29.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1111/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Desicrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un articolo costituito da nove autoadesivi di cartone stampati da ritagliare, che rappresentano diversi insetti e altri piccoli animali e decorati con pietre artificiali e lustrini, collocati su un foglio di plastica della misura approssimativa di 30 × 30 cm.

Ciascun autoadesivo è munito di una striscia adesiva e può essere incollato su una superficie a scelta. L’autoadesivo può essere in seguito spostato e incollato su un’altra superficie.

Gli autoadesivi sono usati a fini di decorazione.

 (1) Cfr. l’illustrazione

4911 91 00

La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 12 del capitolo 48 e del testo dei codici NC 4911 e 4911 91 00.

A norma della nota 12 del capitolo 48, il cartone che presenti diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere puramente accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientra nel capitolo 49. L’articolo si configura come materiale stampato che rappresenta esclusivamente illustrazioni ed è utilizzato a fini di decorazione. Ne è pertanto esclusa la classificazione alla voce 4823 come altro cartone.

Gli autoadesivi stampati destinati a fini di decorazione sono contemplati alla voce 4911 [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 4911, punto 10)].

L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 4911 91 00 come altre incisioni.

Image


(1)  L’illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo.