12.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1183/2012 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2012
che modifica e corregge il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 12, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2) stabilisce un elenco dell’Unione di monomeri, altre sostanze di partenza e additivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali e oggetti in materia plastica. Di recente l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha pubblicato valutazioni scientifiche favorevoli concernenti altre sostanze che sarebbe quindi opportuno aggiungere all’attuale elenco. |
(2) |
Per alcune altre sostanze, che sono state oggetto di una nuova valutazione scientifica favorevole da parte dell’Autorità, è opportuno modificare le restrizioni e/o le specifiche a suo tempo stabilite a livello di UE. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011. |
(4) |
La sostanza iscritta con il numero di sostanza MCA 257 e la denominazione dipropilenglicole può essere utilizzata come additivo nelle materie plastiche conformemente alla tabella 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 in cui figura con il numero CAS 0000110-98-5. Nella direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (3), questa sostanza recava il numero CAS 0025265-71-8. Tale riferimento è stato cancellato all’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 10/2011, che sostituisce la direttiva 2002/72/CE, in quanto ritenuto superfluo. Tuttavia, considerato che il numero CAS 0025265-71-8 si riferisce alla miscela di isomeri ad uso commerciale piuttosto che alla sostanza pura, è opportuno reinserirlo nel regolamento (UE) n. 10/2011. È opportuno che il numero CAS 0000110-98-5 sia mantenuto nella tabella 1. |
(5) |
La nota sulla verifica della conformità n. (4) nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 si riferisce in modo ambiguo al simulante D, laddove si dovrebbe fare riferimento al simulante D2. Pertanto, è opportuno che la nota n. (4) faccia riferimento al simulante D2. |
(6) |
Occorre pertanto correggere di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011. |
(7) |
Per limitare gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori, è opportuno che i materiali e gli oggetti in materia plastica commercializzati legalmente in conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 10/2011 che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere commercializzati fino ad un anno dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno che rimangano sul mercato sino ad esaurimento delle scorte. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I materiali e gli oggetti in materia plastica commercializzati legalmente prima del 1o gennaio 2013 che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati sino al 1o gennaio 2014. Essi possono rimanere sul mercato sino ad esaurimento delle scorte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
(2) GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.
(3) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato:
1) |
nella tabella 1, relativamente alla sostanza a seguire, il testo della colonna (3) è sostituito dal testo seguente:
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2) |
nella tabella 1, relativamente alla sostanza a seguire, il testo della colonna (8) è sostituito dal testo seguente:
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3) |
nella tabella 1, relativamente alla sostanza a seguire, il testo delle colonne (8) e (9) è sostituito dal testo seguente:
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4) |
nella tabella 1, relativamente alle sostanze a seguire, il testo della colonna (10) è sostituito dal testo seguente:
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5) |
nella tabella 1, le seguenti righe sono inserite in ordine numerico dei numeri di sostanza MCA:
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6) |
nella tabella 2 è inserita la seguente riga in ordine numerico dei numeri della restrizione di gruppo:
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7) |
nella tabella 3 relativa alla verifica della conformità, il contenuto della nota (4) è sostituito dal seguente:
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