inoltrato tra la rete ospitante e la rete d’origine. L’operatore della rete d’origine fornisce la connessione al servizio Internet e fattura i servizi di dati in roaming al cliente in roaming. Le norme attuali GSM/GPRS, EDGE e UMTS permettono già oggi all’operatore della rete ospitante di gestire tecnicamente il traffico di dati in roaming e di dare la connessione al servizio Internet senza alcuna necessità di inoltro tra rete d’origine e rete ospitante. Tuttavia, secondo la prassi attualmente in vigore nel settore, l’operatore della rete d’origine continua a fatturare al cliente il servizio di dati in roaming, mentre l’operatore della rete ospitante fornisce il trattamento del traffico all’operatore della rete d’origine come servizio all’ingrosso.

(15)

Esistono vari modi di rispettare l’obbligo di non precludere l’accesso a servizi locali di dati in roaming. I requisiti di base sono l’attuazione e l’attivazione del trattamento del traffico di dati in roaming sulla rete ospitante e l’obbligo di non precludere la selezione manuale o automatica di una rete ospitante. Eventuali migliorie potrebbero essere, ad esempio, la modifica di elementi della direzione del traffico per non interrompere una sessione locale di dati in roaming in corso e l’attivazione di funzioni specifiche per aiutare i clienti in roaming a selezionare una rete ospitante o per facilitare la selezione automatica di queste reti. Simili requisiti di base sono destinati a permettere di sviluppare modelli commerciali diversi per la fornitura di servizi locali di dati in roaming, su base temporanea o permanente.

(16)

In caso di servizi locali temporanei di dati in roaming, il cliente in roaming può scegliere un operatore della rete mobile locale del paese per la fornitura diretta di servizi di dati in roaming al dettaglio se il servizio è offerto nel paese visitato e se esiste un accordo sul roaming tra l’operatore della rete ospitante e l’operatore della rete nazionale. La natura temporanea di questo servizio non implica quindi una configurazione permanente della rete o dell’apparecchiatura terminale, per cui non appena cessa l’utilizzo del servizio locale di dati in roaming viene ripristinata l’impostazione originale del roaming. Per il cliente di questo tipo di servizio l’esperienza sarebbe analoga alla connessione tramite reti locali senza fili, come il wi-fi usato attualmente, quando ci si trova all’estero, da molti computer portatili, dagli smartphone e dalle tavolette. I servizi di telefonia vocale, gli SMS e gli altri servizi di roaming associati sarebbero invece forniti dall’operatore della rete d’origine come sempre, tranne se il fornitore di roaming nella rete ospitante offra anche questi servizi.

(17)

In caso di servizi locali permanenti di dati in roaming, il cliente in roaming stipula un contratto con un fornitore di servizi locali di dati in roaming anziché con il fornitore di roaming che utilizza la rete d’origine. In tal caso un fornitore alternativo di servizi di roaming, ad esempio un operatore di rete mobile o un rivenditore, fornisce servizi locali di dati in roaming e la necessaria assistenza tecnica (sotto forma di applicazioni specifiche o simili) in uno o più paesi a clienti in roaming su base permanente, in funzione della propria copertura di rete e/o di quella delle reti sfruttate dagli operatori di rete mobile con i quali ha concluso accordi di rivendita nei singoli paesi.

(18)

Se le offerte commerciali più semplici non rispondono al meglio al criterio della convivialità rispetto alle esigenze del cliente in roaming, il quale deve ad esempio cambiare le impostazioni del terminale o inviare un codice via SMS per attivare il servizio e per selezionare la rete ospitante, è verosimile che, in funzione del successo del servizio, i fornitori di servizi locali di dati in roaming, i fabbricanti di terminali, i produttori di applicazioni e altri interessati sviluppino soluzioni commerciali destinate ad aumentare la convivialità d’uso. La convivialità d’uso dei servizi locali di dati in roaming è considerata buona grazie alla flessibilità che permette di selezionare direttamente e scollegarsi istantaneamente da un dato fornitore locale di servizi di dati in roaming. I servizi locali di dati in roaming permettono ai fornitori alternativi di roaming di sfruttare le proprie infrastrutture e accordi commerciali per il roaming di dati, ad esempio attraverso accordi di rivendita o servizi locali permanenti di dati in roaming che coprono più paesi. A parere del BEREC, i servizi locali di dati in roaming possono essere attuati piuttosto rapidamente e sono efficaci sotto il profilo dei costi, perché i costi sono sostenuti per la maggior parte dai fornitori alternativi in proporzione alla reale messa a disposizione di tali servizi. Esiste un elevato grado di interoperabilità perché già vigono norme relative all’attuazione del trattamento del traffico sulla rete ospitante. Pertanto, la modalità tecnica che permette l’accesso ai servizi locali di dati in roaming soddisfa tutti i criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012, tranne i criteri di cui alle lettere b) e e), che sono rispettati solo parzialmente.

(19)

La modalità tecnica che permette l’accesso ai servizi locali di dati in roaming garantisce esclusivamente l’accesso ai servizi di dati in roaming. Essa non risponde quindi del tutto al criterio di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 531/2012. Inoltre, questa modalità tecnica non risponde del tutto al criterio di cui alla lettera b), perché solo gli utilizzatori di dati sono suscettibili di essere interessati all’accesso ai servizi locali di dati in roaming.

(20)

La soluzione tecnica che combina entrambe le modalità tecniche, ossia la modalità tecnica della IMSI semplice, attuata come servizio di rivendita di roaming, e la modalità tecnica che permette l’accesso ai servizi locali di dati in roaming sulla rete ospitante, risponde a tutti i criteri previsti dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012. La modalità tecnica della IMSI semplice e la modalità tecnica che permette l’accesso ai servizi locali di dati in roaming non rispettano pienamente, se prese singolarmente, i criteri di cui alle lettere b) e e): esse sono quindi complementari e soddisfano i criteri di cui alle lettere b) e e) solo se combinate tra loro.

(21)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, il passaggio tra fornitori di roaming deve essere effettuato senza indebito ritardo, e in ogni caso nel termine più breve possibile, in funzione della soluzione tecnica scelta per l’attuazione della vendita separata dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati. Nel caso della modalità tecnica della IMSI semplice, come nel caso del cambiamento di fornitore di servizi nazionali, non è necessaria alcuna interazione con l’utente dopo la conclusione del contratto con il fornitore alternativo di roaming. Questa modalità tecnica permette di realizzare il passaggio entro un periodo di tempo simile a quello previsto per il cambiamento di fornitore di servizi nazionali, vale a dire un giorno lavorativo. Pertanto, nel caso della modalità tecnica della IMSI semplice il passaggio da o a un fornitore alternativo di roaming che richieda un tempo superiore a quello previsto per il cambiamento in caso di servizi nazionali deve essere considerato un ritardo ingiustificato, perché non vi sono motivi tecnici che giustificano un tempo superiore a quello previsto per l’analogo cambiamento di fornitore di servizi nazionali. Nel caso della modalità tecnica che permette l’accesso a servizi locali di dati in roaming, i clienti in roaming devono selezionare il fornitore alternativo di roaming che fornirà servizi locali di dati in roaming subito prima di utilizzare il servizio locale di dati in roaming. La modalità tecnica permette di passare a un altro fornitore di servizi locali di dati in roaming o di cambiare fornitore immediatamente dopo la conclusione del contratto con il fornitore di servizi di roaming ricevente.

(22)

Ai fini di una realizzazione tecnica coordinata di servizi separati di roaming sono necessari la collaborazione e il coordinamento tra gli operatori del mercato, il BEREC e la Commissione. Occorre in particolare dar vita a un approccio coordinato per individuare le interfacce tecniche pertinenti e garantirne la corretta attuazione, in modo da assicurare l’attuazione coerente e simultanea in tutta l’Unione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati. Una sede utile per tale coordinamento potrebbe essere costituita da una piattaforma settoriale aperta a tutti i partecipanti del mercato.

(23)

Per garantire la realizzazione tempestiva della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati è opportuno che le imprese non rifiutino di testare le interfacce tecniche prima di diffondere sul mercato servizi di roaming al dettaglio forniti di fornitori alternativi di roaming anteriormente al 1o luglio 2014.

(24)

In conformità al considerando 38 del regolamento (UE) n. 531/2012 il BEREC, in collaborazione con le parti interessate, dovrebbe elaborare orientamenti sugli elementi tecnici necessari a consentire la vendita separata di servizi di roaming.

(25)

L’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 contiene disposizioni generali relative alle modalità e ai tempi previsti per informare i clienti che hanno la possibilità di scegliere un fornitore alternativo di roaming. Per aiutare il consumatore a compiere una scelta informata occorre specificare ulteriormente il contenuto di tali informazioni e le possibili modalità di comunicazione delle stesse. Per sensibilizzare i consumatori alle possibilità loro offerte dal mercato del roaming è necessario ricorrere a tutti i mezzi disponibili per aiutarli a beneficiare dell’apertura dei mercati.

(26)

Per permettere a tutti i clienti di beneficiare di offerte alternative, è necessario che i fornitori nazionali garantiscano che i contratti conclusi o rinnovati dopo il 1o luglio 2014 permettano al cliente di passare, in qualsiasi momento e gratuitamente, a un altro fornitore di roaming senza che gli siano fatturate spese da parte del fornitore cedente.

(27)

I fornitori di roaming, compresi i fornitori alternativi che offrono servizi locali di dati in roaming, sono tenuti, in virtù dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 531/2012, a rispettare la trasparenza e applicare meccanismi di salvaguardia per i servizi di dati da loro forniti. Per garantire la trasparenza i fornitori di roaming sono anche tenuti a fornire ai clienti in roaming informazioni sui servizi che potrebbero non essere disponibili quando usano servizi locali di dati in roaming, come servizi proprietari forniti dalla rete nazionale.

(28)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati nell’Unione.

Esso stabilisce le modalità di applicazione relative a una soluzione tecnica di attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati. Esso stabilisce inoltre le modalità di applicazione relative agli obblighi di informazione che incombono ai fornitori nazionali nei confronti dei loro clienti in roaming in merito alla possibilità di optare per servizi di roaming forniti da un fornitore alternativo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«rivendita di servizi di roaming al dettaglio», la fornitura di servizi di roaming regolamentati, forniti sotto forma di pacchetto, e di servizi associati, come servizi di segreteria telefonica, solitamente accessibili ai clienti in roaming, senza la necessità per i clienti in roaming di cambiare carta SIM o dispositivo mobile, ai termini di un accordo di fornitura all’ingrosso concluso tra un fornitore alternativo di roaming e un fornitore nazionale;

b)

«servizio locale di dati in roaming», un servizio di dati in roaming regolamentato fornito, in via temporanea o permanente, a clienti in roaming direttamente su una rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming, senza la necessità per i clienti in roaming di cambiare carta SIM o dispositivo mobile;

c)

«nome del punto di accesso Internet UE (APN)», un identificatore comune, regolato manualmente o automaticamente, sul dispositivo mobile del cliente in roaming e riconosciuto dalla rete d’origine e dalla rete ospitante, che permette di indicare la scelta del cliente in roaming di usare servizi locali di dati in roaming;

d)

«direzione del traffico», la funzione di controllo usata dall’operatore della rete d’origine per selezionare le reti ospitanti per i propri clienti in roaming in base ad una lista prioritaria di reti ospitanti preferite;

e)

«blocco di rete», la funzione di controllo usata dall’operatore della rete d’origine per evitare la selezione di determinate reti ospitanti per i propri clienti in roaming;

f)

«supporto duraturo», qualsiasi strumento che permetta al cliente di archiviare informazioni che gli sono indirizzate personalmente, in modo da garantirne l’accessibilità per usi futuri per un periodo di tempo appropriato, tenendo conto dei fini per i quali le informazioni possono essere utilizzate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate;

g)

«fornitore di roaming ricevente», il fornitore di roaming che, dopo il cambiamento di fornitore di roaming, fornisce servizi di roaming in luogo dei servizi di roaming attualmente forniti dal fornitore cedente;

h)

«fornitore di roaming cedente», il fornitore di roaming che fornisce attualmente servizi di roaming a un cliente.

Articolo 3

Modalità tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti sotto forma di pacchetto

1.   Per permettere ai clienti in roaming di accedere ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati, forniti sotto forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo di roaming, i fornitori nazionali che sfruttano reti pubbliche terrestri di comunicazioni mobili forniscono i necessari elementi della rete e i relativi servizi che permettono al fornitore alternativo di roaming di rivendere servizi di roaming al dettaglio ai clienti del fornitore nazionale parallelamente ai servizi nazionali di comunicazioni mobili, senza la necessità per i clienti in roaming di cambiare carta SIM o dispositivo mobile.

2.   Gli elementi della rete e i relativi servizi di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare:

a)

le infrastrutture necessarie per procedere al cambiamento di fornitore di roaming a norma del paragrafo 5;

b)

le infrastrutture relative all’informazione della clientela, come i dati di localizzazione del cliente e le informazioni sul cliente ai fini del processo di fatturazione, necessarie per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio;

c)

le infrastrutture necessarie per l’applicazione dei limiti finanziari per il periodo specifico di uso dei servizi di dati in roaming previsti dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 531/2012.

3.   I fornitori nazionali che sfruttano una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili accettano tutte le domande ragionevoli di accesso agli elementi della rete e ai servizi in conformità ai paragrafi 1 e 2.

4.   I fornitori nazionali garantiscono che i clienti in roaming dei fornitori alternativi di roaming possano continuare a usare i propri servizi di segreteria telefonica esistenti.

5.   Il fornitore di roaming cedente collabora con il fornitore di roaming ricevente per far sì che i clienti di roaming che hanno concluso un contratto con il fornitore di roaming ricevente siano in grado di utilizzare i servizi da quest’ultimo forniti entro un giorno lavorativo.

Articolo 4

Modalità tecnica per realizzare l’accesso ai servizi locali di dati in roaming sulla rete ospitante

1.   Per non precludere ai clienti in roaming l’accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming, i fornitori nazionali che sfruttano una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili soddisfano le richieste ragionevoli di accesso ai necessari elementi della rete e i relativi servizi che permettono il trattamento del traffico di dati in roaming nella rete ospitante e la fornitura al dettaglio di servizi locali di dati in roaming da parte dei fornitori alternativi di roaming

2.   Gli elementi della rete e i relativi servizi di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare:

a)

le infrastrutture necessarie perché un cliente in roaming possa passare da un fornitore di roaming che usa una rete d’origine a un fornitore alternativo di roaming che fornisce servizi locali di dati in roaming, per poter avvalersi di servizi di dati in roaming in conformità al paragrafo 4;

b)

le infrastrutture che consentono di creare profili di accesso dell’utente per il punto di accesso Internet UE nella rete d’origine e un meccanismo nella rete d’origine che permette il trattamento del traffico di dati in roaming nella rete ospitante, l’inoltro del traffico di dati in roaming al fornitore alternativo di roaming selezionato e la fornitura al dettaglio del servizio di dati in roaming da parte dell’operatore della rete ospitante per questi profili di accesso dell’utente;

c)

le infrastrutture che garantiscono che la direzione del traffico, il blocco di rete o altri meccanismi applicati nella rete d’origine non impediscano agli utenti di selezionare la rete ospitante di loro scelta per i servizi locali di dati in roaming;

d)

le infrastrutture che garantiscono all’utente di non essere disconnesso dalla rete ospitante di sua scelta su cui utilizza i servizi locali di dati in roaming a causa del meccanismo di direzione del traffico o di altri meccanismi applicati nella rete d’origine.

3.   Se un fornitore alternativo di roaming intende offrire servizi locali di dati in roaming, i fornitori nazionali che sfruttano reti pubbliche terrestri di comunicazioni mobili soddisfano, a tal fine, le richieste ragionevoli di accesso in roaming all’ingrosso da parte di tale fornitore alternativo e permettono la fornitura di servizi locali di dati in roaming da parte del fornitore alternativo e la fornitura dei restanti servizi di roaming (servizi vocali e SMS) da parte del fornitore di roaming che usa la rete d’origine ai clienti in roaming interessati mentre utilizzano i servizi locali di dati in roaming.

