|
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1125/2012 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||||
|
Un apparecchio portatile controllato da un microprocessore (anche denominato “pistola termica” o “termosoffiatore”), destinato a generare temperature comprese fra 50 e 630 °C, con una potenza massima in uscita di 2 000 W e dimensioni di circa 26 × 20 × 9 cm. L’apparecchio è munito di:
L’apparecchio è utilizzato da artigiani, per esempio per asportare vernici, contrarre guaine di cavi, termoformare PVC, eseguire brasature dolci e forti, saldare e assemblare materiali plastici, saldare tubi e barre di plastica nonché termosaldare fogli di plastica. (*1) Cfr. l’illustrazione. |
8419 89 98 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della Nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 84, nonché dal testo dei codici NC 8419 , 8419 89 e 8419 89 98 . Poiché l’apparecchio è destinato a un uso in ambito artigianale e non è del tipo di norma utilizzato in ambiente domestico, è esclusa la classificazione alla voce 8516 in quanto apparecchio elettrotermico per usi domestici. L’apparecchio corrisponde alle descrizioni di entrambe le voci 8419 e 8467 . A norma della nota 2 del capitolo 84 è esclusa la classificazione alla voce 8467 in quanto utensile a motore elettrico incorporato per l’impiego a mano. L’apparecchio è pertanto classificato al codice 8419 89 98 in quanto apparecchio per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura. |
(*1) L’illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo.