13.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/37


REGOLAMENTO (UE) N. 1192/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2012

che pone termine alla registrazione delle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam, disposta dal regolamento (UE) n. 548/2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   L’inchiesta anti-elusione e la registrazione delle importazioni

(1)

Il 26 giugno 2012 con il regolamento (UE) n. 548/2012 (2) la Commissione ha aperto un’inchiesta relativa alla possibile elusione di misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1458/2007 (3) del Consiglio sulle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a pietra focaia e a gas originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a gas e pietra focaia provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam. Tale regolamento ha inoltre disposto la registrazione delle importazioni summenzionate.

(2)

Il presente regolamento non pregiudica le conclusioni dell’indagine aperta dal regolamento (UE) n. 548/2012.

2.   Cessazione della registrazione

(3)

A causa della scadenza delle misure antidumping sulle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a pietra focaia e a gas originari della Repubblica popolare cinese (4) occorre porre termine alla registrazione delle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili a pietra focaia e a gas provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si dispone che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni effettuata a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 548/2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 165 del 26.6.2012, pag. 37.

(3)   GU L 326 del 12.12.2007, pag. 1.

(4)   GU C 382 del 12.12.2012, pag. 12.