1.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1123/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un apparecchio (detto “rilevatore infrarosso passivo”) costituito da un assemblaggio di circuito stampato contenuto in un alloggiamento di materiale plastico di dimensioni approssimativamente pari a 11 × 7 × 4 cm.

Il circuito stampato è munito di un sensore infrarosso, di elementi passivi (condensatori, resistenze), di elementi attivi (transistor, circuiti integrati) e di un diodo a emissione luminosa. È munito inoltre di un interruttore DIP (“dual in-line package”), di un interruttore antimanomissione, di un blocco di connettori terminali a vite e di un uscita del tipo di relè a semiconduttore.

L’alloggiamento comprende una superficie riflettente e una lente.

L’apparecchio ha un segnale di uscita fino a un massimo di 30 V DC, 50 mA.

L’apparecchio è progettato per inviare un segnale elettrico a un dispositivo, quale un sistema di allarme o una porta elettrica, quando viene individuato un movimento sulla base di un cambiamento di temperatura.

8536 50 19

La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8536, 8536 50 e 8536 50 19.

È esclusa la classificazione come apparecchio di segnalazione acustica o visiva alla voce 8531 in quanto l’apparecchio non incorpora la funzione di allarme.

La voce 8537 comprende quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di due o più apparecchi delle voci 8535 o 8536. Poiché l’apparecchio presenta soltanto componenti dello stesso tipo (due interruttori del tipo di relè a semiconduttore, la classificazione alla voce 8537 è esclusa (cfr. anche le note esplicative del SA alla voce 8537, esclusione b)).

È esclusa altresì la classificazione alla voce 9027 come strumento o apparecchio per misure calorimetriche, in quanto l’apparecchio di cui trattasi non effettua misurazioni quantitative ma si limita a registrare i cambiamenti di temperatura allo scopo di attivare automaticamente un altro apparecchio.

L’apparecchio ha la funzione di un interruttore automatico e va pertanto classificato come interruttore per tensioni inferiori o uguali a 60 V del codice NC 8536 50 19.