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11.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1170/2012 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Articolo consistente in una ghirlanda di fiori artificiali di colori diversi; si tratta di un’imitazione di una ghirlanda hawaiana detta «lei». Ogni fiore è composto da due pezzi di tessuto colorato tagliati a forma di petali di fiore. Ogni fiore è separato dal fiore successivo da un tubo di plastica trasparente a forma di gambo di fiore. Un filo sottile collega i tubi di plastica e i fiori formando un cerchio di un diametro pari a circa 30 cm a forma di ghirlanda di fiori. (Si veda la fotografia n. 662) (*1) |
6702 90 00 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3 a) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 6702 e 6702 90 00 . L’articolo assomiglia a una ghirlanda di fiori ed è destinato a essere indossato attorno al collo come una «lei». L’articolo non è escluso dal capitolo 67 ai sensi della nota 3 b), poiché i fiori artificiali non sono composti da un pezzo unico, dato che ciascun fiore consiste in due pezzi di tessuto tagliato a forma di petali di fiore e che l’assemblaggio dei petali e dei gambi per mezzo di un filo sottile è un procedimento analogo alla legatura, all’incollamento o all’incastratura di parti una nell’altra. L’articolo riproduce nella forma un prodotto naturale [cfr. note esplicative del SA alla voce 6702 , 1) e 3)], anche se non è necessariamente identico al prodotto naturale. La classificazione alla voce 7117 in quanto minuterie di fantasia è esclusa poiché l’articolo non costituisce una minuteria di fantasia bensì un’imitazione di una ghirlanda di fiori ed è destinato a essere indossato attorno al collo come una «lei». Pertanto l’articolo non rientra nei termini della voce 7117 (minuterie di fantasia). È altresì esclusa la classificazione alla voce 9505 in quanto oggetto per feste, per carnevale o per altri divertimenti poiché l’articolo non è disegnato, fabbricato e riconosciuto esclusivamente in quanto tale. Non contiene impressioni, ornamenti, simboli né iscrizioni e non è pertanto destinato a essere usato in occasione di una festività specifica (cfr. anche le note esplicative della NC alla voce 9505 ). La «lei» serve inoltre a decorare una persona e non una stanza, tavola ecc. Non è neppure parte di un abito di fantasia indossato a carnevale [cfr. anche le note esplicative del SA alla voce 9505 , A) 1) e 3)]. È altresì esclusa la classificazione alla voce 6307 in quanto manufatto confezionato, poiché la voce 6702 (oggetti confezionati di fiori artificiali) è la voce che fornisce la descrizione più specifica ai sensi della norma generale 3 a) per l’interpretazione della nomenclatura combinata. L’articolo deve pertanto essere classificato con il codice NC 6702 90 00 «oggetti confezionati di fiori artificiali di altre materie (diverse dalle materie plastiche)». |
662
(*1) La fotografia ha carattere puramente informativo.