8.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/75


REGOLAMENTO (UE) N. 1166/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2012

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di dimetildicarbonato (E 242) in determinate bevande alcoliche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.

(2)

Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2).

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l’aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari può avvenire su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

Il 4 ottobre 2011 è stata presentata e resa accessibile agli Stati membri una domanda di autorizzazione all’impiego di dimetildicarbonato (E 242) in tutti i prodotti della categoria 14.2.8 («Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %»).

(5)

Il dimetildicarbonato (E 242) è utilizzato per la sterilizzazione a freddo delle bevande. Agisce contro i funghi e i batteri ed è particolarmente utile per limitare la pastorizzazione. Tale uso consente di conservare efficacemente le bevande senza alterarne l’aroma e il gusto. Limitare la pastorizzazione darà inoltre benefici dal punto di vista dei costi e ridurrà l’impatto ambientale. L’uso di questa sostanza è attualmente autorizzato per varie categorie di bevande alcoliche e analcoliche.

(6)

Il dimetildicarbonato (E 242) è stato valutato per l’ultima volta nel 2001 dal comitato scientifico dell’alimentazione umana (3). La sostanza è considerata non rischiosa dal punto di vista tossicologico poiché al limite di impiego di 250 mg/l è instabile e si scompone in sostanze i cui residui sono considerati inoffensivi. Il suo impiego non costituisce dunque un pericolo per la salute. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego del dimetildicarbonato (E 242) per la conservazione di tutti i prodotti rientranti nella categoria 14.2.8 («Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %»).

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Dal momento che l’autorizzazione all’uso del dimetildicarbonato (E 242) per la conservazione di tutti i prodotti della categoria 14.2.8 costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(8)

In forza delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (4), l’allegato II che istituisce l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro utilizzo si applica a decorrere dal 1o giugno 2013. Al fine di consentire l’impiego del dimetildicarbonato (E 242) per la conservazione di tutti i prodotti della categoria 14.2.8 prima di tale data, occorre fissare per tale additivo alimentare una data di applicazione anteriore.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  SCF/CS/ADD/CONS/43 definitivo, del 12 luglio 2001.

(4)  GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 la voce relativa all’additivo E 242 nella categoria di alimenti 14.2.8 «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %» è sostituita dalla seguente:

 

«E 242

Dimetildicarbonato

250

(24)

 

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 28 dicembre 2012»