13.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1055/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2012

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso “nomenclatura combinata”, che figura nell’allegato I di tale regolamento.

(2)

Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire che il capitolo 20 della nomenclatura combinata comprende le alghe che sono preparate o conservate mediante processi quali la cottura, la tostatura, l’aggiunta di condimenti e l’aggiunta di zucchero, e che sono quindi escluse dalla voce 1212 (“alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate”). Le alghe sono considerate “altre piante” ai sensi della nomenclatura combinata.

(3)

Occorre quindi inserire una nuova nota complementare nel capitolo 20 della nomenclatura combinata per garantire un’interpretazione uniforme in tutto il territorio dell’Unione.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 20 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è inserita la seguente nota complementare 9:

“9.

Le alghe preparate o conservate mediante processi non previsti al capitolo 12, quali la cottura, la tostatura, l’aggiunta di condimenti o l’aggiunta di zucchero, sono comprese nel capitolo 20 come preparazioni di altre parti di piante. Le alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, devono essere classificate alla voce 1212 .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.