12.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/11


REGOLAMENTO (UE) N. 1183/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2012

che modifica e corregge il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 12, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2) stabilisce un elenco dell’Unione di monomeri, altre sostanze di partenza e additivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali e oggetti in materia plastica. Di recente l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha pubblicato valutazioni scientifiche favorevoli concernenti altre sostanze che sarebbe quindi opportuno aggiungere all’attuale elenco.

(2)

Per alcune altre sostanze, che sono state oggetto di una nuova valutazione scientifica favorevole da parte dell’Autorità, è opportuno modificare le restrizioni e/o le specifiche a suo tempo stabilite a livello di UE.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011.

(4)

La sostanza iscritta con il numero di sostanza MCA 257 e la denominazione dipropilenglicole può essere utilizzata come additivo nelle materie plastiche conformemente alla tabella 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 in cui figura con il numero CAS 0000110-98-5. Nella direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (3), questa sostanza recava il numero CAS 0025265-71-8. Tale riferimento è stato cancellato all’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 10/2011, che sostituisce la direttiva 2002/72/CE, in quanto ritenuto superfluo. Tuttavia, considerato che il numero CAS 0025265-71-8 si riferisce alla miscela di isomeri ad uso commerciale piuttosto che alla sostanza pura, è opportuno reinserirlo nel regolamento (UE) n. 10/2011. È opportuno che il numero CAS 0000110-98-5 sia mantenuto nella tabella 1.

(5)

La nota sulla verifica della conformità n. (4) nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 si riferisce in modo ambiguo al simulante D, laddove si dovrebbe fare riferimento al simulante D2. Pertanto, è opportuno che la nota n. (4) faccia riferimento al simulante D2.

(6)

Occorre pertanto correggere di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011.

(7)

Per limitare gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori, è opportuno che i materiali e gli oggetti in materia plastica commercializzati legalmente in conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 10/2011 che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere commercializzati fino ad un anno dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno che rimangano sul mercato sino ad esaurimento delle scorte.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I materiali e gli oggetti in materia plastica commercializzati legalmente prima del 1o gennaio 2013 che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati sino al 1o gennaio 2014. Essi possono rimanere sul mercato sino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.

(3)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato:

1)

nella tabella 1, relativamente alla sostanza a seguire, il testo della colonna (3) è sostituito dal testo seguente:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

257

13550

0000110-98-5

Dipropilenglicole

no

 

 

 

 

16660

0025265-71-8

51760

 

2)

nella tabella 1, relativamente alla sostanza a seguire, il testo della colonna (8) è sostituito dal testo seguente:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

449

49840

0002500-88-1

Disolfuro di diottadecile

no

0,05

 

 

 

3)

nella tabella 1, relativamente alla sostanza a seguire, il testo delle colonne (8) e (9) è sostituito dal testo seguente:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

180

17160

0000097-53-0

Eugenolo

no

no

 

(33)

 

 

4)

nella tabella 1, relativamente alle sostanze a seguire, il testo della colonna (10) è sostituito dal testo seguente:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

807

93485

Nitruro di titanio, nanoparticelle

no

no

 

 

Nessuna migrazione di nanoparticelle di nitruro di titanio.

Da utilizzarsi unicamente nel polietilene tereftalato (PET), fino a 20 mg/kg.

Nel PET gli agglomerati hanno un diametro pari a 100 — 500 nm consistente in nanoparticelle primarie di nitruro di titanio; le particelle primarie hanno un diametro di circa 20 nm.

 

865

40619

0025322-99-0

Copolimero butilacrilato-metilmetacrilato-butilmetacrilato

no

no

 

 

Da utilizzarsi unicamente:

a)

nel cloruro di polivinile (PVC) rigido con un tenore massimo dell’1 % p/p;

b)

nell’acido polilattico (PLA) con un tenore massimo del 5 % p/p.

 

868

53245

0009010-88-2

Copolimero etilacrilato-metilmetacrilato

no

no

 

 

Da utilizzarsi unicamente:

a)

nel cloruro di polivinile (PVC) rigido con un tenore massimo del 2 % p/p;

b)

nell’acido polilattico (PLA) con un tenore massimo del 5 % p/p;

c)

nel polietilene tereftalato (PET) con un tenore massimo del 5 % p/p.

 

5)

nella tabella 1, le seguenti righe sono inserite in ordine numerico dei numeri di sostanza MCA:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

858

38565

0090498-90-1

3,9-bis [2- (3- (3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil) propionilossi) -1,1-dimetiletil] -2,4,8,10-tetraossaspiro [5,5] undecano

no

0,05

 

LMS espresso come somma della sostanza e dei suoi prodotti di ossidazione 3- [(3- (3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil) prop-2-enoilossi) -1,1-dimetiletil] -9- [(3- (3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil) propionilossi) -1,1-dimetiletil] -2,4,8,10-tetraossaspiro [5,5] -undecano in equilibrio con il suo tautomero, il para-chinone metide.

(2)

874

16265

0156065-00-8

α-dimetil-3- (4’-idrossi-3’-metossifenil) propilsililossi, ω-3-dimetil-3- (4’-idrossi-3’-metossifenil) propilsilil polidimetilsilossano

no

no

0,05

(33)

Da utilizzarsi unicamente come comonomero nel policarbonato silossano modificato.

La miscela oligomerica deve essere caratterizzata dalla formula

C24H38Si2O5(SiOC2H6)n (50 > n ≥ 26).

 

902

 

0000128-44-9

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 1,1-diossido, sale di sodio

no

no

 

 

La sostanza deve soddisfare i requisiti di purezza specifici di cui al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (1)

 

979

79987

Copolimero polietilene tereftalato, polibutadiene idrossilato, anidride piromellitica

no

no

 

 

Da utilizzarsi unicamente nel polietilene tereftalato (PET), con un tenore massimo del 5 % p/p.

 

6)

nella tabella 2 è inserita la seguente riga in ordine numerico dei numeri della restrizione di gruppo:

(1)

(2)

(3)

(4)

N. restrizione di gruppo

N. sostanza MCA

LMS(T)[mg/kg]

Specifiche relative alla restrizione di gruppo

33

180

874

NR

espresso come eugenolo

7)

nella tabella 3 relativa alla verifica della conformità, il contenuto della nota (4) è sostituito dal seguente:

(1)

(2)

N. della nota

Note sulla verifica della conformità

(4)

Le prove di conformità in presenza di contatto con grassi vanno effettuate utilizzando simulanti delle sostanze grasse sature come simulante D2.


(1)  GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.