4.   Il fornitore di roaming cedente collabora con il fornitore di roaming ricevente per far sì che i clienti in roaming che hanno concluso un contratto con il fornitore di roaming ricevente per la fornitura di servizi locali di dati in roaming siano in grado di usare i servizi da quest’ultimo forniti istantaneamente a partire dal momento in cui il fornitore ricevente invia una richiesta al fornitore cedente.

Il fornitore cedente e il fornitore alternativo di roaming provvedono affinché, nel dare attuazione alla modalità tecnica, qualsiasi cliente in roaming che usa i servizi locali di dati in roaming abbia in qualsiasi momento la possibilità di cessare di utilizzare tali servizi e di ritornare a utilizzare i servizi standard di roaming forniti dal fornitore cedente. Il fornitore alternativo di roaming che fornisce servizi locali di dati in roaming non impedisce il ripristino automatico dei servizi standard di roaming istantaneamente a partire dal momento in cui il fornitore cedente invia una richiesta al fornitore alternativo di roaming.

Articolo 5

Soluzione tecnica per realizzare la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

I fornitori nazionali che sfruttano una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili applicano la modalità tecnica per la realizzazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, forniti sotto forma di pacchetto, insieme alla modalità tecnica per la realizzazione dell’accesso ai servizi locali di dati in roaming su una rete ospitante.

I fornitori di roaming collaborano per garantire l’interoperabilità delle interfacce per la soluzione tecnica che permette la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati in base a norme comuni approvate. Possono essere utilizzati documenti di riferimento e le procedure delle banche dati applicate dagli operatori di rete per il roaming, a condizione che siano disponibili per il pubblico e conformi al regolamento (UE) n. 531/2012 e al presente regolamento.

Articolo 6

Informazione dei clienti sulla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

1.   A partire dal 1o luglio 2014 i fornitori nazionali informano i loro clienti in roaming esistenti e i nuovi clienti in roaming prima della conclusione del contratto che hanno la possibilità di scegliere servizi separati di roaming forniti da fornitori alternativi. Essi forniscono in particolare le seguenti informazioni:

a)

le operazioni dettagliate che i clienti in roaming devono seguire per passare a un fornitore alternativo di roaming o da un fornitore alternativo a un altro;

b)

la possibilità di passare a un fornitore alternativo di roaming o da un fornitore alternativo a un altro in qualsiasi momento e gratuitamente;

c)

le modifiche che saranno apportate alle condizioni contrattuali in essere, che devono garantire che il fornitore di roaming cedente non applichi al cliente alcun addebito per il passaggio a un altro fornitore;

d)

il termine entro il quale sarà effettuato il passaggio a un fornitore alternativo o il cambiamento di fornitore alternativo;

e)

un’avvertenza che, in caso di cambiamento di fornitore nazionale, il nuovo fornitore nazionale non ha l’obbligo di supportare i servizi di roaming forniti da uno specifico fornitore alternativo di roaming;

f)

al momento della conclusione di un nuovo contratto o del rinnovo di un contratto esistente i clienti confermano espressamente di essere stati informati della possibilità di scegliere un fornitore alternativo di roaming.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite su un supporto duraturo e redatte in forma chiara, comprensibile e facilmente accessibile. I fornitori nazionali informano i clienti con schede ricaricabili dei quali non conoscono il recapito mediante l’invio di SMS o con qualsiasi altro mezzo idoneo.

I clienti di roaming hanno il diritto di chiedere e di ricevere gratuitamente informazioni più dettagliate sulla possibilità di passare a un altro fornitore di roaming in qualsiasi momento.

Articolo 7

Riesame

Nell’ambito del riesame previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 531/2012 la Commissione valuta anche, in consultazione col BEREC, l’efficacia della soluzione tecnica prescelta per attuare la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati ed eventualmente la necessità di adattarla tenendo conto degli sviluppi della tecnologia o del mercato. Il riesame valuta in particolare se la soluzione tecnica continui a rispondere nel modo più efficace ai criteri stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.

(2)  BoR (12) 68 e BoR (12) 109.