11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1172/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Salviettine di stoffa non tessuta di dimensioni approssimative di 15 cm x 20 cm, contenute in buste di plastica individuali e destinate alla vendita al minuto.

Le salviettine sono impregnate di acqua (98,32 %), glicole propilenico (1 %), profumo (0,3 %), tetrasodium EDTA (0,2 %), estratto di aloe vera (0,1 %), bronopolo (0,05 %), acido citrico (0,02 %), miscela di metilcloroisotiazolinone e metilisotiazolinone (0,01 %).

Sulla base delle informazioni fornite, il prodotto è usato come salviettina rinfrescante.

3307 90 00

La classificazione è a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 della sezione VI, della nota 4 del capitolo 33 e del testo dei codici NC 3307 e 3307 90 00.

La classificazione alla voce 3401 è esclusa in quanto il prodotto non contiene sapone o detergente [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 3401, esclusione c)].

Poiché il prodotto è utilizzato come salviettina rinfrescante, e non per la conservazione o la cura della pelle, e contiene profumo, ne è esclusa la classificazione alla voce 3304.

Benché il prodotto contenga una piccola quantità di estratto di aloe vera, con funzione di cura della pelle, ciò non è sufficiente a determinare il carattere essenziale del prodotto.

Il prodotto è conforme alle condizioni di cui alla nota 4 del capitolo 33 [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 3307, punto V, 5)].

Il prodotto deve essere pertanto classificato alla voce 3307 come altri prodotti per profumeria o per toletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove.