13.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1059/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 412/2008 per quanto riguarda la divisione in sottoperiodi del periodo contingentale d’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento della Commissione (CE) n. 412/2008 (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

(2)

Recenti sviluppi sul mercato mondiale delle carni bovine, in particolare una considerevole impennata dei prezzi a livello mondiale e una maggiore volatilità dovute all’aumento della domanda globale di carni bovine, hanno dimostrato che la possibilità di presentare domanda per i diritti di importazione solo una volta all’anno può essere d’ostacolo all’attività commerciale dei trasformatori. Questi ultimi non possono adeguare le loro esigenze di importazione ai cambiamenti della situazione di mercato se devono presentare domanda di diritti di importazione all’inizio del periodo contingentale annuale. Di conseguenza, alcuni di loro perdono la cauzione costituita al momento della presentazione della domanda di diritti d’importazione.

(3)

Consentendo ai trasformatori di presentare domanda di diritti di importazione su base trimestrale anziché annuale, essi sarebbero agevolati nella pianificazione delle loro importazioni a più breve termine e sarebbero in una posizione migliore per far fronte alla rapida evoluzione del mercato mondiale delle carni bovine.

(4)

È pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 412/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 412/2008 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Alle condizioni stabilite dal presente regolamento è aperto ogni anno, nel periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo (di seguito “periodo contingentale”), un contingente tariffario per l’importazione di 63 703 tonnellate, in equivalente carni non disossate, di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 o 0206 29 91 destinate alla trasformazione nell’Unione (di seguito “il contingente”).

2.   Il contingente tariffario di importazione di cui al paragrafo 1 è suddiviso in quattro sottoperiodi:

a)

dal 1o luglio al 30 settembre;

b)

dal 1o ottobre al 31 dicembre;

c)

dal 1o gennaio al 31 marzo;

d)

dal 1o aprile al 30 giugno.»

2)

L’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le domande di diritti di importazione per la produzione di prodotti A o di prodotti B sono presentate nei primi sette giorni del mese precedente ciascuno dei sottoperiodi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e in ogni caso entro e non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, del settimo giorno.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Entro e non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, il quattordicesimo giorno del mese in cui le domande sono presentate conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali oggetto di domande per ognuna delle due categorie di prodotti, espressi in chilogrammi equivalente di carni non disossate, per il sottoperiodo in questione.»

3)

L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal giorno 23 del mese nel quale le domande sono presentate, in conformità con l’articolo 6, paragrafo 1, e al più tardi entro l’ultimo giorno di tale mese. I diritti di importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale la domanda è stata presentata fino al 30 giugno dello stesso periodo contingentale.

2.   Se con l’applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 si ottiene un numero di diritti di importazione inferiore a quelli oggetto di domande, la cauzione costituita a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento è immediatamente svincolata, in proporzione.

3.   La Commissione sospende la presentazione delle domande dei diritti di importazione fino al termine del periodo contingentale per i numeri d’ordine in relazione ai quali i quantitativi disponibili sono esauriti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 125 del 9.5.2008, pag. 7.