27.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/14


REGOLAMENTO (UE) N. 1099/2012 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2011/172/PESC.

(2)

La decisione 2012/723/PESC del Consiglio (3) dispone una modifica della decisione 2011/172/PESC per consentire di sbloccare taluni fondi o risorse economiche congelati quando ciò è necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro.

(3)

L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 270/2011 riguarda le informazioni che le persone, le entità e gli organismi devono fornire alle autorità competenti degli Stati membri e trasmettere alla Commissione per facilitare il rispetto di detto regolamento. A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, qualsiasi informazione fornita o ricevuta deve essere utilizzata unicamente per gli scopi per i quali è stata fornita o ricevuta. Tuttavia, questo non dovrebbe impedire agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità egiziane e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 270/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 270/2011 è così modificato:

1)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 2 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencata/o nell’allegato I; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle le autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.»;

2)

all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’elenco dell’allegato I; o

c)

pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

a condizione che tali interessi, altri profitti e pagamenti saranno congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1.»;

3)

all’articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità egiziane e agli altri Stati membri quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

G. DEMOSTHENOUS


(1)   GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63.

(2)   GU L 76 del 22.3.2011, pag. 4.

(3)  Cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale.