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13.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1055/2012 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2012
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso “nomenclatura combinata”, che figura nell’allegato I di tale regolamento. |
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(2) |
Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire che il capitolo 20 della nomenclatura combinata comprende le alghe che sono preparate o conservate mediante processi quali la cottura, la tostatura, l’aggiunta di condimenti e l’aggiunta di zucchero, e che sono quindi escluse dalla voce 1212 (“alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate”). Le alghe sono considerate “altre piante” ai sensi della nomenclatura combinata. |
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(3) |
Occorre quindi inserire una nuova nota complementare nel capitolo 20 della nomenclatura combinata per garantire un’interpretazione uniforme in tutto il territorio dell’Unione. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2658/87. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al capitolo 20 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è inserita la seguente nota complementare 9:
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“9. |
Le alghe preparate o conservate mediante processi non previsti al capitolo 12, quali la cottura, la tostatura, l’aggiunta di condimenti o l’aggiunta di zucchero, sono comprese nel capitolo 20 come preparazioni di altre parti di piante. Le alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, devono essere classificate alla voce 1212 .” |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione