|
12.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1187/2012 DELLA COMMISSIONE
dell’11 dicembre 2012
recante centottantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
|
(2) |
Il 5 dicembre 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere un’entità al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
|
(3) |
L'indirizzo della Commissione europea deve essere aggiornato. |
|
(4) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 881/2002. |
|
(5) |
Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
|
(1) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
|
(2) |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2012
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
La voce seguente è aggiunta all'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità":
"Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Indirizzo: (a) Mali, (b) Algeria. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 5.12.2012."
ALLEGATO II
L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
La dicitura "Comunità europea" e il paragrafo successivo sono sostituiti da quanto segue:
"Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
|
Commissione europea |
|
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) |
|
Ufficio EEAS 02/309 |
|
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio) |
|
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu" |