29.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1109/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Dispositivo elettronico (denominato «ricevitore d’immagine di area a trasferimento di carica CCD») in un contenitore ceramico da 60 pin comprendente:

3 microprocessori a dispositivo ad accoppiamento di carica (CCD) disposti in modo lineare, con un’area attiva sensibile ai raggi X di circa 220 × 6 mm. Ogni microprocessore CCD è munito di 1 536 × 128 pixel, ognuno dei quali misura 48 × 48 μm.

3 piastre a fibre ottiche con scintillatori montati su ciascun microprocessore CCD.

Il dispositivo dispone di output di circuiti integrati.

Il dispositivo è installato in telecamere a raggi X al fine di generare immagini. Le piastre a fibre ottiche munite di scintillatori convertono i raggi X in luce visibile che viene proiettata sul sensore CCD. Il sensore CCD converte la luce in un segnale elettrico che è trasformato in un’immagine analogica o digitale.

Il dispositivo è destinato all’immaginografia radiologica.

8529 90 92

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera b), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8529, 8529 90 e 8529 90 92.

Poiché il dispositivo è costituito di varie componenti, quali le cellule fotosensibili, i circuiti integrati e le piastre di fibre ottiche munite di scintillatori, la classificazione alla voce 8541 come dispositivo fotosensibile a semiconduttori è esclusa.

Poiché il dispositivo può essere usato esclusivamente o principalmente con una telecamera digitale a raggi X, deve pertanto essere classificato nel codice NC 8529 90 92 come parti di telecamere della sottovoce 8525 80 19.