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27.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1099/2012 DEL CONSIGLIO
del 26 novembre 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2011/172/PESC. |
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(2) |
La decisione 2012/723/PESC del Consiglio (3) dispone una modifica della decisione 2011/172/PESC per consentire di sbloccare taluni fondi o risorse economiche congelati quando ciò è necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro. |
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(3) |
L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 270/2011 riguarda le informazioni che le persone, le entità e gli organismi devono fornire alle autorità competenti degli Stati membri e trasmettere alla Commissione per facilitare il rispetto di detto regolamento. A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, qualsiasi informazione fornita o ricevuta deve essere utilizzata unicamente per gli scopi per i quali è stata fornita o ricevuta. Tuttavia, questo non dovrebbe impedire agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità egiziane e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 270/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 270/2011 è così modificato:
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1) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle le autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.»; |
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2) |
all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a condizione che tali interessi, altri profitti e pagamenti saranno congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1.»; |
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3) |
all’articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità egiziane e agli altri Stati membri quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
G. DEMOSTHENOUS
(1) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63.
(2) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 4.
(3) Cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale.