29.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1115/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2012

recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di taluni cereali nella campagna di commercializzazione 2012/2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Per favorire l’approvvigionamento del mercato unionale in cereali nel corso dei primi mesi della campagna 2012/2013, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2012 la Commissione (2) ha sospeso, fino al 31 dicembre 2012, i dazi doganali per il contingente tariffario di importazione di frumento tenero di qualità media e bassa aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (3).

(2)

Le prospettive di andamento del mercato dei cereali nell’Unione europea per la fine della campagna 2012/2013 lasciano presumere che i prezzi resteranno costanti, dato il basso livello delle scorte e le attuali stime della Commissione sui quantitativi effettivamente disponibili nell’ambito del raccolto 2012. Per facilitare il mantenimento dei flussi d’importazione utili all’equilibrio del mercato dell’Unione, è necessario garantire la continuità della politica di importazione dei cereali mantenendo fino al 30 giugno 2013 la sospensione temporanea dei dazi all’importazione della campagna 2012/2013, per il contingente tariffario all’importazione che beneficia attualmente di tale misura. Per le stesse ragioni, occorre altresì estendere la misura al contingente tariffario di importazione di orzo da foraggio aperto dal regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione (4).

(3)

Occorre inoltre evitare di penalizzare gli operatori quando la spedizione dei cereali ai fini dell’importazione nell’Unione è in corso. Per tale motivo è opportuno prendere in considerazione i tempi di trasporto e permettere agli operatori di effettuare l’immissione in libera pratica dei cereali in regime di sospensione dei dazi doganali, come previsto dal presente regolamento, per tutti i prodotti il cui trasporto con destinazione diretta nell’Unione sia iniziato non oltre il 30 giugno 2013. È inoltre opportuno stabilire la prova da fornire per dimostrare il trasporto con destinazione diretta nell’Unione e la data in cui è iniziato detto trasporto.

(4)

Per garantire un’efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione a decorrere dal 1o gennaio 2013, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’applicazione dei dazi doganali all’importazione di frumento tenero del codice NC 1001 99 00 , di qualità diversa dalla qualità alta ai sensi dell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (5), e di orzo del codice NC 1003 è sospesa nella campagna 2012/2013, per tutte le importazioni effettuate nell’ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto aperti dai regolamenti (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 2305/2003.

2.   Se il trasporto dei cereali di cui al paragrafo 1 è effettuato con destinazione diretta nell’Unione ed è iniziato al più tardi il 30 giugno 2013, continua ad applicarsi la sospensione dei dazi doganali in forza del presente regolamento per l’immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.

Alle autorità competenti è fornita una prova soddisfacente del trasporto con destinazione diretta nell’Unione e della data di inizio del medesimo, sulla base dell’originale del documento di trasporto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a partire dal 1o gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 169 del 29.6.2012, pag. 41.

(3)   GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

(4)   GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

(5)   GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.