12.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1187/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2012

recante centottantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 5 dicembre 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere un’entità al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

L'indirizzo della Commissione europea deve essere aggiornato.

(4)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 881/2002.

(5)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

(2)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2012

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è aggiunta all'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità":

"Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Indirizzo: (a) Mali, (b) Algeria. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 5.12.2012."


ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La dicitura "Comunità europea" e il paragrafo successivo sono sostituiti da quanto segue:

"Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

Ufficio EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu"